APPALTI
PUBBLICI - IL PATTEGGIAMENTO E' RILEVANTE AI FINI DELL'ESCLUSIONE DALLE GARE
(T.A.R.
Piemonte, sez. II, 4/2/1999, n. 59)
La
norma di cui all'art. 18, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 406191 ha carattere
generale, ovvero concerne anche gli appalti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, dovendosi considerare che la "ratio" della disciplina
comunitaria è essenzialmente quella di limitare alle gare di elevato valore le
complesse prescrizioni procedimentali, soprattutto in tema di pubblicità, ivi
stabilite, mentre le norme che rispondono all'esigenza di ammettere alla
contrattazione le sole imprese che presentino adeguati requisiti di
affidabilità morale,finanziaria e professionale non possono che riguardare
tutti gli appalti di lavori pubblici.
Deve
escludersi che la disposizione del D. Lgs 406191 sia stata abrogata dall'art.
8, comma 7, della legge n. 109 del 1994 (nel testo risultante dalle modifiche
apportate dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 101/95, conv. dalla legge n.
216/95), che fino al 31 dicembre 1999 avrebbe trasferito il potere di
esclusione al Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori sottraendolo
alle stazioni appaltanti, recando il primo norme di recepimento di direttiva
comunitaria, in quanto tale insuscettibile di essere disapplicata per effetto
di norme nazionali, anteriori o sopravvenute, che introducano una disciplina
con essa incompatibile; di qui la conclusione per cui le due norme si integrano
l'una con l'altra, prevedendo cioè un potere di sospensione di carattere
generale da esercitare in sede di albo nazionale dei costruttori (art. 8, comma
7, della legge n. 109 del 1994) e un potere di esclusione di carattere speciale
da esercitare di volta in volta dall'ente appaltante all'atto della
partecipazione alla gara (art. 18 del D.Lgs. n. 406 del 1991).
La
condanna ex art. 444 cpp., quale causa di esclusione dalle gare pubbliche,
rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'art. 18, comma 1, lett.
c), del D.Lgs. n. 406 del 1991, poichè l'invocata preclusione di efficacia nei
giudizi civili ed amministrativi non comporta di per se stessa che la condotta
criminosa, punita con la condanna patteggiata, non possa in via autonoma essere
oggetto di valutazioni in altre sedi, dove vengono gestiti interessi pubblici,
a lfine di verificarne la conformità o meno a regole di condotta diverse da
quelle indicate dal precetto della norma penale, ma corrispondenti ad altri
interessi ritenuti ugualmente meritevoli di tutela.