INAIL - TESTO UNICO SULL’APPRENDISTATO - COPERTURA ASSICURATIVA DURANTE I PERIODI DI FORMAZIONE- NOTA N. 8082/2011

 

Si segnala che l’Inail, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 29/11 ha diramato la nota n. 8082/2011 che si riproduce in calce.

In particolare, l’Istituto, oltre a rammentare quanto previsto dal Testo Unico sulla materia con riferimento all’obbligo assicurativo dell’apprendista, ribadisce che la copertura assicurativa si estende anche all’attività di insegnamento complementare in azienda e fuori della stessa, poichè le ore di insegnamento teorico complementare sono da considerarsi a tutti gli effetti lavorative e computate nell’orario di lavoro.

L’Inail ricorda inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, la legge n. 183/11 (Legge di stabilità 2012) prevede, in caso di assunzione di apprendisti, uno sgravio contributivo triennale del 100% per i datori di lavoro con un organico pari o inferiore a nove addetti.

 

Inail

 

Roma, 5 dicembre 2011

Nota n. 8082

Oggetto: Testo Unico dell’apprendistato • Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.29/2011. Legge n. 183 del 12/1112011 (Legge di Stabilità 2012). Obbligo assicurativo, regime contributivo e sanzioni amministrative. Informativa.

Il Testo Unico per l’Apprendistato è entrato in vigore i125.10.2011.

Esso riforma l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire occupazione e formazione dei giovani

Con l’allegata circolare n. 29/2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso le prime indicazioni operative in merito alle novità contenute nel Decreto Legislativo n.167/2011 in materia di previdenza, lavoro e competitività per la crescita, affrontando due aspetti del contratto di apprendistato ossia il regime transitorio e il regime sanzionatorio.

Il periodo transitorio del Testo Unico è stabilito nella durata non superiore a “sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto” (25.10.2011).

Durante il periodo di regime transitorio sarà possibile applicare le regole legislative e contrattuali precedenti la definizione del Testo Unico dell’Apprendistato, con un limite temporale fissato a125 aprile 2012.

Successivamente, dovrà essere applicata tassativamente la nuova disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n.167/2011.

Ciò vale per le tipologie di apprendistato che, per essere attuate, necessitano di un intervento di recepimento della contrattazione collettiva e/o delle regioni. Per l’apprendistato di alta formazione e ricerca si rinvia a quanto disposto dall’art. 5, comma 3 del Decreto legislativo n. 167/2011 espressamente richiamata nella Circolare n.29/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Diversamente, l’apprendistato professionalizzante, ossia il contratto di mestiere, sarà soggetto alle nuove regole anche durante il semestre transitorio, purché regioni e CCNL abbiano recepito la riforma dell’ apprendistato, regolamentandone i profili di competenza.

Ciò premesso, nel far rinvio al contenuto della circolare allegata per quanto concerne gli aspetti sin qui trattati, si ritiene opportuno sintetizzare a beneficio di queste Strutture il punto di arrivo attuale della disciplina dell’apprendistato, sotto il profilo dell’ assicurazione obbligatoria.

 

Obbligo assicurativo dell’apprendista

L’art. 4, n. 4) del DPR n.1124/1965 ricomprende, tra le persone assicurate, gli apprendisti e, nello specifico, dispone: “sono compresi nell’assicurazione gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge.”La copertura assicurativa si estende anche all’attività di insegnamento complementare, in azienda o fuori di essa, ricadendo tale ipotesi nella specifica previsione del numero 4 dell’articolo 4 del DPR n. 1124/65.

Infatti, le ore di insegnamento teorico complementare sono considerate a tutti gli effetti lavorative e computate nell’ orario di lavoro.

Il nuovo Testo Unico dell’apprendistato ribadisce che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rientra nell’ambito delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria applicabili agli apprendisti e, dunque, non apporta innovazioni sostanziali al quadro normativo riguardante gli aspetti strettamente

assicurativi.

Si pongono, peraltro, alcune problematiche in relazione ai nuovi soggetti che, proprio per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico, avranno la possibilità di fruire del contratto di apprendistato.

Trattasi, nello ‘specifico, di pubblici dipendenti, lavoratori in mobilità, lavoratori dipendenti di agenzie di somministrazione, praticanti ossia in definitiva, di soggetti i quali, a vario titolo, ma solo in presenza di determinate condizioni, sono già oggi assicurati presso l’ Inail.

 

Regime contributivo

Ad oggi, il contributo dovuto per gli apprendisti è riscosso dall’INPS che, poi, provvede a riversare all’ Inail la quota di competenza.

Il regime contributivo, così come disciplinato dal comma 773 dell’art. 1 della Legge 29.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stato oggetto di revisione in base all’art.22 della Legge n. 183 del 12/1112011 (Legge di Stabilità 2012)5 che, a decorrere dal 10 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, ha riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro con un organico pari od inferiore alle nove.

Lo sgravio, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato, si applica per tre anni.

Sia sui temi propri dell’obbligo assicurativo, che sul regime contributivo, si fa riserva di istruzioni di dettaglio all’esito di successivi chiarimenti anche ministeriali.

 

Sanzioni amministrative

Il Testo Unico in argomento dispone nei casi di:

1. inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative

2. inosservanza dei principi previsti per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di

apprendistato.

In riferimento, ai casi di inosservanza indicati al punto 2., il Testo Unico de II ‘apprendistato prevede l’ irrogazione di sanzioni amministrative.

La norma in argomento dispone che, qualora venga accertata la violazione dei principi previsti per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato, con riguardo a:

- forma scritta del contratto;

- patto di prova;

- piano formativo individuale

- divieto di retribuzione a cottimo

- possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale ed in modo graduale alla anzianità di servizio

- presenza di un tutore o referente aziendale.

E’applicata, per ogni violazione, una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro o, in caso di recidiva, da 300 a 1.500 euro, con attivazione della procedura di diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e s.m.i., quale condizione di procedibilità•

In caso di mancata ottemperanza alla diffida e/o di mancato pagamento della sanzione nella misura minima prevista (€ 100 - in caso di recidiva € 300) o ridotta a seguito della contestazione di violazione di cui alla Legge n. 689/1981 (€ 200 - in caso di recidiva € 500), 1’Autorità competente a ricevere il Rapporto tramite PEC è la Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 689/1981.

In conseguenza delle nuove sanzioni amministrative introdotte dal Testo Unico dell’apprendistato, si è provveduto ad aggiornare la tabella delle violazioni amministrative formali presente in procedura ORA.

Detta tabella è disponibile anche nel mini sito della Direzione Centrale Rischi - Tariffe - Area tecnica - Sanzioni - Sanzioni amministrative formali.

In merito alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative In tema di Apprendistato, si fa riserva di fornire apposite istruzioni operative.