INPS - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 22 GIUGNO 2011 - CIRCOLARE ISTITUTO N. 151/2011

 

Con circolare n. 151/2011, l’INPS ha segnalato che, a decorrere dal 1°.10.2011, il tasso degli interessi di mora da applicare in caso di raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, previsto nelle ipotesi di omissioni o evasioni contributive, è fissato nella misura del 5,0243% in ragione d’anno

L’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dall’art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla data di notifica della cartella e sino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

A seguito di quanto disposto dalle norme relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti della Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 4, 14 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura del citato interesse di mora viene fissata con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Ciò premesso, si informa che la Direzione Generale dell’INPS, con circolare n. 151 del 2 dicembre 2011, in appresso riprodotta, ha segnalato che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. prot. 2011/95314 del 22 giugno 2011, ha stabilito la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 5,7567% al 5,0243% in ragione d’anno.

Tale variazione decorre dal 1° ottobre 2011.

La predetta Direzione Generale rimarca che, ai sensi dell’art. 116, comma 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure indicate dal comma 8 dello stesso articolo, alle lettere a) e b), per i casi di morosità e di evasione contributiva, senza che si sia provveduto all’integrale versamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui al menzionato art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Pertanto, anche per questa fattispecie trova applicazione, a partire dal 1° ottobre 2011, la nuova misura dell’interesse di mora.