E’ NECESSARIO Mantenere gli edifici separati per
facilitare le oscillazioni
(Corte suprema di cassazione,
sentenza 15/11/2011, n.23854)
Va ricordato come sia stato
ritenuto (v. Cass. 16 febbraio 2006 n. 3425) che nelle zone nelle quali deve
essere applicata la L. n. 1684 del 1962, ratione temporis L. n. 64 del 1974 (c.d. legge sismica), non
possono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale contenute
negli artt. 884, 874 e 876 c.c., che attribuiscono al proprietario del fondo
finitimo il diritto, rispettivamente, di costruire in appoggio al muro del
vicino ottenendo la comunione forzosa del muro e di innestare il proprio muro
in quello del vicino.
Ancora, si è osservato (v. Cass. SS.UU. n. 7396 del 1998) che in caso di costruzioni
contigue ciascun edificio deve costituire un edificio a sè
stante mediante l’adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a
consentire la libera ed indipendente oscillazione tra gli stessi.
E’ pertanto stata vietata, nei
casi di costruzioni in contiguità, la c.d. aderenza rigida, dovendo i due
edifici osservare precise modalità tecniche al fine di evitare spinte in danno
del vicino.