INPS - CERTIFICAZIONE DI MALATTIA - REDAZIONE E COMUNICAZIONE DEI VERBALI RELATIVI ALLE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARE - CIRCOLARE N.150/2011

 

Con circolare n. 150 del 28 novembre 2011, che si riproduce in calce alla presente nota, l’Inps ha dato notizia delle nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche di controllo domiciliari.

Secondo quanto precisato dalla menzionata circolare, al termine della visita, i medici di controllo, attraverso l’utilizzo di personal computer portatili di cui saranno dotati dall’Inps, potranno redigere presso il domicilio del lavoratore un apposito “verbale informatico”, che sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell’Istituto.

In questo modo, l’esito della visita risulterà immediatamente disponibile per le attività di competenza dell’Inps e reso contestualmente accessibile al datore di lavoro che l’abbia eventualmente richiesto.

L’Istituto fa presente che i medici saranno dotati anche di una apposita stampante portatile per fornire al lavoratore le previste copie del verbale.

Il sistema descritto dalla circolare in questione, dopo una fase sperimentale (per la quale sono stati individuati dall’Inps cento professionisti medici convenzionati, che utilizzeranno le nuove modalità per quindici giorni), verrà esteso a tutti i medici di controllo per l’applicazione definitiva.

 

Inps

 

Roma 28 novembre 2011

 

Circolare n.150

 

Oggetto:Visite mediche di controllo domiciliare – Verbale Informatico delle visite.

 

Sommario:

1. Nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche domiciliari.

2. Istruzioni operative.

 

1. Nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche domiciliari.

L’Istituto, come è noto, ha da tempo intrapreso un complesso e dinamico processo orientato alla progressiva telematizzazione dei flussi procedurali rivolti all’utenza fino a rendere esclusiva questa modalità di colloquio, anche in ossequio alle recenti disposizioni normative di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, per quanto attiene al flusso relativo alla certificazione di malattia, tale processo, dopo averne interessato la fase iniziale – rappresentata dal certificato telematico – consente attualmente anche la conoscenza in tempo reale dell’esito del controllo disposto sullo stato di malattia sia su iniziativa dell’Istituto che del datore di lavoro.

Sui certificati di malattia opera il sistema Data Mining per l’individuazione di quelli che suggeriscono l’invio di visita medica di controllo domiciliare; tale sistema è in grado di recepire anche le visite mediche di controllo domiciliare richieste tramite Portale.

Al termine della visita, i medici di controllo, attraverso l’utilizzo di personal computer portatili, di cui saranno dotati dall’Inps, redigeranno presso il domicilio del lavoratore l’apposito “verbale informatico” che sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell’Istituto.

In tal modo, l’esito della visita risulterà immediatamente disponibile per le attività di competenza dell’Inps e reso contestualmente accessibile dal datore di lavoro che l’abbia eventualmente richiesta.

I medici saranno dotati anche di un’apposita stampante portatile per fornire al lavoratore le previste copie del verbale.

Le nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche di controllo domiciliari consentiranno così un netto miglioramento di rapporto con l’utenza globalmente intesa.

 

2. Istruzioni operative

Le nuove modalità prevedono un’interazione telematica tra il medico ed i sistemi informatici dell’Istituto, consentendo un più efficiente ed efficace svolgimento delle visite mediche di controllo.

Al fine di rendere possibile la nuova modalità di lavoro, ai medici di controllo convenzionati per la verifica dello stato di salute dei lavoratori in malattia saranno fornite, in comodato d’uso, le seguenti dotazioni:

un personal computer portatile di classe “netbook”;

una stampante portatile per la produzione di documenti in formato A4 su carta termica;

un mouse esterno;

un dispositivo sim-card per la connessione alla rete dell’Istituto integrato nel “netbook”.

Il netbook è configurato (software di base e dispositivi di sicurezza) per l’uso esclusivo dell’apposita applicazione per la gestione delle visite mediche di controllo.

Il medico di controllo, collegandosi ai sistemi centrali Inps attraverso il netbook, riceverà giornalmente on line la notifica delle visite domiciliari di propria competenza da effettuare.

Le liste delle visite da effettuare in fascia mattutina ed in fascia pomeridiana saranno definite rispettivamente entro le 9.30 ed entro le ore 16.00.

Il medico di controllo, attraverso l’applicazione presente sul netbook, per ognuna delle visite assegnate, dovrà comunicare la relativa accettazione o il rifiuto: in tale ultimo caso dovrà dichiararne la motivazione. Per le visite prese in carico, svolgerà poi, come di consueto, la visita medica annotandone le risultanze nel “verbale informatico” aperto a nome del lavoratore in malattia.

Il verbale ed il relativo esito sono trasmessi in tempo reale e registrati sugli archivi gestionali dell’Istituto, a disposizione per le attività:

delle Unità Operative Complesse/Unità Operative Semplici Territoriali;

del datore di lavoro, solo nell’ipotesi in cui abbia richiesto la visita, per la consultazione del relativo esito sul Portale Inps;

dell’operatore amministrativo PSR, per quanto di propria competenza.

Le attività successive alla ricezione degli esiti dei verbali telematici, da effettuare a cura degli operatori Inps, dovranno essere gestite tramite la nuova applicazione intranet “Visite mediche di controllo domiciliari”, raggiungibile su Intranet usando il percorso: “Direzione generale – Coordinamento Generale Medico Legale – Visite mediche di controllo domiciliari”.

Il manuale dell’applicazione è reso disponibile in Intranet usando il percorso: “Utilità – Manuali, software e documentazione – Prestazioni non pensionistiche – Visite mediche di controllo domiciliari”.

Nella citata applicazione sono disponibili funzioni gestionali e di consultazione.

Le funzioni gestionali previste, per le attività delle UOC/UOST, ai fini della liquidazione delle competenze ai medici di controllo, sono:

visione dei verbali telematici per consentire agli infermieri, nei casi in cui vengano riscontrate incongruenze, di sottoporli al Medico Legale; validazione da parte dei medici Inps dei verbali telematici, ai fini della liquidazione delle competenze ai medici di controllo; verifica del corretto chilometraggio sulla base delle distanze percorse per effettuare le visite, necessaria sia per la liquidazione delle competenze ai medici di controllo che per l’eventuale emissione delle fatture per i datori di lavoro.

Le funzioni di consultazione consentono di:

elencare le visite ambulatoriali previste per la giornata, in seguito ad invito lasciato dal medico di controllo in caso di assenza alla visita domiciliare o in caso di contestazione dell’esito della visita effettuata; elencare le visite rifiutate o comunque non effettuate da parte dei medici di controllo; monitorare le attività, sia da parte del Coordinamento Provinciale con funzioni di coordinamento Regionale che del Coordinamento Generale.

E’ stata prevista una fase di sperimentazione del nuovo sistema, per la quale sono stati individuati 100 professionisti medici convenzionati su alcune UOC/UOST del territorio nazionale, che utilizzeranno le nuove modalità per quindici giorni.

Successivamente a tale sperimentazione, il sistema verrà esteso a tutti i medici di controllo per l’applicazione definitiva.

Sulla Intranet dell’Istituto, nella sezione “Assistenza Sistemistica” della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, sarà disponibile la documentazione relativa alla gestione delle apparecchiature.

Per eventuali problematiche tecniche relative alla gestione degli strumenti informatici è possibile fare riferimento via mail all’indirizzo supportovmc@inps.it.

Le apparecchiature sopra indicate, destinate ai medici di controllo, sono in via di distribuzione presso le strutture sul territorio (cfr. Messaggio N. 016359 del 12/08/2011) e dovranno essere prese in carico dai Direttori delle Strutture di competenza e registrate nella procedura Gestione Beni.

INAIL - COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2012

 

L’Inail, entro il 31 dicembre 2011, ha inviato alle imprese il modulo recante la comunicazione del tasso di premio applicato per l’anno 2012. L’aliquota del tasso di premio è determinata dall’Istituto, in aumento od in diminuzione rispetto al “tasso medio di tariffa” previsto per la classifica assegnata alla posizione assicurativa dell’azienda, in relazione al rapporto tra premi assicurativi pagati dall’impresa ed oneri economici sostenuti dall’Inail per gli infortuni e le malattie professionali verificatisi nel triennio 2008/2010 o al minor periodo interessato.

Si rammenta che gli infortuni in itinere non influenzano la determinazione del tasso di premio della singola posizione assicurativa dell’azienda, in quanto tali infortuni vengono attribuiti tra tutti i settori assicurati. Pertanto nel prospetto inviato dall’Inail tali eventi non devono essere indicati.

Il provvedimento dell’Istituto deve essere motivato con l’indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero degli operai-anno e del tasso specifico aziendale di ciascun anno o del minore periodo interessato.

Ove ne ricorrano i presupposti, il datore di lavoro può impugnare il provvedimento dell’Inail e proporre ricorso.

Il ricorso, redatto in singola copia su carta intestata dell’impresa e adeguatamente motivato e circostanziato, deve essere inoltrato alla locale sede Inail, mediante presentazione diretta o spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato, cioè dalla comunicazione con la quale l’Ente indica il tasso da applicare per l’anno 2011.

Tale termine è considerato ordinatorio. Dunque l’Istituto dovrà considerare tempestivamente proposti anche i ricorsi presentati oltre tale termine di 30 giorni.

Peraltro, il mancato rispetto del termine in parola comporta l’obbligo per l’impresa di effettuare i versamenti, qualora non intervenga la decisione del ricorso entro tempi utili per le operazioni di autoliquidazione, sulla base del tasso comunicato nel provvedimento impugnato, salva la possibilità di ottenere la restituzione di quanto versato in eccesso nel caso in cui il ricorso venga accolto. Al contrario, qualora il ricorso sia presentato entro 30 giorni, l’impresa ha la facoltà di effettuare i pagamenti applicando il tasso in vigore alla data del provvedimento impugnato, salvo, in caso di decisione sfavorevole all’impresa, l’obbligo di versare la differenza maggiorata dell’interesse di dilazione e differimento.

Il ricorso deve essere deciso, dandone comunicazione all’impresa, entro 120 giorni dalla data di presentazione.

In caso di mancata risposta il ricorso si intende respinto. Non essendo ammessa ulteriore impugnazione in via gerarchico-amministrativa, contro il provvedimento di reiezione e/o contro il silenzio-diniego è possibile esclusivamente adire al giudice.

In ordine all’applicazione degli interessi di dilazione e differimento, l’Inail con circolare 28 ottobre 2002, n. 61, ha fornito le relative istruzioni.

Nel caso in cui il ricorso venga deciso dall’Inail (in senso sfavorevole per l’impresa), entro i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R. n. 314/2001, e cioè entro 120 giorni dalla data di presentazione, la maggiorazione, a titolo di interessi, sulla differenza di premio dovuto, deve essere calcolata in base al tasso di interesse in vigore alla data di scadenza del titolo originario contestato.

Invece, nel caso di ricorso deciso (in senso sfavorevole per l’impresa), oltre i termini di legge, trova applicazione il tasso, o, in caso di variazione, le diverse misure del tasso di dilazione e differimento, in vigore nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del titolo originario contestato e la data di scadenza del pagamento della differenza di premio dovuta fissata dall’Ente in seguito alla reiezione del ricorso.

 

 

 

INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO “PER PREVENZIONE” DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ - TRATTAZIONE DELLE ISTANZE - ISTRUZIONI DEL 2 DICEMBRE 2011

Si rammenta che l’Inail con istruzioni operative del 20 ottobre 2011 (cfr. Not. n. 11/2011) ha illustrato la nuova versione del modello di domanda (OT24 MAT) per la riduzione del tasso medio di tariffa “per prevenzione” dopo il primo biennio di attività.

L’Istituto inoltre è intervenuto pubblicando ulteriori istruzioni operative il 14 novembre 2011, segnalando la modifica apportata alla Sezione E (“Formazione”), Punto 26, concernente l’intervento migliorativo relativo ai corsi di formazione e/o aggiornamento, con verifica dell’apprendimento, per tutti i dipendenti propri e/o di quelli di ditte terze, che accedono in ambienti confinati dove è possibile la presenza di atmosfere pericolose (cfr. Not. n. 12/2011).

Si informa ora che l’Inail, con istruzioni operative del 2 dicembre 2011, reperibili sul sito del Collegio in calce alla presente nota, ha trasmesso l’elenco della documentazione idonea comprovante l’attuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro indicati nella nuova versione del modello OT/24.

L’Istituto fa presente che a tale documento (rivisto e integrato in relazione agli interventi previsti nel modello OT/24) è stato aggiunto un elaborato concernente la documentazione rappresentativa degli interventi di Responsabilità Sociale di Impresa, di cui alla Sezione A, lett. a), del citato modello.

L’elenco completo è reperibile sul sito internet www.inail.it, seguendo il percorso “Assicurazione Datori di lavoro Oscillazioni del tasso Oscillazione per prevenzione”, mediante un apposito link nel paragrafo relativo alla “Valutazione e decisione delle istanze”.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del Decreto Interministeriale 3 dicembre 2010, le istanze di riduzione del premio “per prevenzione” riferite all’anno 2012, devono essere presentate, con la documentazione prescritta, entro il 28 febbraio 2012.