STOP ALLE SEMPLIFICAZIONI IN LOMBARDIA PER INCOSTITUZIONALITÀ DELLA DIA NEI CASI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
(Sentenza 21/11/2011 n. 309 la Corte Costituzionale)
Con la Sentenza 309 del 21/11/2009, la Corte
Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme della L.R. 11/03/2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio
della regione Lombardia) e della L.R. 05/02/2010, n.
7, inerenti gli interventi di ristrutturazione edilizia di demolizione e
ricostruzione senza vincolo di sagoma. Viene così bocciata la norma regionale
che consentiva di effettuare questi interventi con la Dia, perché li
classificava come semplice ristrutturazione edilizia e non come nuova
edificazione. La classificazione degli interventi edilizi spetta infatti allo
Stato e non può essere modificata dalle singole Regioni. In particolare sono
dichiarati incostituzionali:
- l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo,
della L.R. 11/03/2005, n. 12, nella parte in cui
esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie
mediante demolizione e ricostruzione;
- l’art. 22 della L.R.
05/02/2010, n. 7, che stabilisce che nella disposizione di cui al punto precedente
la ricostruzione dell’edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma;
- l’art. 103 della L.R.
12/2005, nella parte che disapplica l’art. 3 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380
(Testo Unico dell’Edilizia).
In sintesi la Corte ha considerato quanto segue.
L’intero corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla
definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra
le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di
ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di
ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro
e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione
ordinaria), dall’altro. La definizione delle diverse categorie di interventi
edilizi spetta, dunque, allo Stato. Tali categorie sono individuate dall’art. 3
del D.P.R. 380/2001. In particolare la lettera d) del comma 1 include nella
definizione di «ristrutturazione edilizia» gli interventi di demolizione e
ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto all’edificio
preesistente, mentre la lettera e) classifica come interventi di «nuova
costruzione» quelli di «trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti». Quindi,
secondo la normativa statale di principio, un intervento di demolizione e
ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente configura
un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia. La linea di distinzione tra le ipotesi di
nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi non può non essere
dettata in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, in quanto, se il
legislatore regionale potesse definire a propria discrezione tale linea, la
conseguente difformità normativa che si avrebbe tra le varie Regioni
produrrebbe rilevanti ricadute sul «paesaggio […] della Nazione» (art. 9
Cost.), inteso come «aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e
culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza n.
367 del 2007), e sulla sua tutela. In conseguenza della sentenza in commento,
gli interventi di sostituzione edilizia con modifica della sagoma, rientrando
dunque nella «nuova costruzione», devono essere autorizzati con il permesso di
costruire e non con la DIA.
Sentenza 309/2011
Giudizio
Udienza Pubblica del 18/10/2011 Decisione del
21/11/2011
Deposito del 23/11/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 27, c. 1°, lett. d), ultimo
periodo, e 103 della legge della Regione Lombardia 11/03/2005 n. 12; art. 22
della legge della Regione Lombardia 05/02/2010, n. 7.
Massime:
Atti decisi: ord. 364/2010
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA
CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui
esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie
mediante demolizione e ricostruzione;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui
disapplica l’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia) (testo A);
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi
normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed
integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale
2010).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.