DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - TMCG AL 31 DICEMBRE 2011 -
PREVINDAI -CONTRIBUZIONE MINIMA 2011 - FASI - NUOVI IMPORTI 2012 - IMPORTI
TRASFERTA 2012
Il contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende industriali non determina la
crescita del “minimo tabellare” ma prevede un “trattamento minimo complessivo
di garanzia” annuo - TMCG - ossia un livello di retribuzione complessiva annua
lorda - il TMCG - al di sotto del quale nessun dirigente può di fatto venirsi a
trovare.
A far data dal 31 dicembre
2010 e fino al 31 dicembre 2011 l’importo del TMCG è pari:
- ad euro 57.000 lordi per
i dirigenti con anzianità aziendale nella qualifica fino a 6 anni;
- ad euro 72.000 lordi per
quelli con anzianità aziendale nella qualifica superiore a 6 anni.
Si fa presente che i valori
del TMCG previsti per l’anno 2012, che dovranno essere assunti come parametro
al 31 dicembre 2012, aumenteranno rispettivamente a 61.000,00 e 76.000,00 euro
lordi.
Per effetto di tale
meccanismo il TMCG, negli importi sopra citati, deve essere confrontato, entro
il 31 dicembre 2011, con il trattamento economico annuo lordo percepito dal
dirigente. Qualora dal confronto effettuato a fine anno fra il trattamento
economico percepito dal dirigente ed il valore del TMCG dovesse risultare una
differenza in negativo per il dirigente, l’azienda deve intervenire per
assicurare il livello “di garanzia”.
Si tratta di un intervento
in due tempi:
- il primo, attraverso la
corresponsione nello stesso mese di dicembre, di un importo una tantum erogato
a titolo di “adeguamento al TMCG” che serve per ristabilire l’equilibrio
rispetto al trattamento percepito nell’anno considerato;
- il secondo, attraverso la
corresponsione - a partire dal mese di gennaio 2012 - di un aumento della
retribuzione mensile pari all’importo che dovesse risultare necessario ad
assicurare, su base annua, il conseguimento del TMCG.
Nel caso la differenza tra
il TMCG ed il trattamento annuo lordo sia pari a zero ovvero negativa (il che
significa che il trattamento annuo lordo percepito è superiore al TMCG) nessuna
somma dovrà essere riconosciuta, a questo titolo, al dirigente.
Per gli ulteriori aspetti
si rinvia alle precedenti note in materia.
Con l’occasione si ricorda
che il Previndai, con le circolari n. 32 e 33/2010,
ha illustrato le innovazioni introdotte dall’Accordo per il rinnovo del ccnl per i dirigenti sottoscritto il 25 novembre 2009 sul
versante contributivo (cfr. Not. n. 3/2010).
In particolare si segnala
che a decorrere dall’anno 2010 viene istituito un livello minimo annuo di
contribuzione a carico dell’azienda.
Questa disposizione opera a
favore dei dirigenti che hanno un’anzianità dirigenziale presso l’impresa
superiore a sei anni compiuti.
Il livello minimo è
stabilito in euro 4.000 per l’anno 2011 (euro 4.500 per il 2012 ed euro 4.800
per il 2013).
Per le modalità operative
si rinvia alle citate note del Previndai,
rammentando, peraltro, che ai fini fiscali i contributi versati al Previndai (quota impresa più quota dirigente più quota di
contribuzione aggiuntiva più versamenti volontari) sono oneri deducibili dal
reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore ad euro
5.164,57. La parte eccedente tale limite sconta invece la normale tassazione.
Si segnala infine che a
decorrere dal 2012, come previsto dall’Accordo di rinnovo del 25 novembre 2009,
sono modificati gli importi dei contributi dovuti al FASI, come riportato nella
seguente tabella
|
a carico azienda |
a carico dirigente |
Assistenza sanitaria
integrativa per dirigenti in servizio iscritti al Fondo |
435,00 euro al trimestre |
220,00 euro al trimestre |
Assistenza sanitaria
integrativa per i dirigenti in pensione |
294,00 euro al trimestre |
|
Si ricorda, infine, che a
decorrere dal 1° gennaio 2012, l’importo in cifra fissa stabilito dall’art. 10
del citato CCNL, a titolo di rimborso spese non documentabili spettante al
dirigente in trasferta, aumenta da 80 a 85 euro.
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AI CENTRI PER L’IMPIEGO -ASSUNZIONE
DI LAVORATORI NON COMUNITARI REGOLARMENTE
SOGGIORNANTI IN ITALIA - MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE N. 4773/2011
Con circolare n. 4773 del
28 novembre 2011 il Ministero del Lavoro ha comunicato che, a partire dal 15
novembre 2011, tutti i datori di lavoro che procedano all’assunzione di un
lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non devono più
compilare il “Modello Q”.
A partire dalla predetta
data, infatti, gli obblighi previsti dall’art. 36-bis del D.P.R. 31 agosto
1999, n. 394, sono assolti inviando il modello “Unificato Lav”
nei termini stabiliti dall’art. 1, co. 1180, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e cioè entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione del rapporto di lavoro.
Il Ministero del Lavoro
precisa che la semplificazione in argomento deriva dalla implementazione, con i
dati già contenuti nel “Modello Q”, degli standard del sistema informativo
attraverso il quale vengono effettuate le comunicazioni telematiche di
assunzione ed interessa anche le fattispecie per le quali il legislatore ha
previsto termini di comunicazione diversi, tra le quali, in particolare:
- i rapporti di
somministrazione, che devono essere comunicati entro il giorno 20 del mese
successivo al verificarsi dell’evento, attraverso il modello “UniSOMM”;
- le variazioni del
rapporto di lavoro conseguenti ad una modifica aziendale (variazione della
denominazione sociale, cessione dell’azienda o di ramo di essa), che devono
essere comunicate entro cinque giorni.