LEGGE N. 68/1999 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - INVIO
TELEMATICO DEL PROSPETTO INFORMATIVO - MINISTERO DEL LAVORO - NOTA N. 5909/2011
Con la nota operativa n.
5909 del 14 dicembre 2011, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, a seguito
dell’entrata in vigore della Legge n. 148/2011 ‘’collocamento obbligatorio e
regime delle compensazioni”, e in particolare dell’art. 9, si è reso necessario
adeguare gli standard tecnici per l’invio telematico del prospetto informativo
fissati dal Decreto Interministeriale del 2 novembre 2011, con le innovazioni
introdotte dalla stessa.
Tali standard sono
contenuti nel Decreto Direttoriale del 15 dicembre 2011.
Con riferimento alle
modalità di compilazione del prospetto informativo, alle regole di calcolo e
alle indicazioni sulla formazione della base di computo per l’individuazione
degli obblighi di assunzione di cui agli artt. 3 e 18 della L. n. 68/99, il
Dicastero, nel rimandare all’allegato documento ‘’Modelli e Regole” - Versione
Gennaio 2012, reperibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota, ha
illustrato le novità più salienti ivi contenute.
In primo luogo, è stato
reso noto che, rispetto alla gestione precedente, vi è la possibilità di
dichiarare le compensazioni territoriali anche con riferimento ad altre aziende
facenti parte del gruppo di impresa.
A tal proposito, si ricorda
che la compensazione a livello nazionale è stata estesa anche alle imprese
controllate o collegate facenti parte di un ‘’gruppo”, che potranno dunque
assumere automaticamente, in qualsiasi impresa del gruppo con sede in Italia,
un numero superiore di lavoratori, compensando tali eccedenze con il minor
numero di lavoratori assunti in altre imprese del gruppo operanti nel
territorio nazionale.
Sarà possibile, inoltre,
indicare presso quale azienda verranno portate in eccedenza o in riduzione le
unità assunte utilizzando l’apposita sezione ‘’Compensazioni Territoriali” e
fornendo, nel caso di compensazione intergruppo, il codice fiscale del datore
di lavoro interessato alla compensazione.
Relativamente alla
presentazione del prospetto informativo con compensazioni intergruppo, è stato
precisato che la situazione occupazionale si sostanzia solo a seguito della
valutazione dell’insieme dei prospetti informativi presentati a livello di
gruppo.
Pertanto, le aziende
interessate a tale tipologia di compensazione dovranno presentare il prospetto
informativo anche nel caso in cui, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello dell’invio del prospetto, non siano intercorsi cambiamenti nella
situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo
della quota di riserva.
Saranno i servizi
informatici a trasmettere ai servizi competenti i prospetti riferiti ai vari
ambiti territoriali, ivi compresi quelli in cui è stata indicata una
compensazione intergruppo.
In ragione delle
innovazioni introdotte dal succitato Decreto Direttoriale, il Ministero ha
comunicato che i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15
gennaio 2012, prorogando la scadenza per la presentazione del prospetto
informativo al 15 febbraio 2012 (prima fissata al 31/01/2012).