DIRIGENTI  DI AZIENDE INDUSTRIALI - TMCG AL 31 DICEMBRE 2011 - PREVINDAI -CONTRIBUZIONE MINIMA 2011 - FASI - NUOVI IMPORTI 2012 - IMPORTI TRASFERTA 2012

 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende industriali non determina la crescita del “minimo tabellare” ma prevede un “trattamento minimo complessivo di garanzia” annuo - TMCG - ossia un livello di retribuzione complessiva annua lorda - il TMCG - al di sotto del quale nessun dirigente può di fatto venirsi a trovare.

A far data dal 31 dicembre 2010 e fino al 31 dicembre 2011 l’importo del TMCG è pari:

- ad euro 57.000 lordi per i dirigenti con anzianità aziendale nella qualifica fino a 6 anni;

- ad euro 72.000 lordi per quelli con anzianità aziendale nella qualifica superiore a 6 anni.

Si fa presente che i valori del TMCG previsti per l’anno 2012, che dovranno essere assunti come parametro al 31 dicembre 2012, aumenteranno rispettivamente a 61.000,00 e 76.000,00 euro lordi.

Per effetto di tale meccanismo il TMCG, negli importi sopra citati, deve essere confrontato, entro il 31 dicembre 2011, con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Qualora dal confronto effettuato a fine anno fra il trattamento economico percepito dal dirigente ed il valore del TMCG dovesse risultare una differenza in negativo per il dirigente, l’azienda deve intervenire per assicurare il livello “di garanzia”.

Si tratta di un intervento in due tempi:

- il primo, attraverso la corresponsione nello stesso mese di dicembre, di un importo una tantum erogato a titolo di “adeguamento al TMCG” che serve per ristabilire l’equilibrio rispetto al trattamento percepito nell’anno considerato;

- il secondo, attraverso la corresponsione - a partire dal mese di gennaio 2012 - di un aumento della retribuzione mensile pari all’importo che dovesse risultare necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del TMCG.

Nel caso la differenza tra il TMCG ed il trattamento annuo lordo sia pari a zero ovvero negativa (il che significa che il trattamento annuo lordo percepito è superiore al TMCG) nessuna somma dovrà essere riconosciuta, a questo titolo, al dirigente.

Per gli ulteriori aspetti si rinvia alle precedenti note in materia.

Con l’occasione si ricorda che il Previndai, con le circolari n. 32 e 33/2010, ha illustrato le innovazioni introdotte dall’Accordo per il rinnovo del ccnl per i dirigenti sottoscritto il 25 novembre 2009 sul versante contributivo (cfr. Not. n. 3/2010).

In particolare si segnala che a decorrere dall’anno 2010 viene istituito un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda.

Questa disposizione opera a favore dei dirigenti che hanno un’anzianità dirigenziale presso l’impresa superiore a sei anni compiuti.

Il livello minimo è stabilito in euro 4.000 per l’anno 2011 (euro 4.500 per il 2012 ed euro 4.800 per il 2013).

Per le modalità operative si rinvia alle citate note del Previndai, rammentando, peraltro, che ai fini fiscali i contributi versati al Previndai (quota impresa più quota dirigente più quota di contribuzione aggiuntiva più versamenti volontari) sono oneri deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore ad euro 5.164,57. La parte eccedente tale limite sconta invece la normale tassazione.

 

Si segnala infine che a decorrere dal 2012, come previsto dall’Accordo di rinnovo del 25 novembre 2009, sono modificati gli importi dei contributi dovuti al FASI, come riportato nella seguente tabella

           

 

a carico

azienda

a carico

dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per dirigenti in servizio iscritti al Fondo

435,00 euro

al

trimestre

220,00 euro

al trimestre

Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione

294,00 euro

al

trimestre

 

 

Si ricorda, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’importo in cifra fissa stabilito dall’art. 10 del citato CCNL, a titolo di rimborso spese non documentabili spettante al dirigente in trasferta, aumenta da 80 a 85 euro.

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AI CENTRI PER L’IMPIEGO -ASSUNZIONE DI LAVORATORI NON COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA - MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE N. 4773/2011

 

Con circolare n. 4773 del 28 novembre 2011 il Ministero del Lavoro ha comunicato che, a partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che procedano all’assunzione di un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non devono più compilare il “Modello Q”.

A partire dalla predetta data, infatti, gli obblighi previsti dall’art. 36-bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sono assolti inviando il modello “Unificato Lav” nei termini stabiliti dall’art. 1, co. 1180, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e cioè entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.

Il Ministero del Lavoro precisa che la semplificazione in argomento deriva dalla implementazione, con i dati già contenuti nel “Modello Q”, degli standard del sistema informativo attraverso il quale vengono effettuate le comunicazioni telematiche di assunzione ed interessa anche le fattispecie per le quali il legislatore ha previsto termini di comunicazione diversi, tra le quali, in particolare:

- i rapporti di somministrazione, che devono essere comunicati entro il giorno 20 del mese successivo al verificarsi dell’evento, attraverso il modello “UniSOMM”;

- le variazioni del rapporto di lavoro conseguenti ad una modifica aziendale (variazione della denominazione sociale, cessione dell’azienda o di ramo di essa), che devono essere comunicate entro cinque giorni.