MINISTERO DEL LAVORO - LAVORI USURANTI - ACCESSO
ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO EX D.M. 20 SETTEMBRE 2011 - NOTA DEL
28 NOVEMBRE 2011
Il Ministero del Lavoro,
con nota prot. n. 39/0004724/06 del 28 novembre 2011,
ha fornito i primi indirizzi operativi relativi alle modalità attuative del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, recante la disciplina
dell’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti
Si rammenta che con Decreto
del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, del 20 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del
26 novembre 2011, sono state precedentemente definite le modalità attuative del
Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 recante la disciplina dell’accesso
anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti.
In particolare la nota in
parola impartisce istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dall’art. 6
del nuovo provvedimento relativamente alle comunicazioni, previste dal
menzionato decreto legislativo, di svolgimento delle attività cosiddette
“usuranti” (art. 2, comma 5), di un processo produttivo in serie caratterizzato
da “linea a catena” ovvero di lavoro notturno effettuato in modo continuativo o
compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2).
Nel riprodurre in allegato
il testo del decreto e della nota sopra citati, se ne evidenziano di seguito i
principali contenuti, facendo riserva di tornare sull’argomento anche alla luce
delle ulteriori direttive che dovessero essere emanate dal Ministero del Lavoro
e dai competenti Enti previdenziali.
Domanda per l’accesso al
beneficio del pensionamento anticipato e relativa documentazione (art. 1)
L’art. 1 del Decreto
Ministeriale 20 settembre 2011 stabilisce che, per accedere al beneficio, il
lavoratore interessato deve presentare la domanda volta al riconoscimento dello
svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti all’Ente
previdenziale presso il quale è iscritto, secondo modalità definite dal
medesimo Ente.
Ai fini della procedibilità
dell’istanza, la domanda deve:
• esplicitare la volontà di
avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio previsto dal Decreto
Legislativo n. 67/2011;
• specificare i periodi per
i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative indicate dal Decreto
Legislativo n. 67/2011, all’art. 1, comma 1, lettere a) (lavorazioni
considerate particolarmente usuranti dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 19
maggio 1999), b) (lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in
regolari turni periodici), c) (lavorazioni su “linea a catena”) e d)
(conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti,
adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo);
• contenere, in relazione
alle tipologie di attività lavorative sopra richiamate, la corrispondente
documentazione “minima necessaria”, di cui alla Tabella A allegata al decreto
ministeriale in esame.
La suddetta Tabella elenca
gli stessi documenti già riportati nella Tabella allegata alla circolare n.
22/2011 del 10 agosto 2011 (Cfr. la nostra circolare n. 517 del 14.9.2011), con
la quale il Ministero del Lavoro, nelle more della emanazione del decreto in
discorso, ha fornito le prime indicazioni in materia.
A sensi del comma 3
dell’articolo in oggetto, il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile,
per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, la documentazione utile
ai fini della verifica dei requisiti, individuata dall’art. 2, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 67/2011, nei limiti degli obblighi di conservazione
della medesima.
Tale documentazione,
prodotta in copia, deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la
dichiarazione di conformità all’originale, rilasciata dal datore di lavoro
ovvero dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale.
In proposito, si ricorda
che, nella circolare n. 22/2011, il Ministero del Lavoro, da un lato, ha
escluso ogni ipotesi di autocertificazione e di dichiarazione “ora per allora”,
dall’altro, ha considerato utile soltanto la documentazione “rispetto alla
quale sia accertabile il momento di formazione della stessa”, ritenendo idonei,
a questo fine, protocolli aziendali a numerazione progressiva, ovvero il
riscontro di comunicazioni inoltrate alla Pubblica Amministrazione o a soggetti
terzi (ivi comprese le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori
di lavoro).
Si rammenta altresì che,
secondo il parere espresso dalla Confindustria nella nota di commento alla
menzionata circolare ministeriale (Cfr. la nostra circolare n. 517/2011
citata), l’elencazione contenuta nell’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo
n. 67/2011, è da intendersi esemplificativa e non tassativa, con il limite
temporale e giuridico dell’obbligo di tenuta e conservazione e con l’ulteriore
condizione, su evidenziata, dell’accertabilità del momento di formazione.
Procedimento accertativo (art. 2)
Le domande presentate ai
fini dell’accesso al beneficio sono istruite dalla Sede territorialmente
competente dell’Ente previdenziale presso il quale è iscritto il lavoratore.
Per la verifica dei
prescritti requisiti ed in relazione alle singole istanze, il suddetto Ente può
avvalersi di rappresentanti di altri Enti previdenziali ed assicurativi e del
Ministero del Lavoro, nonché della collaborazione, sulla base di apposite
intese, di rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali o di altri Enti
pubblici.
L’articolo in discorso, al
comma 2, prevede inoltre che, con Conferenza di servizi indetta ai sensi
dell’art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene fornita agli Enti
previdenziali interessati, laddove necessario, ogni indicazione per la
specificazione dei criteri da seguire nell’espletamento del procedimento accertativo, con particolare riguardo alla verifica delle
attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n.
67/2011 (lavorazioni su “linea a catena”) e del rispetto dei requisiti
quantitativi di lavoro indicati all’art. 1, commi 1, lett. b), 2 e 6, dello
stesso decreto legislativo.
Monitoraggio e
meccanismo di salvaguardia (art. 3)
Secondo il disposto
dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 67/2011, qualora nell’ambito della
funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano, dal monitoraggio
delle domande presentate, scostamenti fra gli oneri derivanti dalle domande
accolte e la copertura finanziaria stanziata, la decorrenza dei trattamenti è differita
dando priorità alla data di maturazione dei requisiti agevolati.
In caso di parità degli
stessi, la selezione avviene in ragione della data di presentazione della
domanda.
L’art. 3 del decreto
ministeriale in esame, al comma 1, precisa che il monitoraggio delle domande
accolte viene eseguito attraverso l’analisi dei dati provenienti
dall’accentramento, presso l’Inps, delle informazioni trasmesse dagli Enti
previdenziali interessati e concernenti:
- la data di
perfezionamento, per ciascun lavoratore, dei requisiti pensionistici agevolati;
- l’onere finanziario
connesso ad ogni anticipo pensionistico;
- la data di presentazione
delle domanda di accesso al beneficio.
Il successivo comma 3
stabilisce inoltre che all’espletamento delle attività di monitoraggio e (ove
l’onere finanziario accertato sulla base del procedimento sopra descritto
risulti superiore rispetto allo stanziamento previsto) di differimento del
trattamento pensionistico, si provvede mediante indizione, da parte del
Ministero del Lavoro, di apposita Conferenza di servizi, di cui all’art. 14
della Legge n. 241/1990.
Comunicazioni dell’ente
previdenziale (art. 4)
A valle della domanda di
accesso al beneficio, il competente Ente previdenziale comunica al lavoratore
interessato, entro il 31 dicembre 2011 (in riferimento alle istanze trasmesse
entro il 30 settembre dello stesso anno dai lavoratori che hanno maturato o
maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011), ovvero entro il 30
ottobre di ciascun anno (in riferimento alle istanze presentate dai lavoratori
che maturino i requisiti agevolati a decorrere dal 1° gennaio 2012):
- l’accoglimento della
domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, ove sia accertato il
possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e
pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
- l’accertamento del
possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e
pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in
ragione dell’insufficiente copertura finanziaria (in questo caso, la prima data
utile per l’accesso al pensionamento viene indicata con successiva
comunicazione, ad esito del monitoraggio previsto dall’art. 3 del decreto
ministeriale in questione);
- la reiezione della
domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo
svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.
Verifiche ispettive
(art. 5)
L’attività di verifica
ispettiva, di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo n.
67/2011, viene svolta, sulla base di intese a livello territoriale tra gli Enti
previdenziali ed il Ministero del Lavoro, sulle istanze individuate da tali
Amministrazioni in relazione alla complessità dell’istruttoria.
Modalità di rilevazione
e comunicazione (art. 6)
A norma dell’art. 6 del
decreto ministeriale di cui trattasi, con riferimento alle attività lavorative
svolte a decorrere dall’anno 2011, il datore di lavoro è tenuto a comunicare
alla Direzione Territoriale del Lavoro (già Direzione Provinciale del Lavoro) e
all’Ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico
modello, disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro:
a) per il monitoraggio dei
lavoratori impegnati in lavorazioni “usuranti”, con periodicità almeno annuale,
il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni
individuate dall’art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del Decreto Legislativo
n. 67/2011 (lavorazioni considerate particolarmente usuranti dal Decreto
Ministeriale 19 maggio 1999; lavoro notturno; lavorazioni su “linea a catena”;
conduzione di veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo).
Nel caso di lavoro notturno (svolto in modo continuativo o compreso in regolari
turni periodici), detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il
numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai
fini di cui al punto 1) della sottostante lettera b);
b) ai fini di cui all’art.
5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 67/2011:
1) con periodicità annuale,
l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in
regolari turni periodici;
2) entro trenta giorni
dall’inizio, lo svolgimento delle lavorazioni su “linea a catena”.
Nelle ipotesi di omissione
delle comunicazioni di cui alla precedente lettera b), trovano applicazione,
secondo il disposto dell’art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo n. 67/2011,
le sanzioni amministrative da € 500 a € 1.500, previa diffida ad adempiere.
Il comma 3 dell’art. 6 in
oggetto prevede la possibilità di introdurre modalità diverse di esecuzione dei
predetti adempimenti con apposite convenzioni tra il Ministero del Lavoro e gli
Enti previdenziali interessati.
In merito alle disposizioni
sopra richiamate, il Ministero del Lavoro ha fornito i primi indirizzi
operativi con la già menzionata nota prot.
39/0004724/06 del 28 novembre 2011.
In particolare, tale nota
segnala che:
- le comunicazioni elencate
nell’art. 6, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Ministeriale 20 settembre
2011, riguardano tutti i datori di lavoro che, a partire dall’anno 2011,
svolgono le lavorazioni faticose e pesanti individuate dall’art. 1, comma 1,
lettere da a) a d), del Decreto Legislativo n. 67/2011;
- le suddette comunicazioni
devono essere eseguite dal datore di lavoro, direttamente o per il tramite
dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, ovvero dei soggetti di cui
all’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, mediante il modello informatico
“LAV-US”;
- per la compilazione del
citato modello, il datore di lavoro e gli altri soggetti abilitati devono
accreditarsi al sistema con le modalità riportate nell’apposita Sezione del
portale “cliclavoro”, accessibile attraverso il
seguente link:
www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx.
Come accennato, il modello
“LAV-US” consente di effettuare tutte le comunicazioni indicate dall’art. 6 in
questione. Sono pertanto previste cinque tipologie di comunicazione:
- “Inizio lavoro a catena”
(art. 5, comma 2, d.lgs. n. 67/2011);
- “Lavoro usurante D.M.
1999” (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011);
- “Lavoro usurante
notturno” (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011 e art. 5, comma 1, d.lgs.
67/2011);
- “Lavoro usurante a
catena” (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011);
- “Lavoro usurante autisti”
(art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011).
Nella “Sezione-Datore di
lavoro” del modulo vanno esposti i riferimenti dell’azienda che effettua le
attività.
Le successive tre sezioni
(“Sezione Inps”, “Sezione Inail” e “Sezione Altri Enti”) consentono di inserire
i dati con i quali le aziende sono iscritte agli Enti previdenziali.
La “Sezione-Elenco delle
unità produttive in cui si svolgono le attività” permette di inserire tutte le
sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività interessate dalla
comunicazione.
In proposito, il Ministero
del Lavoro sottolinea la necessità di inserire, per ogni unità produttiva, i
dati identificativi dei singoli lavoratori (nome, cognome e codice fiscale:
facoltativi nell’ipotesi di comunicazione di inizio di lavoro su “linea a
catena”), oltre alla “data di inizio attività”, qualora venga utilizzato il
modulo “Inizio lavoro a catena” ed al “N° giorni di
effettivo svolgimento di lavoro usurante/intero anno lavorativo” nelle altre
casistiche.
L’inserimento delle
informazioni viene confermato da un riepilogo dei dati sotto forma di tabella
riassuntiva, con possibilità di eliminare quelli erroneamente indicati.
Nel caso di invio di un
modello compilato in modo errato, il soggetto che ha effettuato la
comunicazione può trasmettere un nuovo modulo (che sostituisce l’invio
precedente), esclusivamente entro la data di scadenza stabilita per ciascuna
tipologia di comunicazione.
La nota di cui trattasi fa
presente che il sistema metterà a disposizione delle Direzioni Territoriali del
Lavoro e degli Enti previdenziali, competenti per territorio, le comunicazioni
trasmesse dai datori di lavoro (o dagli altri soggetti abilitati ad agire in
nome e per conto degli stessi).
Si evidenzia infine che:
- in assenza di specifiche
disposizioni legislative, il Ministero ritiene di fissare al 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento il termine massimo per l’effettuazione delle
comunicazioni ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle
lavorazioni usuranti (art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto Ministeriale 20
settembre 2011);
- secondo quanto rimarcato
dallo stesso Dicastero, la comunicazione, con periodicità annuale,
dell’esecuzione di lavoro notturno, svolto in modo continuativo o compreso in
regolari turni periodici, può non essere dovuta qualora il datore di lavoro
abbia effettuato l’analogo adempimento previsto ai fini del suddetto
monitoraggio, indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni del lavoro
notturno svolto.
Scambio di dati tra enti
(art. 7)
Gli Enti che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria provvedono allo scambio di dati ed elementi
conoscitivi, anche attraverso modalità informatiche, in ordine alle lavorazioni
di cui all’art. 1, commi l e 6, del Decreto Legislativo n. 67/2011.
Con particolare riguardo
all’accertamento delle lavorazioni su “linea a catena”, l’utilizzo da parte
dell’Ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione,
all’assetto organizzativo dell’azienda e alle tipologie di lavorazioni
aziendali, anche come risultanti dall’analisi dei dati amministrativi in
possesso degli altri Enti previdenziali e assicurativi, avviene secondo
modalità stabilite da specifiche intese tra i predetti Enti.
Ricorsi amministrativi
(art. 8)
In relazione alle domande
dichiarate procedibili, ma escluse dal beneficio, il
lavoratore può promuovere, soltanto per motivi di merito ed entro trenta giorni
dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti
di lavoro, di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo del 23 aprile 2004, n.
124.
Decorso inutilmente il
termine di novanta giorni fissato per la sua decisione, il ricorso si intende
respinto.