IRPEF - TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% - VERSAMENTO
SALDO IMPOSTA ANNO 2011
La
disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto, TFR, prevede (cfr. suppl.
n. 1 al Not. n. 11/2001 e suppl. n. 2 al Not. n. 11/2002) che sull’importo delle rivalutazioni
dei trattamenti di fine rapporto, maturato a favore di ogni dipendente, sia
trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella misura
dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo TFR,
deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle seguenti
scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del 90%, ed entro
il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.
Pertanto
entro il 16 febbraio 2012, le imprese devono versare il saldo dell’imposta,
pari all’11% dell’ammontare della rivalutazione effettiva maturata nell’anno
2011, dedotto quanto versato in sede di acconto.
Il
versamento del saldo deve essere effettuato tramite il Mod. F24, indicando
nella Sezione Erario il codice-tributo 1713. Il periodo di riferimento da
indicare è l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento, cioè il 2011.
Si
rammenta che in sede di versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni
del TFR, sia in acconto che in saldo, può essere utilizzato il
credito derivante dall’anticipo d’imposta sui trattamenti di fine rapporto, di
cui all’art. 3, commi da 211 a 213, della Legge n. 662/96, e successive
modificazioni, senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle
percentuali di utilizzo del credito d’imposta previste dalla relativa
normativa.
Nel
caso in cui venga utilizzato il citato credito, ai fini della
compilazione del Mod. F24, nella colonna “anno di riferimento” va
indicato l’anno di utilizzo del credito stesso, e cioè 2011 e nella colonna
“importi a credito compensati” il codice tributo 1250, relativo all’anticipo di
imposta sui TFR.
Si
segnala che, nel caso vi siano quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria
presso l'Inps, l'impresa dovrà provvedere ugualmente al versamento dell'imposta
sostitutiva dell'11%calcolata anche tenendo conto della quota di TFR
affluita al Fondo in parola. Infatti, l'Agenzia delle Entrate con circolare n.
70/E del 18 dicembre 2007 ha precisato che anche il TFR versato al
Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato ed è compito della impresa
provvedere al versamento della imposta sostitutiva sulla rivalutazione così determinata.
Successivamente il
datore di lavoro provvederà a conguagliare, secondo le istruzioni fornite
dall’Inps con circolare n. 162 del 27 dicembre 2010, l’importo versato
relativo alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il
Fondo di Tesoreria nella denuncia Uniemens del mese
di febbraio 2012.