“36%” - NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
È disponibile sul sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) la Guida
«Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», aggiornata al mese di
novembre 2011, che, rispetto alla versione dello scorso luglio, contiene le
novità introdotte dalla “cd. Manovra di ferragosto 2011” (D.L. 138/2011,
convertito dalla legge 148/2011), in materia di detrazione IRPEF del 36% (in
vigore fino al 31 dicembre 2012)(1) .
In particolare, riprendendo quanto
previsto dal D.L. 138/2011, l’Agenzia delle Entrate conferma che, nell’ipotesi
di cessione di un’abitazione su cui siano stati eseguiti gli interventi di
recupero, il venditore ha la facoltà di scegliere tra:
continuare ad utilizzare
in prima persona la detrazione;
trasferirla
all’acquirente(2).
Come confermato nella nuova Guida,
tale facoltà viene prevista per le vendite effettuate a decorrere dal 17
settembre 2011, data di entrata in vigore della legge 148/2011, di conversione
del D.L. 138/2011.
Pertanto, la disposizione
previgente, che stabiliva obbligatoriamente il trasferimento dell’agevolazione
all’acquirente, si è resa applicabile per le cessioni di abitazioni effettuate
fino al 16 settembre 2011.
Si attendono, ora, ulteriori
chiarimenti relativamente all’applicabilità della detrazione nell’ipotesi in
cui, nell’atto di vendita, il contribuente non dichiari se vuole continuare a
tenere per sé la detrazione, oppure cederla al nuovo proprietario.
A tal proposito, l’ANCE ritiene
che, in assenza di indicazioni nel rogito, potrebbe ritenersi confermata la
regola contenuta nella disposizione previgente, secondo la quale l’agevolazione
si trasferisce in capo all’acquirente.
Tra le principali novità
dell’ultimo anno, la Guida ricorda, altresì, l’eliminazione degli obblighi di
invio della Comunicazione preventiva dei lavori e di indicazione in fattura del
costo della manodopera(3) (dal 14 maggio 2011), nonché la riduzione, dal 10% al
4%, della ritenuta operata sui bonifici di pagamento delle spese (effettuati
dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 98/2011)(4) .
Per ciò che riguarda, in
particolare, l’eliminazione della Comunicazione preventiva dei lavori al Centro
Operativo di Pescara, l’Agenzia delle Entrate richiama il Provvedimento 2
novembre 2011, Prot. n.2011/149646, il quale, in
attuazione del medesimo D.L. 70/2011, prevede che, per fruire della detrazione,
è ora sufficiente l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi(5) :
dei dati catastali
dell’immobile;
degli estremi di
registrazione del contratto di locazione, o comodato, nell’ipotesi di
interventi effettuati direttamente dal detentore dell’immobile.
Inoltre, il citato Provvedimento Prot. n.2011/149646 contiene un elenco riepilogativo della
documentazione(6) , relativa all’intervento, che il contribuente deve
conservare ed esibire a richiesta degli Uffici verificatori.
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(1) Art.2, commi 10-11, legge
191/2009.
(2) Art.2, comma 12-bis e 12-ter
del D.L. 138/2011. In sostanza, viene modificato l’art.1, comma 7, della legge
449/1997, che, in caso di cessione dell’abitazione, prevedeva il trasferimento
automatico della detrazione all’acquirente.
(3) Cfr. l’art.7, comma 2, lett.
q-r D.L.70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011.
(4) Cfr. l’art.23, comma 8, del
D.L.98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 111/2011.
Si ricorda che tale ulteriore
adempimento è stato introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2010, dall’art.25 del
D.L.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.
(5) In assenza di ulteriori
chiarimenti, si ritiene che le modalità di indicazione di tali informazioni
verranno definite nelle Istruzioni al Modello 730/2012.
(6) In particolare il contribuente
deve conservare:
1. le abilitazioni amministrative
richieste dalla legge vigente in relazione alla tipologia di lavori da
realizzare.
Nel caso in cui la normativa non
preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, il
contribuente deve conservare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R., n.445/2000, in cui sia
indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli
interventi di ristrutturazione edilizia rientrano tra quelli agevolabili, pure
se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della
normativa edilizia vigente;
2. per gli immobili non ancora
censiti, la domanda di accatastamento;
3. per gli interventi riguardanti
parti comuni di edifici residenziali, la delibera assembleare di approvazione
dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle
spese;
4. in caso di lavori effettuati
dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, la
dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
5. la comunicazione preventiva
indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la
stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza
dei cantieri;
6. le fatture e le ricevute
fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
7. le ricevute dei bonifici di pagamento.