APPALTI PUBBLICI - IL PATTEGGIAMENTO E' RILEVANTE AI FINI DELL'ESCLUSIONE DALLE GARE

(T.A.R. Piemonte, sez. II, 4/2/1999, n. 59)

 

La norma di cui all'art. 18, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 406191 ha carattere generale, ovvero concerne anche gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, dovendosi considerare che la "ratio" della disciplina comunitaria è essenzialmente quella di limitare alle gare di elevato valore le complesse prescrizioni procedimentali, soprattutto in tema di pubblicità, ivi stabilite, mentre le norme che rispondono all'esigenza di ammettere alla contrattazione le sole imprese che presentino adeguati requisiti di affidabilità morale,finanziaria e professionale non possono che riguardare tutti gli appalti di lavori pubblici.

Deve escludersi che la disposizione del D. Lgs 406191 sia stata abrogata dall'art. 8, comma 7, della legge n. 109 del 1994 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 101/95, conv. dalla legge n. 216/95), che fino al 31 dicembre 1999 avrebbe trasferito il potere di esclusione al Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori sottraendolo alle stazioni appaltanti, recando il primo norme di recepimento di direttiva comunitaria, in quanto tale insuscettibile di essere disapplicata per effetto di norme nazionali, anteriori o sopravvenute, che introducano una disciplina con essa incompatibile; di qui la conclusione per cui le due norme si integrano l'una con l'altra, prevedendo cioè un potere di sospensione di carattere generale da esercitare in sede di albo nazionale dei costruttori (art. 8, comma 7, della legge n. 109 del 1994) e un potere di esclusione di carattere speciale da esercitare di volta in volta dall'ente appaltante all'atto della partecipazione alla gara (art. 18 del D.Lgs. n. 406 del 1991).

La condanna ex art. 444 cpp., quale causa di esclusione dalle gare pubbliche, rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'art. 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 406 del 1991, poichè l'invocata preclusione di efficacia nei giudizi civili ed amministrativi non comporta di per se stessa che la condotta criminosa, punita con la condanna patteggiata, non possa in via autonoma essere oggetto di valutazioni in altre sedi, dove vengono gestiti interessi pubblici, a lfine di verificarne la conformità o meno a regole di condotta diverse da quelle indicate dal precetto della norma penale, ma corrispondenti ad altri interessi ritenuti ugualmente meritevoli di tutela.