MINISTERO DEL LAVORO - LAVORI USURANTI - ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO EX D.M. 20 SETTEMBRE 2011 - NOTA DEL
28 NOVEMBRE 2011

 

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 39/0004724/06 del 28 novembre 2011, ha fornito i primi indirizzi operativi relativi alle modalità attuative del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, recante la disciplina dell’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

Si rammenta che con Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 20 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011, sono state precedentemente definite le modalità attuative del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 recante la disciplina dell’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

In particolare la nota in parola impartisce istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dall’art. 6 del nuovo provvedimento relativamente alle comunicazioni, previste dal menzionato decreto legislativo, di svolgimento delle attività cosiddette “usuranti” (art. 2, comma 5), di un processo produttivo in serie caratterizzato da “linea a catena” ovvero di lavoro notturno effettuato in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2).

Nel riprodurre in allegato il testo del decreto e della nota sopra citati, se ne evidenziano di seguito i principali contenuti, facendo riserva di tornare sull’argomento anche alla luce delle ulteriori direttive che dovessero essere emanate dal Ministero del Lavoro e dai competenti Enti previdenziali.

 

Domanda per l’accesso al beneficio del pensionamento anticipato e relativa documentazione (art. 1)

L’art. 1 del Decreto Ministeriale 20 settembre 2011 stabilisce che, per accedere al beneficio, il lavoratore interessato deve presentare la domanda volta al riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti all’Ente previdenziale presso il quale è iscritto, secondo modalità definite dal medesimo Ente.

Ai fini della procedibilità dell’istanza, la domanda deve:

• esplicitare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio previsto dal Decreto Legislativo n. 67/2011;

• specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative indicate dal Decreto Legislativo n. 67/2011, all’art. 1, comma 1, lettere a) (lavorazioni considerate particolarmente usuranti dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 19 maggio 1999), b) (lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), c) (lavorazioni su “linea a catena”) e d) (conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo);

• contenere, in relazione alle tipologie di attività lavorative sopra richiamate, la corrispondente documentazione “minima necessaria”, di cui alla Tabella A allegata al decreto ministeriale in esame.

La suddetta Tabella elenca gli stessi documenti già riportati nella Tabella allegata alla circolare n. 22/2011 del 10 agosto 2011 (Cfr. la nostra circolare n. 517 del 14.9.2011), con la quale il Ministero del Lavoro, nelle more della emanazione del decreto in discorso, ha fornito le prime indicazioni in materia.

A sensi del comma 3 dell’articolo in oggetto, il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile, per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, la documentazione utile ai fini della verifica dei requisiti, individuata dall’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 67/2011, nei limiti degli obblighi di conservazione della medesima.

Tale documentazione, prodotta in copia, deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale, rilasciata dal datore di lavoro ovvero dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale.

In proposito, si ricorda che, nella circolare n. 22/2011, il Ministero del Lavoro, da un lato, ha escluso ogni ipotesi di autocertificazione e di dichiarazione “ora per allora”, dall’altro, ha considerato utile soltanto la documentazione “rispetto alla quale sia accertabile il momento di formazione della stessa”, ritenendo idonei, a questo fine, protocolli aziendali a numerazione progressiva, ovvero il riscontro di comunicazioni inoltrate alla Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi (ivi comprese le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro).

Si rammenta altresì che, secondo il parere espresso dalla Confindustria nella nota di commento alla menzionata circolare ministeriale (Cfr. la nostra circolare n. 517/2011 citata), l’elencazione contenuta nell’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 67/2011, è da intendersi esemplificativa e non tassativa, con il limite temporale e giuridico dell’obbligo di tenuta e conservazione e con l’ulteriore condizione, su evidenziata, dell’accertabilità del momento di formazione.

 

Procedimento accertativo (art. 2)

Le domande presentate ai fini dell’accesso al beneficio sono istruite dalla Sede territorialmente competente dell’Ente previdenziale presso il quale è iscritto il lavoratore.

Per la verifica dei prescritti requisiti ed in relazione alle singole istanze, il suddetto Ente può avvalersi di rappresentanti di altri Enti previdenziali ed assicurativi e del Ministero del Lavoro, nonché della collaborazione, sulla base di apposite intese, di rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali o di altri Enti pubblici.

L’articolo in discorso, al comma 2, prevede inoltre che, con Conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene fornita agli Enti previdenziali interessati, laddove necessario, ogni indicazione per la specificazione dei criteri da seguire nell’espletamento del procedimento accertativo, con particolare riguardo alla verifica delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 67/2011 (lavorazioni su “linea a catena”) e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro indicati all’art. 1, commi 1, lett. b), 2 e 6, dello stesso decreto legislativo.

 

 

 

 

 

Monitoraggio e meccanismo di salvaguardia (art. 3)

Secondo il disposto dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 67/2011, qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano, dal monitoraggio delle domande presentate, scostamenti fra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria stanziata, la decorrenza dei trattamenti è differita dando priorità alla data di maturazione dei requisiti agevolati.

In caso di parità degli stessi, la selezione avviene in ragione della data di presentazione della domanda.

L’art. 3 del decreto ministeriale in esame, al comma 1, precisa che il monitoraggio delle domande accolte viene eseguito attraverso l’analisi dei dati provenienti dall’accentramento, presso l’Inps, delle informazioni trasmesse dagli Enti previdenziali interessati e concernenti:

- la data di perfezionamento, per ciascun lavoratore, dei requisiti pensionistici agevolati;

- l’onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico;

- la data di presentazione delle domanda di accesso al beneficio.

Il successivo comma 3 stabilisce inoltre che all’espletamento delle attività di monitoraggio e (ove l’onere finanziario accertato sulla base del procedimento sopra descritto risulti superiore rispetto allo stanziamento previsto) di differimento del trattamento pensionistico, si provvede mediante indizione, da parte del Ministero del Lavoro, di apposita Conferenza di servizi, di cui all’art. 14 della Legge n. 241/1990.

 

Comunicazioni dell’ente previdenziale (art. 4)

A valle della domanda di accesso al beneficio, il competente Ente previdenziale comunica al lavoratore interessato, entro il 31 dicembre 2011 (in riferimento alle istanze trasmesse entro il 30 settembre dello stesso anno dai lavoratori che hanno maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011), ovvero entro il 30 ottobre di ciascun anno (in riferimento alle istanze presentate dai lavoratori che maturino i requisiti agevolati a decorrere dal 1° gennaio 2012):

- l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, ove sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;

- l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria (in questo caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione, ad esito del monitoraggio previsto dall’art. 3 del decreto ministeriale in questione);

- la reiezione della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.

 

Verifiche ispettive (art. 5)

L’attività di verifica ispettiva, di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo n. 67/2011, viene svolta, sulla base di intese a livello territoriale tra gli Enti previdenziali ed il Ministero del Lavoro, sulle istanze individuate da tali Amministrazioni in relazione alla complessità dell’istruttoria.

 

Modalità di rilevazione e comunicazione (art. 6)

A norma dell’art. 6 del decreto ministeriale di cui trattasi, con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall’anno 2011, il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro (già Direzione Provinciale del Lavoro) e all’Ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello, disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro:

a) per il monitoraggio dei lavoratori impegnati in lavorazioni “usuranti”, con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni individuate dall’art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del Decreto Legislativo n. 67/2011 (lavorazioni considerate particolarmente usuranti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 1999; lavoro notturno; lavorazioni su “linea a catena”; conduzione di veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo). Nel caso di lavoro notturno (svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui al punto 1) della sottostante lettera b);

b) ai fini di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 67/2011:

1) con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;

2) entro trenta giorni dall’inizio, lo svolgimento delle lavorazioni su “linea a catena”.

Nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni di cui alla precedente lettera b), trovano applicazione, secondo il disposto dell’art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo n. 67/2011, le sanzioni amministrative da € 500 a € 1.500, previa diffida ad adempiere.

Il comma 3 dell’art. 6 in oggetto prevede la possibilità di introdurre modalità diverse di esecuzione dei predetti adempimenti con apposite convenzioni tra il Ministero del Lavoro e gli Enti previdenziali interessati.

In merito alle disposizioni sopra richiamate, il Ministero del Lavoro ha fornito i primi indirizzi operativi con la già menzionata nota prot. 39/0004724/06 del 28 novembre 2011.

In particolare, tale nota segnala che:

- le comunicazioni elencate nell’art. 6, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Ministeriale 20 settembre 2011, riguardano tutti i datori di lavoro che, a partire dall’anno 2011, svolgono le lavorazioni faticose e pesanti individuate dall’art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del Decreto Legislativo n. 67/2011;

- le suddette comunicazioni devono essere eseguite dal datore di lavoro, direttamente o per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, ovvero dei soggetti di cui all’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, mediante il modello informatico “LAV-US”;

- per la compilazione del citato modello, il datore di lavoro e gli altri soggetti abilitati devono accreditarsi al sistema con le modalità riportate nell’apposita Sezione del portale “cliclavoro”, accessibile attraverso il seguente link:

www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx.

Come accennato, il modello “LAV-US” consente di effettuare tutte le comunicazioni indicate dall’art. 6 in questione. Sono pertanto previste cinque tipologie di comunicazione:

- “Inizio lavoro a catena” (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 67/2011);

- “Lavoro usurante D.M. 1999” (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011);

- “Lavoro usurante notturno” (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011 e art. 5, comma 1, d.lgs. 67/2011);

- “Lavoro usurante a catena” (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011);

- “Lavoro usurante autisti” (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011).

Nella “Sezione-Datore di lavoro” del modulo vanno esposti i riferimenti dell’azienda che effettua le attività.

Le successive tre sezioni (“Sezione Inps”, “Sezione Inail” e “Sezione Altri Enti”) consentono di inserire i dati con i quali le aziende sono iscritte agli Enti previdenziali.

La “Sezione-Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività” permette di inserire tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività interessate dalla comunicazione.

In proposito, il Ministero del Lavoro sottolinea la necessità di inserire, per ogni unità produttiva, i dati identificativi dei singoli lavoratori (nome, cognome e codice fiscale: facoltativi nell’ipotesi di comunicazione di inizio di lavoro su “linea a catena”), oltre alla “data di inizio attività”, qualora venga utilizzato il modulo “Inizio lavoro a catena” ed al “ giorni di effettivo svolgimento di lavoro usurante/intero anno lavorativo” nelle altre casistiche.

L’inserimento delle informazioni viene confermato da un riepilogo dei dati sotto forma di tabella riassuntiva, con possibilità di eliminare quelli erroneamente indicati.

Nel caso di invio di un modello compilato in modo errato, il soggetto che ha effettuato la comunicazione può trasmettere un nuovo modulo (che sostituisce l’invio precedente), esclusivamente entro la data di scadenza stabilita per ciascuna tipologia di comunicazione.

La nota di cui trattasi fa presente che il sistema metterà a disposizione delle Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Enti previdenziali, competenti per territorio, le comunicazioni trasmesse dai datori di lavoro (o dagli altri soggetti abilitati ad agire in nome e per conto degli stessi).

Si evidenzia infine che:

- in assenza di specifiche disposizioni legislative, il Ministero ritiene di fissare al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento il termine massimo per l’effettuazione delle comunicazioni ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni usuranti (art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto Ministeriale 20 settembre 2011);

- secondo quanto rimarcato dallo stesso Dicastero, la comunicazione, con periodicità annuale, dell’esecuzione di lavoro notturno, svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, può non essere dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l’analogo adempimento previsto ai fini del suddetto monitoraggio, indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni del lavoro notturno svolto.

 

Scambio di dati tra enti (art. 7)

Gli Enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria provvedono allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, anche attraverso modalità informatiche, in ordine alle lavorazioni di cui all’art. 1, commi l e 6, del Decreto Legislativo n. 67/2011.

Con particolare riguardo all’accertamento delle lavorazioni su “linea a catena”, l’utilizzo da parte dell’Ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all’assetto organizzativo dell’azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall’analisi dei dati amministrativi in possesso degli altri Enti previdenziali e assicurativi, avviene secondo modalità stabilite da specifiche intese tra i predetti Enti.

 

Ricorsi amministrativi (art. 8)

In relazione alle domande dichiarate procedibili, ma escluse dal beneficio, il lavoratore può promuovere, soltanto per motivi di merito ed entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo del 23 aprile 2004, n. 124.

Decorso inutilmente il termine di novanta giorni fissato per la sua decisione, il ricorso si intende respinto.