INPS - INTERESSI DI MORA PER
RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE DEL 22 GIUGNO 2011 - CIRCOLARE ISTITUTO N. 151/2011
Con circolare n. 151/2011,
l’INPS ha segnalato che, a decorrere dal 1°.10.2011, il tasso degli interessi
di mora da applicare in caso di raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni
civili, previsto nelle ipotesi di omissioni o evasioni contributive, è fissato
nella misura del 5,0243% in ragione d’anno
L’art. 30 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito
dall’art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede
l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo, a partire dalla data di notifica della cartella e sino alla
data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi.
A seguito di quanto disposto
dalle norme relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti
della Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 4, 14 e 16 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura del citato interesse di mora viene
fissata con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò premesso, si informa
che la Direzione Generale dell’INPS, con circolare n. 151 del 2 dicembre 2011,
in appresso riprodotta, ha segnalato che il Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, con Provvedimento n. prot. 2011/95314 del 22
giugno 2011, ha stabilito la riduzione della misura degli interessi di mora per
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 5,7567% al 5,0243% in
ragione d’anno.
Tale variazione decorre dal
1° ottobre 2011.
La predetta Direzione Generale
rimarca che, ai sensi dell’art. 116, comma 9, della Legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle
misure indicate dal comma 8 dello stesso articolo, alle lettere a) e b), per i
casi di morosità e di evasione contributiva, senza che si sia provveduto
all’integrale versamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano gli
interessi di mora di cui al menzionato art. 30 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1973.
Pertanto, anche per questa
fattispecie trova applicazione, a partire dal 1° ottobre 2011, la nuova misura
dell’interesse di mora.