INPS - CERTIFICAZIONE DI
MALATTIA - REDAZIONE E COMUNICAZIONE DEI VERBALI RELATIVI ALLE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARE - CIRCOLARE N.150/2011
Con circolare n. 150 del 28
novembre 2011, che si riproduce in calce alla presente nota, l’Inps ha dato
notizia delle nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi
alle visite mediche di controllo domiciliari.
Secondo quanto precisato
dalla menzionata circolare, al termine della visita, i medici di controllo,
attraverso l’utilizzo di personal computer portatili di cui saranno dotati
dall’Inps, potranno redigere presso il domicilio del lavoratore un apposito
“verbale informatico”, che sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici
dell’Istituto.
In questo modo, l’esito della
visita risulterà immediatamente disponibile per le attività di competenza
dell’Inps e reso contestualmente accessibile al datore di lavoro che l’abbia
eventualmente richiesto.
L’Istituto fa presente che
i medici saranno dotati anche di una apposita stampante portatile per fornire
al lavoratore le previste copie del verbale.
Il sistema descritto dalla
circolare in questione, dopo una fase sperimentale (per la quale sono stati
individuati dall’Inps cento professionisti medici convenzionati, che
utilizzeranno le nuove modalità per quindici giorni), verrà esteso a tutti i
medici di controllo per l’applicazione definitiva.
Inps
Roma 28 novembre 2011
Circolare n.150
Oggetto:Visite mediche di
controllo domiciliare – Verbale Informatico delle visite.
Sommario:
1. Nuove modalità di
redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche domiciliari.
2. Istruzioni operative.
1. Nuove modalità di
redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche domiciliari.
L’Istituto, come è noto, ha
da tempo intrapreso un complesso e dinamico processo orientato alla progressiva
telematizzazione dei flussi procedurali rivolti
all’utenza fino a rendere esclusiva questa modalità di colloquio, anche in
ossequio alle recenti disposizioni normative di cui alla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
In particolare, per quanto
attiene al flusso relativo alla certificazione di malattia, tale processo, dopo
averne interessato la fase iniziale – rappresentata dal certificato telematico
– consente attualmente anche la conoscenza in tempo reale dell’esito del
controllo disposto sullo stato di malattia sia su iniziativa dell’Istituto che
del datore di lavoro.
Sui certificati di malattia
opera il sistema Data Mining per l’individuazione di
quelli che suggeriscono l’invio di visita medica di controllo domiciliare; tale
sistema è in grado di recepire anche le visite mediche di controllo domiciliare
richieste tramite Portale.
Al termine della visita, i
medici di controllo, attraverso l’utilizzo di personal computer portatili, di
cui saranno dotati dall’Inps, redigeranno presso il domicilio del lavoratore
l’apposito “verbale informatico” che sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi
informatici dell’Istituto.
In tal modo, l’esito della
visita risulterà immediatamente disponibile per le attività di competenza
dell’Inps e reso contestualmente accessibile dal datore di lavoro che l’abbia
eventualmente richiesta.
I medici saranno dotati
anche di un’apposita stampante portatile per fornire al lavoratore le previste
copie del verbale.
Le nuove modalità di
redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche di controllo
domiciliari consentiranno così un netto miglioramento di rapporto con l’utenza
globalmente intesa.
2. Istruzioni operative
Le nuove modalità prevedono
un’interazione telematica tra il medico ed i sistemi informatici dell’Istituto,
consentendo un più efficiente ed efficace svolgimento delle visite mediche di
controllo.
Al fine di rendere
possibile la nuova modalità di lavoro, ai medici di controllo convenzionati per
la verifica dello stato di salute dei lavoratori in malattia saranno fornite,
in comodato d’uso, le seguenti dotazioni:
un personal computer
portatile di classe “netbook”;
una stampante portatile per
la produzione di documenti in formato A4 su carta termica;
un mouse esterno;
un dispositivo sim-card per
la connessione alla rete dell’Istituto integrato nel “netbook”.
Il netbook
è configurato (software di base e dispositivi di sicurezza) per l’uso esclusivo
dell’apposita applicazione per la gestione delle visite mediche di controllo.
Il medico di controllo,
collegandosi ai sistemi centrali Inps attraverso il netbook,
riceverà giornalmente on line la notifica delle
visite domiciliari di propria competenza da effettuare.
Le liste delle visite da
effettuare in fascia mattutina ed in fascia pomeridiana saranno definite
rispettivamente entro le 9.30 ed entro le ore 16.00.
Il medico di controllo,
attraverso l’applicazione presente sul netbook, per
ognuna delle visite assegnate, dovrà comunicare la relativa accettazione o il
rifiuto: in tale ultimo caso dovrà dichiararne la motivazione. Per le visite
prese in carico, svolgerà poi, come di consueto, la visita medica annotandone
le risultanze nel “verbale informatico” aperto a nome del lavoratore in
malattia.
Il verbale ed il relativo
esito sono trasmessi in tempo reale e registrati sugli archivi gestionali
dell’Istituto, a disposizione per le attività:
delle Unità Operative
Complesse/Unità Operative Semplici Territoriali;
del datore di lavoro, solo
nell’ipotesi in cui abbia richiesto la visita, per la consultazione del
relativo esito sul Portale Inps;
dell’operatore
amministrativo PSR, per quanto di propria competenza.
Le attività successive alla
ricezione degli esiti dei verbali telematici, da effettuare a cura degli
operatori Inps, dovranno essere gestite tramite la nuova applicazione intranet
“Visite mediche di controllo domiciliari”, raggiungibile su Intranet usando il
percorso: “Direzione generale – Coordinamento Generale Medico Legale – Visite
mediche di controllo domiciliari”.
Il manuale
dell’applicazione è reso disponibile in Intranet usando il percorso: “Utilità –
Manuali, software e documentazione – Prestazioni non pensionistiche – Visite
mediche di controllo domiciliari”.
Nella citata applicazione
sono disponibili funzioni gestionali e di consultazione.
Le funzioni gestionali
previste, per le attività delle UOC/UOST, ai fini della liquidazione delle
competenze ai medici di controllo, sono:
visione dei verbali
telematici per consentire agli infermieri, nei casi in cui vengano riscontrate
incongruenze, di sottoporli al Medico Legale; validazione da parte dei medici
Inps dei verbali telematici, ai fini della liquidazione delle competenze ai
medici di controllo; verifica del corretto chilometraggio sulla base delle
distanze percorse per effettuare le visite, necessaria sia per la liquidazione
delle competenze ai medici di controllo che per l’eventuale emissione delle
fatture per i datori di lavoro.
Le funzioni di
consultazione consentono di:
elencare le visite ambulatoriali
previste per la giornata, in seguito ad invito lasciato dal medico di controllo
in caso di assenza alla visita domiciliare o in caso di contestazione
dell’esito della visita effettuata; elencare le visite rifiutate o comunque non
effettuate da parte dei medici di controllo; monitorare le attività, sia da
parte del Coordinamento Provinciale con funzioni di coordinamento Regionale che
del Coordinamento Generale.
E’ stata prevista una fase
di sperimentazione del nuovo sistema, per la quale sono stati individuati 100
professionisti medici convenzionati su alcune UOC/UOST del territorio
nazionale, che utilizzeranno le nuove modalità per quindici giorni.
Successivamente a tale
sperimentazione, il sistema verrà esteso a tutti i medici di controllo per
l’applicazione definitiva.
Sulla Intranet
dell’Istituto, nella sezione “Assistenza Sistemistica” della Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici, sarà disponibile la documentazione relativa
alla gestione delle apparecchiature.
Per eventuali problematiche
tecniche relative alla gestione degli strumenti informatici è possibile fare
riferimento via mail all’indirizzo supportovmc@inps.it.
Le apparecchiature sopra
indicate, destinate ai medici di controllo, sono in via di distribuzione presso
le strutture sul territorio (cfr. Messaggio N. 016359 del 12/08/2011) e
dovranno essere prese in carico dai Direttori delle Strutture di competenza e
registrate nella procedura Gestione Beni.
INAIL - COMUNICAZIONE TASSI
PREMIO ANNO 2012
L’Inail, entro il 31 dicembre
2011, ha inviato alle imprese il modulo recante la comunicazione del tasso di
premio applicato per l’anno 2012. L’aliquota del tasso di premio è determinata
dall’Istituto, in aumento od in diminuzione rispetto al “tasso medio di
tariffa” previsto per la classifica assegnata alla posizione assicurativa
dell’azienda, in relazione al rapporto tra premi assicurativi pagati
dall’impresa ed oneri economici sostenuti dall’Inail per gli infortuni e le
malattie professionali verificatisi nel triennio 2008/2010 o al minor periodo
interessato.
Si rammenta che gli
infortuni in itinere non influenzano la determinazione del tasso di premio
della singola posizione assicurativa dell’azienda, in quanto tali infortuni
vengono attribuiti tra tutti i settori assicurati. Pertanto nel prospetto
inviato dall’Inail tali eventi non devono essere indicati.
Il provvedimento
dell’Istituto deve essere motivato con l’indicazione delle retribuzioni, del
numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte,
dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero degli operai-anno
e del tasso specifico aziendale di ciascun anno o del minore periodo
interessato.
Ove ne ricorrano i
presupposti, il datore di lavoro può impugnare il provvedimento dell’Inail e
proporre ricorso.
Il ricorso, redatto in
singola copia su carta intestata dell’impresa e adeguatamente motivato e
circostanziato, deve essere inoltrato alla locale sede Inail, mediante
presentazione diretta o spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato, cioè dalla
comunicazione con la quale l’Ente indica il tasso da applicare per l’anno 2011.
Tale termine è considerato
ordinatorio. Dunque l’Istituto dovrà considerare tempestivamente proposti anche
i ricorsi presentati oltre tale termine di 30 giorni.
Peraltro, il mancato
rispetto del termine in parola comporta l’obbligo per l’impresa di effettuare i
versamenti, qualora non intervenga la decisione del ricorso entro tempi utili
per le operazioni di autoliquidazione, sulla base del tasso comunicato nel
provvedimento impugnato, salva la possibilità di ottenere la restituzione di
quanto versato in eccesso nel caso in cui il ricorso venga accolto. Al
contrario, qualora il ricorso sia presentato entro 30 giorni, l’impresa ha la
facoltà di effettuare i pagamenti applicando il tasso in vigore alla data del
provvedimento impugnato, salvo, in caso di decisione sfavorevole all’impresa,
l’obbligo di versare la differenza maggiorata dell’interesse di dilazione e
differimento.
Il ricorso deve essere
deciso, dandone comunicazione all’impresa, entro 120 giorni dalla data di
presentazione.
In caso di mancata risposta
il ricorso si intende respinto. Non essendo ammessa ulteriore impugnazione in
via gerarchico-amministrativa, contro il
provvedimento di reiezione e/o contro il silenzio-diniego è possibile
esclusivamente adire al giudice.
In ordine all’applicazione
degli interessi di dilazione e differimento, l’Inail con circolare 28 ottobre
2002, n. 61, ha fornito le relative istruzioni.
Nel caso in cui il ricorso
venga deciso dall’Inail (in senso sfavorevole per l’impresa), entro i termini
fissati dall’art. 5 del D.P.R. n. 314/2001, e cioè entro 120 giorni dalla data
di presentazione, la maggiorazione, a titolo di interessi, sulla differenza di
premio dovuto, deve essere calcolata in base al tasso di interesse in vigore
alla data di scadenza del titolo originario contestato.
Invece, nel caso di ricorso
deciso (in senso sfavorevole per l’impresa), oltre i termini di legge, trova
applicazione il tasso, o, in caso di variazione, le diverse misure del tasso di
dilazione e differimento, in vigore nel periodo intercorrente tra la data di scadenza
del titolo originario contestato e la data di scadenza del pagamento della
differenza di premio dovuta fissata dall’Ente in seguito alla reiezione del
ricorso.
INAIL - OSCILLAZIONE DEL
TASSO DI PREMIO “PER PREVENZIONE” DOPO IL PRIMO
BIENNIO DI ATTIVITÀ - TRATTAZIONE DELLE ISTANZE -
ISTRUZIONI DEL 2 DICEMBRE 2011
Si rammenta che l’Inail con
istruzioni operative del 20 ottobre 2011 (cfr. Not.
n. 11/2011) ha illustrato la nuova versione del modello di domanda (OT24 MAT)
per la riduzione del tasso medio di tariffa “per prevenzione” dopo il primo
biennio di attività.
L’Istituto inoltre è
intervenuto pubblicando ulteriori istruzioni operative il 14 novembre 2011,
segnalando la modifica apportata alla Sezione E (“Formazione”), Punto 26,
concernente l’intervento migliorativo relativo ai corsi di formazione e/o
aggiornamento, con verifica dell’apprendimento, per tutti i dipendenti propri
e/o di quelli di ditte terze, che accedono in ambienti confinati dove è
possibile la presenza di atmosfere pericolose (cfr. Not.
n. 12/2011).
Si informa ora che l’Inail,
con istruzioni operative del 2 dicembre 2011, reperibili sul sito del Collegio
in calce alla presente nota, ha trasmesso l’elenco della documentazione idonea
comprovante l’attuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro indicati nella nuova versione del
modello OT/24.
L’Istituto fa presente che
a tale documento (rivisto e integrato in relazione agli interventi previsti nel
modello OT/24) è stato aggiunto un elaborato concernente la documentazione
rappresentativa degli interventi di Responsabilità Sociale di Impresa, di cui
alla Sezione A, lett. a), del citato modello.
L’elenco completo è
reperibile sul sito internet www.inail.it, seguendo il percorso “Assicurazione
Datori di lavoro Oscillazioni del tasso Oscillazione per prevenzione”, mediante
un apposito link nel paragrafo relativo alla “Valutazione e decisione delle
istanze”.
Si ricorda che, ai sensi
dell’art. 1, co. 2, del Decreto Interministeriale 3 dicembre
2010, le istanze di riduzione del premio “per prevenzione” riferite all’anno
2012, devono essere presentate, con la documentazione prescritta, entro il 28
febbraio 2012.