INAIL -
AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2011/2012 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
Entro
il 16 febbraio 2012 devono essere effettuate le operazioni connesse
all'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi all'anno 2011 (regolazione del premio) ed
all'anno 2012 (anticipo rata premio). Si riepilogano qui di seguito tali
adempimenti:
DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO 2011
1) Presentazione della
dichiarazione anno 2011
La
presentazione della dichiarazione, a partire dal mese di gennaio 2012 ed
entro il 16 marzo 2012, avviene esclusivamente in via telematica così come
indicato dall'Inail con circolare n. 1 del 10 gennaio 2012, fermo restando
il termine del 16 febbraio 2012 per il versamento del premio.
A tal
proposito si rammenta che, a partire dall'anno 2012, il modulo cartaceo deve
essere utilizzato esclusivamente per effettuare la denuncia delle retribuzioni
in caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno (mod. 1031).
Per
la trasmissione in via telematica, le imprese interessate potranno accedere a
tale funzione dal sito internet dell'Inail all'indirizzo www.inail.it. Sezione "Punto Cliente” Area
Aziende oppure tramite il servizio ALPI online che permette la presentazione
telematica della dichiarazione delle retribuzioni calcolando il premio dovuto.
Per poter utilizzare tale modalità di invio, è necessario avvalersi del codice
PIN aziendale e del codice ditta già in possesso delle imprese. In caso di
smarrimento del codice PIN è possibile richiederne il duplicato alla locale sede
dell'Istituto.
2) Modalità di redazione della
dichiarazione
La
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno
2011 dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica come detto.
Tale modalità non presenta novità di particolare rilievo rispetto al modello
cartaceo (mod. 1031) dell'anno scorso. Si ricorda che nel riquadro
"RETRIBUZIONI COMPLESSIVE" non devono essere indicate le retribuzioni
corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti assunti con contratto di riallineamento
con esenzione totale dalla contribuzione e quelle relative al titolare, ai soci
ed ai collaboratori familiari di imprese artigiane. Vanno invece indicate, tra
le altre, le retribuzioni erogate ai dipendenti con esenzioni inferiori al
100%, i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai
collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni dei soci, associati in
partecipazione di aziende non artigiane.
3) Retribuzione per i dipendenti
con qualifica di dirigente
Per
effetto della normativa introdotta dal D.Lgs. n.
38/2000 per i lavoratori in parola l'imponibile retributivo cui fare
riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge
per la liquidazione delle rendite.
Tale
massimale per l'anno 2011 è fissato nell'importo annuo di euro 26.847,60 sino al 30 giugno 2011 e
nell'importo annuo di euro 27.264,90
dal 1° luglio 2011. Si rammenta che per rapporti di durata inferiore all’anno
il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 300 giorni all’anno.
4) Retribuzione convenzionale per i
soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza
Nel
caso in cui non sia stato pattuito un compenso superiore ai valori più sotto
indicati, la retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle
retribuzioni dell'anno 2011 per i soci di ogni tipo di società che prestino
opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui
all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di
sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri
parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che
prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di
sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, agli associati in
partecipazione che prestano opera manuale o di sovrintendenza al lavoro manuale
subordinato altrui, per l'anno 2011 è così fissata:
Retribuzione
convenzionale |
1°
gennaio - 30 giugno 2011 |
dal
1° luglio 2011 |
giornaliera |
euro 48,19 |
euro 48,94 |
mensile |
euro
1.204,70 |
euro
1.223,43 |
annuale |
euro
14.456,40 |
euro
14.681,10 |
5) Parasubordinati
Per i
rapporti parasubordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n.
5 al Not. n. 1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo
al committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i
soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non
occasionale veicoli a motore. Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli
adempimenti previsti dal T.U. per gli altri lavoratori.
Il
premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico
collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto
del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. n.
38/2000, frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono i mesi, o frazioni di
mese, di durata del rapporto di parasubordinazione. I valori in parola sono
così determinati:
|
1°
gennaio - 30 giugno 2011 |
dal
1° luglio 2011 |
|
minimale
|
annuo
|
euro
14.456,40 |
euro
14.681,10 |
mensile
|
euro
1.204,70 |
euro
1.223,43 |
|
massimale
|
annuo
|
euro
26.847,60 |
euro
27.264,90 |
mensile
|
euro
2.237,30 |
euro
2.272,08 |
6) Retribuzione per i dipendenti
occupati a tempo parziale
La
determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del
calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale - qualora
stipulato, nell'ambito del settore edile, nel rispetto delle norme contrattuali
(cfr. Not. n.1/2011) - comporta, come è noto, il
ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente
prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita
come segue:
a)
Calcolo della retribuzione tabellare
Tale importo
si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di
altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità,
indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l.
per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata
annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione
annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale
15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai
(18,50% + 4,95%).
b)
Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata la
retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al
raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per i rapporti
part-time per l'anno 2011, in euro 6,67
al fine di individuare quello di maggior importo.
c)
Retribuzione da denunciare
Determinato
l'importo orario cui si dovrà fare riferimento, lo stesso dovrà essere
moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto
part-time (e dunque per le ore lavorate nonché per le ore retribuite in forza
di legge o contratto, come, ad esempio per assenze per malattia, infortunio,
permessi retribuiti, ferie, festività… Non vanno
computate invece le ore non retribuite come ad esempio, per assenza per
permesso non retribuito, aspettativa, Cig...) ottenendo
in tale modo la retribuzione da denunciare.
7) Riduzione contributiva
dell’11,50% - Adempimenti delle imprese
L’Inail con
nota del 13 gennaio 2012, ha ricordato che la riduzione dell’11,50% del premio
assicurativo a favore delle imprese del settore edile in possesso di
determinati requisiti, introdotta dall’art. 29 della Legge n. 341/1995, è stata
confermata solo fino a tutto il dicembre 2011. Dunque la riduzione in parola
riguarderà soltanto il premio infortuni e silicosi relativo all'anno 2011 (regolazione
2011) e non trova applicazione sui premi relativi alla rata 2012.
Si rammenta
che tale riduzione compete solo per gli operai con un orario di lavoro di 40
ore settimanali e ne possono fruire solo i datori di lavoro che:
-
non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della
normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata
di cinque anni dalla pronuncia della sentenza;
-
sono in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc;
-
applicano la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti
collettivi di lavoro;
-
non abbiano riportato provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi
in ordine alla commissione di violazione in materia di tutela delle condizioni
di lavoro di cui all`allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. Not. n. 2/2008).
Sul modello
di dichiarazione delle retribuzioni, l'ammontare delle retribuzioni che possono
beneficiare della riduzione dell'11,50% deve essere riportato nella apposita
sezione (campo 17) indicando il numero "1" nella casella
corrispondente (campo 18) che contraddistingue il tipo di sconto per il settore
edile.
Ciò premesso
l’Inail ha sottolineato che i datori di lavoro dovranno presentare il
modello di autocertificazione predisposto dall’Inail, allegato alla nota del 16
dicembre 2009, così come modificato dalla successiva nota Inail del 15 gennaio
2010, per l’assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai
sensi della legge 248/2006, alla Sede Inail competente, entro il 16 febbraio
2011. Tale modello è disponibile anche sul sito internet del Collegio in
calce alla presente nota informativa.
Inoltre, si
rammenta che
Il Ministero
del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l'invio della
autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio
fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, la
autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr
suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale
autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente
ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.
In
relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti
situazioni:
-
è stata inviata la autocertificazione alla DTL e non sono intervenute
modifiche: l'impresa non deve inviare nulla alla DTL ma deve trasmettere
all'Inail il modello di dichiarazione allegato alla citata circolare Inail del
16 dicembre 2009;
-
non è stata inviata la autocertificazione alla DTL: oltre ad inviare
all'Inail il modello di dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto del
16 dicembre
-
è stata inviata la autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono
intervenute modifiche: oltre ad inviare all'Inail il modello di
dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto, l'impresa, deve inviare
alla DTL l'autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 entro il 16
febbraio 2012.
8) Riduzione per imprese artigiane
L’Inail con
la nota prot. 60010 sopra richiamata, segnala che con
determinazione del Presidente dell'Istituto n. 296 del 27.10.2011 (il relativo
decreto ministeriale è in corso di emanazione), la riduzione per le imprese
artigiane per l'anno 2011 è fissata nella misura del 7,01% e si
applica alla sola regolazione.
Possono
fruire dell'agevolazione in parola le imprese iscritte alla gestione
Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs.
81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato
infortuni nel biennio 2009-2010.
In
particolare, per la riduzione in sede di autoliquidazione 2012, le imprese
devono aver fatto preventiva richiesta di ammissione al beneficio con una
delle seguenti modalità:
- barrando la casella 90 "Certifico di essere in possesso dei
requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e
781" presente sul modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 2010;
- utilizzando l'apposito servizio
"Richiesta riduzione artigiani
legge 296/2006 anno 2011" messo a disposizione dall'Inail su Punto Cliente
dal 15 al 30 settembre 2011.
Si rammenta
inoltre che per l'applicazione della riduzione per la prossima autoliquidazione
2013, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al
beneficio.
La domanda
si considera presentata se l'impresa artigiana certifica nella dichiarazione
delle retribuzioni 2011 telematica (da presentarsi entro il 16 marzo 2012 e
relativa all'Autoliquidazione 2011/2012) di essere in possesso dei requisiti
previsti dalla legge. In tale caso, la riduzione avrà effetto per la sola
regolazione 2012.
AUTOLIQUIDAZIONE
PREMI 2011 - 2012
Entro la
sopra richiamata data del 16 febbraio 2012 le imprese dovranno provvedere
all'operazione di autoconguaglio dei premi
relativamente al saldo per l'anno 2011 ed all'anticipo per l'anno 2012. Le
modalità di effettuazione di tali operazioni sono sostanzialmente immutate
rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.
Si
ricorda che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione
dell'anticipo 2012 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2011 salvo
importi inferiori che dovranno essere comunicati, in via telematica, entro il
16 febbraio 2012 alla competente sede Inail
avvalendosi della apposita modulistica
disponibile sul sito dell’Inail nella sezione Autoliquidazione (ad esempio
riduzione delle retribuzioni 2012 per effetto di dimissioni, licenziamenti,
trasferimento di ramo di azienda ecc.)
a) Pagamento rateale sia del premio di saldo
2011 che di acconto 2012. Modalità per la richiesta di rateazione
Il datore di
lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio
anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari
importo, dovranno essere versate alle scadenze: 16 febbraio, 16 maggio, 16
agosto e 16 novembre 2012. Le somme relative alle scadenze successive alla
prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente che l'Inail, con
la medesima nota del 20 gennaio, ha comunicato i coefficienti che devono essere
applicati alle rate successive alla prima:
- 2^ rata,
scadenza 16 maggio 2012: 0,0089014;
- 3^ rata,
scadenza 16 agosto 2012: 0,0180005;
- 4^ rata,
scadenza 16 novembre 2012: 0,0270997.
Il
conguaglio, in base al saggio di interesse sopra indicato, dovrà essere
effettuato, secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà.
A decorrere
dall'autoliquidazione 2007/2008 l'Istituto ha previsto nuove modalità per
avvalersi della facoltà di rateizzare il premio. Infatti, come precisato
dall'Inail con nota dell'8 novembre
A decorrere
dall'autoliquidazione 2009/2010 l'Inail ha introdotto la possibilità di
revocare direttamente sul modello di dichiarazione delle retribuzioni la
precedente scelta di rateizzare il pagamento, barrando la casella NO (campo
89), eliminando così l'obbligo di inviare all'Inail una ulteriore e specifica
comunicazione di revoca della precedente scelta circa la modalità di pagamento.
Pertanto l'impresa che:
-
intenda continuare ad avvalersi della
rateazione ex lege 449/1997 ed abbia già espresso, in
occasione di una precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerata
dall'obbligo di barrare l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione
delle retribuzioni;
-
in una precedente autoliquidazione non ha
scelto il pagamento rateale ma intenda avvalersi della rateazione in occasione
della autoliquidazione 2011/2012, deve barrare l'apposita casella SI nel
modello della dichiarazione delle retribuzioni. Tale scelta di pagamento rateale,
per quanto detto, varrà, salvo successiva revoca negli anni futuri, anche per
le successive autoliquidazioni;
-
intenda modificare la modalità di pagamento
rateale espressa in una precedente autoliquidazione, versando il premio in
unica soluzione, deve esprimere tale volontà di revocare la scelta
precedentemente effettuata barrando la casella NO nel modello della
dichiarazione delle retribuzioni.
Per
quanto riguarda le modalità operative l'Istituto ha precisato che il codice di
"agevolazione" 70, che individua la facoltà di pagare in quattro
rate, verrà ogni anno automaticamente "ribaltato"
sull'autoliquidazione dell'anno in corso.
b) Modalità di compilazione del
mod. F24
Il
versamento del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando
nella sezione Inail:
-
nel campo codice Sede: 13200 per
la sede Inail di Brescia; 13240 per la sede Inail di Palazzolo, 13232 per la
sede Inail di Breno;
-
nei campi posizione assicurativa e codice
controllo:
il codice ditta ed il relativo codice controllo. (Tali dati possono essere
rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni);
-
nel campo numero di riferimento: il numero
902012;
-
nel campo causale: la lettera
P;
-
nel campo importi a debito versati: dovrà
essere indicato l'importo del premio dovuto al netto dell’eventuale
compensazione tra regolazione passiva 2011 e rata anticipo 2012.