DETASSAZIONE DEI PREMI DI
RISULTATO RICONDUCIBILI AD INCREMENTI DI
PRODUTTIVITA’ - ANNO 2012
Lo scorso 4 gennaio 2012 tra lo
scrivente Collegio e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori è stato
sottoscritto un accordo sindacale, a valere per la provincia di Brescia, in
virtù del quale le imprese edili possono, ricorrendone tutti i presupposti,
sottoporre alla tassazione agevolata le voci di retribuzione collegate a
incrementi di produttività afferenti al periodo di imposta 2012.
L'accordo si è reso necessario in
quanto il combinato disposto dell'art. 66 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e
dell'art. 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183, ha prorogato, per
il periodo d'imposta 2012, le misure sperimentali per l'incremento della
produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma l, lettera c), del Decreto
Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24
luglio 2008, n. 126.
In pratica, la richiamata normativa,
ha prorogato anche per il 2012 l'imposta sostitutiva del 10% per il salario di
produttività. Ciò significa, come hanno chiarito il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e l'Agenzia delle Entrate, con circolare congiunta n.
3/E del 14 febbraio 2011, che per l'anno 2012 la tassazione agevolata:
1) è fissata nella misura del 10% nel
limite di 6.000 euro lordi annui a favore dei lavoratori, del settore privato,
che nell'anno 2011 abbiano avuto un reddito non superiore a 40.000 euro;
2) trova applicazione
esclusivamente con riferimento "alle
somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti
collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività,
qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a
risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o a
ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività
aziendale".
Con l'accordo in commento si è
pertanto provveduto a dare attuazione a tale ultimo presupposto. Pertanto, le
voci retributive erogate in dipendenza del contratto collettivo nazionale
nonché quelle contenute nel contratto collettivo provinciale di lavoro a valere
per la provincia di Brescia che siano riconducibili a incrementi di
produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in
relazione a risultati riferibili all'andamento economico e/o agli utili di
impresa e/o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della
competitività aziendale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa
applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate,
possono essere sottoposte alla tassazione agevolata del 10%.
Si tratta a titolo esemplificativo
delle somme erogate per il lavoro supplementare, straordinario, in turni,
notturno, festivo e domenicale (sono quindi esclusi, tra le altre voci
retributive, anche i superminimi e i bonus individuali).
La tassazione agevolata può trovare
applicazione, a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo in commento e
quindi dal mese di gennaio 2012 e fino al dicembre 2012.
Inoltre, la circolare n. 3/2011
dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che il datore di lavoro dovrà attestare
nel CUD che le somme (così come per gli anni passati, secondo la prassi della
Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che
si intende qui richiamata) sono correlate a incrementi di produttività,
qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a
risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o ad
ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività
aziendale.