Indicazioni per l`esercizio, la manutenzione e
l`ispezione degli impianti termici in Lombardia
(D.G.R.
n. 2601 del 30 novembre 2011 G.U. n. 50, del 12 dicembre 2011)
E` stata pubblicata sul
Bollettino Ufficiale la D.G.R. in parola intitolata ``Disposizioni
per l`esercizio, la manutenzione e l`ispezione degli impianti termici nel
territorio regionale``, che sostituisce la precedente D.G.R.
n. 8355 del 2008.
In tale D.G.R.
viene deliberato:
1) di approvare il documento
allegato alla D.G.R in parola, quale parte integrante
e sostanziale, che detta «Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, e che sostituisce il
documento approvato con deliberazione della Giunta regionale 8355-2008;
2) di dare atto che
l’approvazione in parola non incide sulla data di decorrenza dei requisiti
soggettivi degli operatori del settore e delle prescrizioni operative in ordine
alla numerosità della frequenza delle manutenzioni e delle ispezioni già
disposte con la deliberazione della Giunta regionale 5117-2007 e successive
modifiche;
3) di disporre che le modifiche e
le integrazioni che dovessero riguardare aspetti meramente tecnici o
procedurali delle disposizioni allegate alla D.G.R.
in parola potranno essere approvate con provvedimento del dirigente competente.
COSA È DISCIPLINATO
Il documento in parola tiene
conto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente e regolamenta le
attività di istallazione, esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli
impianti termici per l’intero territorio regionale. Tale documento disciplina
in particolare:
- le attività di ispezione, da
intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti
da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti per
perseguire gli obiettivi di cui all’art. 9, secondo comma del decreto
legislativo 19-8-2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;
- i requisiti degli ispettori;
- le procedure di invio del
rapporto di controllo tecnico del decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e
successive modifiche ed integrazioni attestante la conformità alla normativa
dello stato di manutenzione ed esercizio dell’impianto termico;
- la responsabilità
dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
- la definizione di “controllo e
manutenzione degli impianti termici”;
- la documentazione
identificativa dell’impianto termico e le comunicazioni agli enti locali
competenti;
- i contributi per le Autorità
competenti, determinando l’entità del contributo in modo unitario, sulla base
della fascia di potenza degli impianti termici;
- gli interventi di mantenimento
in efficienza energetica mediante adozione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di una
pluralità di utenze, nonché di uso delle fonti energetiche rinnovabili o
equivalenti;
- le modalità per l’esercizio
dell’attività sanzionatoria;
- le specifiche ed il modello
della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo
stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici svolte dagli enti
locali competenti.
AUTORITA’ COMPETENTI PER LE
VERIFICHE
Alla regione Lombardia ai sensi
dell’art. 9, primo comma del decreto legislativo 19-8-2005, n. 192 e successive
modifiche ed integrazioni, spettano compiti di attuazione del medesimo decreto.
La Regione Lombardia con la legge
regionale 12-12-2003 n. 26, per
garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici
avviate a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 26-8¬ 1993, n.
412 e successive modifiche ed integrazioni, ha confermato quali Autorità
competenti alle attività di ispezione degli impianti termici, i comuni con
popolazione superiore a 40.000 abitanti e province per il restante territorio.
Per le attività di accertamento e
ispezione necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei
consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, le
Autorità competenti possono avvalersi anche di altri organismi pubblici o
privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza.
TIPOLOGIE DI
IMPIANTI SOGGETTI A CONROLLO
Il dispositivo in parola si
applica a tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale.
Più precisamente per “impianto termico”
si considera il complesso degli impianti tecnologici dell’edificio destinato
alla climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti con o senza produzione
di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata
di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di
produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli
organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici: gli
impianti individuali di riscaldamento; gli impianti costituiti esclusivamente
da sistemi a pompa di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva;
impianti destinati alla sola climatizzazione estiva dotati di macchina
frigorifera la cui potenza utile nominale sia maggiore di 12 kW; più generatori
di calore asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del
calore, sono considerati come un unico impianto termico. Sono altresì
considerati impianti termici gli impianti collegati alle reti di
teleriscaldamento, i moduli radianti, gli aerotermici
e i termoconvettori. Ai fini dell’applicazione della norma sono considerati
impianti termici per la climatizzazione invernale anche i generatori di calore
per riscaldamento installati in modo fisso, ad esclusione dei caminetti aperti.
Ai soli fini dell’applicazione della normativa ambientale sono considerati
impianti termici civili gli impianti la cui produzione di calore sia
esclusivamente destinata al riscaldamento o alla climatizzazione invernale e/o
estiva degli ambienti o riscaldamento di acqua calda per usi igienici e
sanitari.
Non sono considerati impianti
termici: radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, impianti costituiti da
apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con
altri apparecchi simili supera i 15 kW; impianti inseriti in cicli di processo
produttivo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo, e quindi sia destinato
ad esso almeno il 51 per cento del calore prodotto. Non sono considerati
impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia
prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera
24-3-1998, n. 206312), e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51
per cento del calore prodotto.
Gli impianti disattivati o mai
attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, come ad
esempio quelli scollegati dalla rete energetica o da serbatoi di combustibili
ovvero privi dell’approvvigionamento del combustibile, sono esentati dal
rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima
attivazione degli impianti stessi; è comunque necessario che il responsabile
dell’impianto indichi sul libretto che l’impianto stesso è stato disattivato.
Oltre a quanto previsto dal
dispositivo in parola, per gli impianti sopra la soglia indicata dal decreto
legislativo 3-4-2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive
modifiche ed integrazioni, è prevista anche l’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera ad esclusione delle seguenti fattispecie:
- impianti per la climatizzazione
estiva con potenza inferiore a 12 kW, non costituiti da pompe di calore;
- impianti costituiti da
scaldacqua unifamiliari ad uso residenziale civile, anche di potenza nominale
al focolare maggiore o uguale a 15 kW;
- impianti costituiti da apparecchi
con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri
apparecchi simili supera i 15 kW;
- radiatori individuali, di
qualsiasi potenza nominale al focolare.
Le attività ispettive sulle
suddette tipologie di impianti saranno regolate con provvedimenti successivi.
Per le attività ispettive delle
pompe di calore e degli impianti legati al teleriscaldamento si rimanda a
successiva regolamentazione.
In caso di trasformazione da
impianto centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola
utenza dall’impianto centralizzato è fatto obbligo al responsabile
dell’impianto autonomo di realizzare preliminarmente una diagnosi energetica
che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche.
A seguito della trasformazione
dell’impianto è necessario che venga redatto l’attestato di certificazione
energetica e la relazione di cui all’allegato B alla deliberazione della Giunta
regionale 22- 12-2008, n. 8745 e successive modifiche ed integrazioni indicando
le motivazioni della soluzione prescelta.
LE ISPEZIONI
L’ispettore deve accertare
l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici attraverso
l’esame dell’impianto, l’esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti
di ispezione.
Qualora vengano inoltre rilevati
elementi di criticità dell’impianto tali da configurare fattori di rischio per
la sicurezza si può procedere alla richiesta di interruzione della fornitura di
gas all’azienda distributrice.
Gli impianti di nuova
installazione (cioè quelli installati in
un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio
antecedentemente privo di impianto termico la cui data di installazione risulti
inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo), quelli
ristrutturati e quelli a cui sono stati sostituiti tutti i generatori di calore
che li compongono, non sono soggetti a ispezione nelle due stagioni termiche
successive alla data di installazione, purché sia stata trasmessa all’ente
locale competente attraverso lo strumento di catasto, la “scheda identificativa
dell’impianto”, prevista dal decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e
successive modifiche ed integrazioni, corredata dal rapporto di controllo tecnico
attestante la prova di combustione all’attivazione dell’impianto, nei tempi e
nelle modalità previste.
Per gli impianti termici che
provvedono alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti in tutto o
in parte mediante l’adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di
calore, quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al
servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze
degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale
mediante sistemi solari attivi, gli enti locali competenti potranno, senza
oneri a carico dell’utenza, prevedere ispezioni che verteranno esclusivamente
sulla parte documentale di corredo all’impianto per accertarne la regolarità
nella gestione e manutenzione.
L’ente locale deve effettuare
ispezioni annuali almeno sul 5 per cento degli impianti presenti nel territorio
di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e
della veridicità delle dichiarazioni trasmesse.
Le attività ispettive devono
essere svolte in modo da privilegiare:
- impianti per i quali non sia
pervenuto il rapporto di controllo tecnico e manutenzione e che non sono ancora
stati accatastati;
- impianti per i quali dalla fase
di accertamento siano emersi elementi di criticità, di registrazione incompleta
degli allegati;
- impianti con generatore di
calore installato da oltre 15 anni con particolare attenzione a quelli
alimentati da combustibile liquido e solido;
- tutti gli altri impianti.
IL “BOLLINO BLU”
A partire dal 1° gennaio 2012 e
entro il termine del 31 luglio 2014 ogni impianto termico deve essere dotato di
una “Targa” identificativa, contraddistinta da codice univoco, generata da
CURIT (catasto Unico regionale degli Impianti Termici), valida per tutta la
vita dell’impianto. Le targhe devono essere stampate prioritariamente da parte
dell’ente locale in numero sufficiente per la totale copertura degli impianti
presenti sul territorio regionale. La distribuzione agli utenti finali avviene
con l’ausilio degli operatori del settore in fase di installazione o
manutenzione dell’impianto e rientra nella campagna di informazione agli utenti
finali denominata “Bollino Blu”. L’apposizione della “Targa” impianto avviene
una sola volta all’atto dell’installazione o della prima manutenzione che
prevede la trasmissione della documentazione al CURIT, riportandone il codice
univoco sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell’impianto
o sugli allegati F e G, e non deve essere ripetuta nelle manutenzioni
successive. Il codice della “Targa” assegnato all’impianto costituisce
l’identificativo dell’impianto per tutta la durata in attività dello stesso.
Nel caso di semplice sostituzione
del generatore, il codice impianto non varia. Il codice deve inoltre essere
obbligatoriamente riportato nell’apposito spazio presente nei vari modelli di
comunicazione da trasmettere all’ente locale competente e al CURIT; l’assenza
dello stesso rende impossibile la trasmissione informatizzata al sistema del
CURIT.
La “Targa” degli impianti
composti da centrali termiche deve essere prodotta in materiale idoneo per
essere apposta all’esterno della centrale in corrispondenza dell’ingresso.
Per tale operazione possono
essere coinvolti nella produzione delle targhe stesse anche i terzi
responsabili e gli amministratori di condominio.
Con successivo provvedimento
dirigenziale verranno indicate le specifiche tecniche per la generazione delle
targhe e le regole per l’associazione dei codici agli operatori incaricati
della distribuzione agli utenti finali.
L’OBBLIGO DI
TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
La legge regionale 11-12-2006, n.
24, prevede l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari, al fine di
favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la suddivisione
delle spese per la climatizzazione invernale in base ai consumi effettivi di
ciascuna unità.
La regolazione climatica deve
essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove
possibile, assistita da compensazione climatica.
La contabilizzazione deve poter
individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e
deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, ove questa
è prodotta centralmente, attraverso l’individuazione dei consumi volontari di
energia termica utile.
In caso di impossibilità tecnica
nella individuazione dei consumi di energia termica utile riferiti all’acqua
calda sanitaria, è prescritta l’installazione di contatori di acqua calda
sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare.
I nuovi impianti progettati e
realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente dispositivo
devono obbligatoriamente prevedere sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore.
Tale obbligo è altresì previsto
per le sostituzioni dei generatori di calore, anche se la sostituzione non
coinvolge tutti i generatori che costituiscono l’impianto.
Eventuali casi di impossibilità
tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del
progettista o del tecnico abilitato, da allegare al libretto di centrale.
L’impossibilità tecnica può
riguardare solo gli impianti esistenti, anche se in corso di ristrutturazione,
o le sole sostituzioni di generatori di calore.
I soggetti idonei
all’installazione delle apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione
vengono individuati negli installatori di cui al capitolo 15 della D.G.R. n. IX/2601 del 30/11/2011.
L’installatore dovrà farsi carico
anche della registrazione al CURIT dell’apposita scheda di cui al successivo
atto dirigenziale.
Tale scheda dovrà essere
registrata al CURIT con le stesse modalità e tempistiche previste per la scheda
identificativa dell’impianto e l’inosservanza di tali obblighi espone
l’installatore alle medesime sanzioni previste per la gestione delle schede identificative.
L’obbligo di installazione di
detti sistemi per gli impianti termici esistenti si applica secondo quanto
indicato nella tabella seguente:
Tipologia Impianto |
Data entro cui adottare le misure necessarie per termoregolazione
e contabilizzazione |
Superiore 350 kW e installazione ante 1/8/97 |
1/8/2012 |
Maggiore o uguale a 116,4 kW e installazione ante
1/8/98 |
1/8/2013 |
I restanti impianti |
1/8/2014 |
Gli impianti collegati alle reti di
teleriscaldamento sono anch’essi obbligati all’installazione di tali
dispositivi con le medesime tempistiche previste sulla base della vetustà e
della potenza degli scambiatori di calore installati, come indicato nella
tabella precedente.
Il responsabile dell’impianto
soggetto all’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione deve assicurare il rispetto della scadenza che lo riguarda e
assicurare che tutto il sistema sia operativo entro il 15 ottobre successivo
all’obbligo della propria scadenza.
Per la corretta suddivisione
delle spese inerenti alla climatizzazione invernale e all’uso di acqua calda
sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere
suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica
utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo
percentuali concordate.
La quota da suddividere in base
ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50
per cento.
É fatta salva la possibilità, per
le prime due stagioni termiche successive all’installazione dei suddetti
sistemi, che la suddivisione possa avvenire ancora in base solo ai millesimi di
proprietà.
Nel caso in cui il circuito di
distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di
diversa tipologia si dovrà procedere all’installazione di contatori di energia
termica utile di tipo diretto per suddividere l’energia utilizzata per le
singole zone e successivamente dotare le diverse zone di sistemi di
contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i corpi
scaldanti della zona specifica.
Non sono soggetti alla
limitazione oraria giornaliera di attivazione gli impianti termici
centralizzati dotati di generatori di calore aventi valori minimi di rendimento
non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo
l’entrata in vigore del Delibera Regionale in esame e nei quali sia installato
e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione
del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente
dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la
regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore.
Ulteriori specifiche tecniche
potranno essere determinate da successivi provvedimenti regionali.
IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI
Le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite secondo i
seguenti criteri:
a) conformemente alle istruzioni
tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi
della normativa vigente;
b) in ogni caso le operazioni di
controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli
apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del
fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le
prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI
per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
I controlli riportati nei modelli
“G” e “F” del decreto
dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni,
comprensivi delle analisi di combustione e, ove previsto, della misurazione del
tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo
e manutenzione di cui alle precedenti lettere a) e b), e devono essere
effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di
cui sopra, almeno con le seguenti cadenze:
a) ogni due anni per gli impianti
termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare
complessiva inferiore a 35 kW;
b) annualmente per tutti gli
altri impianti termici;
c) per impianti termici con
generatori di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica
nominale al focolare complessiva uguale o maggiore a 116 kW ovvero per impianti
termici con generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva
uguale o maggiore a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del
solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo
di riscaldamento. La suddetta frequenza è da ritenersi la minima per garantire
un adeguato contenimento dei consumi energetici; rimangono salve indicazioni
più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e
manutenzione elaborato dal costruttore/installatore dell’impianto o dal
costruttore dei componenti per comprovati motivi di sicurezza.
La dichiarazione di avvenuta
manutenzione di cui alla lettera “u” del capitolo 4 “definizioni” della
Delibera Regionale, è redatta sulla base dei moduli “G” o “F” del decreto
dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni, a
seconda della potenza dell’impianto e, perché sia efficace, deve includere, il
pagamento del contributo per l’ente locale per l’esecuzione degli accertamenti,
delle ispezioni e la gestione del catasto di competenza propria e della regione
Lombardia per la gestione del CURIT.
La dichiarazione di avvenuta manutenzione
deve essere trasmessa con cadenza biennale e tenendo in considerazione il fatto
che questa avrà validità dal 1° agosto successivo alla data del controllo. La
mancata trasmissione della dichiarazione da parte del soggetto competente, è
passibile di sanzione ai sensi dell’art. 27, primo comma della legge regionale
11-12-2006, n. 24.
La trasmissione delle
dichiarazioni di avvenuta manutenzione può avvenire anche in via telematica al
catasto Unico regionale Impianti Termici (CURIT). L’informatizzazione dei dati
riguarda tutta la documentazione inerente la gestione degli impianti termici,
riportando in modo fedele quanto indicato sui rispettivi modelli cartacei.
DOCUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AGLI
IMPIANTI TERMICI E COMUNICAZIONI ALL’ENTE LOCALE
Gli impianti termici devono
essere dotati della seguente documentazione:
A. impianti termici con potenza
nominale al focolare inferiore a 35 kW:
- Libretto di impianto conforme
al
modello previsto dal decreto 17-3-2003, n. 60;
- Libretto di uso e manutenzione dell’impianto
redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della
manutenzione dell’impianto;
- Libretto di Istruzioni uso e
manutenzione del generatore fornito dal produttore;
- Dichiarazione di conformità
prevista dal decreto ministeriale 22-1-2008, n. 37, e, per gli impianti
installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto,
documentazione di cui alla legge 5-3 1990, n. 46 o al decreto del Presidente
della Repubblica 13-5-1998, n. 218, ove obbligatori;
- I rapporti di controllo tecnico
previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
- “Targa” dell’impianto o Bollino
Blu;
B. impianti termici con potenza
nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW:
- Libretto di centrale conforme
al modello previsto dal decreto 17-3-2003, n. 60;
- Libretto di uso e manutenzione
dell’impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata
della manutenzione dell’impianto;
- Libretti di istruzioni di uso e
manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto forniti
dai produttori;
- Autorizzazioni amministrative
quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e
denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;
- Dichiarazione di conformità
prevista dal decreto ministeriale 22-1-2008, n. 37, e, per gli impianti
installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto,
documentazione di cui alla legge 5-3-1990, n. 46 o al decreto del Presidente
della Repubblica 13-5-1998, n. 218, ove obbligatori;
- I rapporti di controllo tecnico
previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
- “Targa” dell’impianto o Bollino
Blu;
C.impianti termici che provvedono alla
climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l’adozione
di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi
quali ad esempio:
-
le pompe di calore,
- le centrali di cogenerazione al
servizio degli edifici,
- gli scambiatori di calore al
servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento,
-
gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari
attivi.
- Libretto predisposto, secondo
la specificità del caso, dall’installatore dell’impianto ovvero, per gli impianti
esistenti, dall’incaricato della manutenzione; il responsabile dell’esercizio e
della manutenzione deve farsi parte attiva nel richiedere o procurarsi tale
libretto.
- Dichiarazione di conformità
prevista dal decreto ministeriale 22-1-2008, n. 37, e, per gli impianti
installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto,
documentazione di cui alla legge 5-3- 1990, n. 46 o al decreto del Presidente
della Repubblica 13-5-1998, n. 218, ove obbligatori;
- Eventuali rapporti di controllo
tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che
straordinaria e tutte le certificazioni del caso specifico qui non elencate.
- “Targa” dell’impianto o Bollino
Blu.
Per gli impianti di cui alla
lettera C si precisa che il libretto deve contenere come indicazioni minime: la
descrizione dell’impianto; le operazioni e la periodicità delle manutenzioni da
eseguire; appositi spazi per la registrazione degli interventi di manutenzioni
e delle eventuali ispezioni degli enti locali.
Il nominativo ed i recapiti del
responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico devono
essere riportati in evidenza sul “libretto di impianto” o sul “libretto di
centrale” di cui al decreto 17-3-2003, n. 60.
Per ogni comunicazione trasmessa
a qualsiasi ente pubblico bisognerà fare riferimento al codice univoco
dell’impianto riportato nella “Targa”.
I Libretti devono essere
conservati, a cura del responsabile dell’esercizio e manutenzione, presso
l’unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l’impianto termico, e
possono essere compilati ed aggiornati anche in forma elettronica; in tal caso,
è la copia conforme del file, stampata su carta, che deve essere conservata
presso l’unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l’impianto
termico.
LIBRETTO DI
IMPIANTO
In caso di nuova installazione o
di ristrutturazione di impianti termici e in caso di cambio dei generatori di
calore di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW è prescritta
l’adozione del libretto di impianto.
LIBRETTO DI
CENTRALE
In caso di nuova installazione o
di ristrutturazione di impianti termici di potenza uguale o maggiore di 35 kW è
prescritta l’adozione del libretto di centrale.
LA FIGURA DEL CONDUTTORE
Per tutti gli impianti termici ad
uso riscaldamento aventi potenzialità termica superiore a 200.000 Kcal/h, o 232
kW (anche per quelli alimentati a gas metano e non soltanto per combustibili
liquidi e solidi) è obbligatorio individuare la figura specifica del
Conduttore.
I CONTRIBUTI ALLA REGIONE ED AGLI
ENTI LOCALI
La Regione Lombardia, allo scopo
di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti
termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione
sugli impianti stessi, ha disposto la realizzazione di un sistema informativo
unico in cui far confluire i catasti degli enti locali competenti, senza nuovi
o maggiori oneri per gli stessi.
Gli enti locali competenti alle
ispezioni sugli impianti termici sono tenuti all’utilizzo del catasto Unico
regionale Impianti Termici (CURIT o catasto) nell’espletamento delle proprie
attività. Il mancato o il parziale utilizzo delle funzionalità comprese
nel CURIT da parte dell’ente locale non
consentirà all’ente stesso il pieno esercizio delle proprie competenze.
Cestec S.p.A., per conto di regione
Lombardia, provvederà all’elaborazione della relazione Biennale esclusivamente
sulla base delle informazioni desumibili dal CURIT.
Per garantire la copertura dei
costi dei servizi e dei controlli di cui sopra è richiesto un contributo al
responsabile dell’impianto termico a favore di regione Lombardia, come previsto
in particolar modo dall’art. 9, primo comma-bis della legge regionale
11-12-2006, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel rispetto del principio di
equità il contributo è determinato in base ai seguenti criteri:
- La potenza nominale al focolare
complessiva dell’impianto stabilisce la fascia di appartenenza dello stesso;
- Il contributo addizionale viene
determinato moltiplicando il limite superiore della fascia di appartenenza per
l’indice unitario di euro 0.03 per kW; per la fascia superiore ai 350 kW lo
stesso è stato calcolato sulla potenza media pari a 600 kW.
Pertanto il contributo è
determinato, in ragione delle fasce di potenza.
Il contributo economico previsto
dall’ente locale per la copertura dei costi delle attività di accertamento e
ispezione necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei
consumi di energia degli impianti termici può essere determinato da ogni
singolo ente competente, e riscosso con le dichiarazioni di avvenuta
manutenzione aventi come data di controllo il termine ultimo del 31-7-2012.
Nel caso in cui l’ente locale non
preveda contributi per la propria attività, deve essere comunque corrisposta la
quota del contributo regionale per le stagioni termiche di riferimento.
SI RICORDA CHE PER QUANTO NON
ESPRESSAMENTE DISCIPLINATO DALLE DISPOSIZIONI DEL D.G.R.
IN PAROLA, VALE LA DISCIPLINA NAZIONALE IN MATERIA.