INAIL - TESTO UNICO SULL’APPRENDISTATO - COPERTURA
ASSICURATIVA DURANTE I PERIODI DI FORMAZIONE- NOTA N.
8082/2011
Si segnala che l’Inail, a
seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n.
29/11 ha diramato la nota n. 8082/2011 che si riproduce in calce.
In particolare, l’Istituto,
oltre a rammentare quanto previsto dal Testo Unico sulla materia con riferimento
all’obbligo assicurativo dell’apprendista, ribadisce che la copertura
assicurativa si estende anche all’attività di insegnamento complementare in
azienda e fuori della stessa, poichè le ore di
insegnamento teorico complementare sono da considerarsi a tutti gli effetti
lavorative e computate nell’orario di lavoro.
L’Inail ricorda inoltre
che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, la legge n.
183/11 (Legge di stabilità 2012) prevede, in caso di assunzione di apprendisti,
uno sgravio contributivo triennale del 100% per i datori di lavoro con un
organico pari o inferiore a nove addetti.
Inail
Roma, 5 dicembre 2011
Nota n. 8082
Oggetto: Testo Unico
dell’apprendistato • Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n.29/2011. Legge n. 183 del 12/1112011 (Legge di Stabilità 2012).
Obbligo assicurativo, regime contributivo e sanzioni amministrative.
Informativa.
Il Testo Unico per
l’Apprendistato è entrato in vigore i125.10.2011.
Esso riforma
l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a
favorire occupazione e formazione dei giovani
Con l’allegata circolare n.
29/2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso le prime
indicazioni operative in merito alle novità contenute nel Decreto Legislativo
n.167/2011 in materia di previdenza, lavoro e competitività per la crescita,
affrontando due aspetti del contratto di apprendistato ossia il regime
transitorio e il regime sanzionatorio.
Il periodo transitorio del
Testo Unico è stabilito nella durata non superiore a “sei mesi dalla data di
entrata in vigore dello stesso Decreto” (25.10.2011).
Durante il periodo di
regime transitorio sarà possibile applicare le regole legislative e
contrattuali precedenti la definizione del Testo Unico dell’Apprendistato, con
un limite temporale fissato a125 aprile 2012.
Successivamente, dovrà
essere applicata tassativamente la nuova disciplina introdotta dal Decreto
Legislativo n.167/2011.
Ciò vale per le tipologie
di apprendistato che, per essere attuate, necessitano di un intervento di
recepimento della contrattazione collettiva e/o delle regioni. Per
l’apprendistato di alta formazione e ricerca si rinvia a quanto disposto
dall’art. 5, comma 3 del Decreto legislativo n. 167/2011 espressamente richiamata
nella Circolare n.29/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Diversamente,
l’apprendistato professionalizzante, ossia il contratto di mestiere, sarà
soggetto alle nuove regole anche durante il semestre transitorio, purché
regioni e CCNL abbiano recepito la riforma dell’ apprendistato,
regolamentandone i profili di competenza.
Ciò premesso, nel far
rinvio al contenuto della circolare allegata per quanto concerne gli aspetti
sin qui trattati, si ritiene opportuno sintetizzare a beneficio di queste
Strutture il punto di arrivo attuale della disciplina dell’apprendistato, sotto
il profilo dell’ assicurazione obbligatoria.
Obbligo assicurativo
dell’apprendista
L’art. 4, n. 4) del DPR
n.1124/1965 ricomprende, tra le persone assicurate, gli apprendisti e, nello
specifico, dispone: “sono compresi nell’assicurazione gli apprendisti, quali
sono considerati dalla legge.”La copertura assicurativa si estende anche
all’attività di insegnamento complementare, in azienda o fuori di essa,
ricadendo tale ipotesi nella specifica previsione del numero 4 dell’articolo 4
del DPR n. 1124/65.
Infatti, le ore di
insegnamento teorico complementare sono considerate a tutti gli effetti
lavorative e computate nell’ orario di lavoro.
Il nuovo Testo Unico
dell’apprendistato ribadisce che l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali rientra nell’ambito delle norme sulla
previdenza e assistenza sociale obbligatoria applicabili agli apprendisti e,
dunque, non apporta innovazioni sostanziali al quadro normativo riguardante gli
aspetti strettamente
assicurativi.
Si pongono, peraltro,
alcune problematiche in relazione ai nuovi soggetti che, proprio per effetto
dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico, avranno la possibilità di fruire
del contratto di apprendistato.
Trattasi, nello ‘specifico,
di pubblici dipendenti, lavoratori in mobilità, lavoratori dipendenti di
agenzie di somministrazione, praticanti ossia in definitiva, di soggetti i
quali, a vario titolo, ma solo in presenza di determinate condizioni, sono già
oggi assicurati presso l’ Inail.
Regime contributivo
Ad oggi, il contributo
dovuto per gli apprendisti è riscosso dall’INPS che, poi, provvede a riversare
all’ Inail la quota di competenza.
Il regime contributivo,
così come disciplinato dal comma 773 dell’art. 1 della Legge 29.12.2006, n. 296
(Legge Finanziaria 2007) è stato oggetto di revisione in base all’art.22 della
Legge n. 183 del 12/1112011 (Legge di Stabilità 2012)5 che, a decorrere dal 10
gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, ha riconosciuto uno sgravio
contributivo del 100% ai datori di lavoro con un organico pari od inferiore
alle nove.
Lo sgravio, a prescindere
dalla durata del contratto di apprendistato, si applica per tre anni.
Sia sui temi propri dell’obbligo
assicurativo, che sul regime contributivo, si fa riserva di istruzioni di
dettaglio all’esito di successivi chiarimenti anche ministeriali.
Sanzioni amministrative
Il Testo Unico in argomento
dispone nei casi di:
1. inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di
lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative
2. inosservanza dei
principi previsti per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di
apprendistato.
In riferimento, ai casi di
inosservanza indicati al punto 2., il Testo Unico de II ‘apprendistato prevede
l’ irrogazione di sanzioni amministrative.
La norma in argomento
dispone che, qualora venga accertata la violazione dei principi previsti per
l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato, con riguardo a:
- forma scritta del
contratto;
- patto di prova;
- piano formativo
individuale
- divieto di retribuzione a
cottimo
- possibilità di inquadrare
il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o,
in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura
percentuale ed in modo graduale alla anzianità di servizio
- presenza di un tutore o
referente aziendale.
E’applicata, per ogni
violazione, una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro o, in caso di
recidiva, da 300 a 1.500 euro, con attivazione della procedura di diffida
obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
124/2004 e s.m.i., quale condizione di procedibilità•
In caso di mancata
ottemperanza alla diffida e/o di mancato pagamento della sanzione nella misura
minima prevista (€ 100 - in caso di recidiva € 300) o ridotta a seguito della
contestazione di violazione di cui alla Legge n. 689/1981 (€ 200 - in caso di
recidiva € 500), 1’Autorità competente a ricevere il Rapporto tramite PEC è la
Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 689/1981.
In conseguenza delle nuove
sanzioni amministrative introdotte dal Testo Unico dell’apprendistato, si è
provveduto ad aggiornare la tabella delle violazioni amministrative formali
presente in procedura ORA.
Detta tabella è disponibile
anche nel mini sito della Direzione Centrale Rischi - Tariffe - Area tecnica -
Sanzioni - Sanzioni amministrative formali.
In merito alle modalità di
applicazione delle sanzioni amministrative In tema di Apprendistato, si fa
riserva di fornire apposite istruzioni operative.