APPALTI
PUBBLICI - NUOVE PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE - DECRETO LEGGE DEL
30.12.1999 n. 502
Il
29 dicembre 1999 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge
riguardante la qualificazione nazionale delle imprese di costruzione -
pubblicato in G.U n. 305 del 30/12/1999 - che, a partire dall'1.1.2000 e fino
all'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla qualificazione, disciplina le
regole per l'accesso alle gare di lavori pubblici, regole necessarie perché il
sistema basato sull'ANC è cessato con il 31.12.1999.
I
contenuti del decreto legge riguardano la sola fase transitoria, che prepara
all'avvio del nuovo sistema di qualificazione.
Destinatari
delle regole del decreto legge sono tutti i soggetti aggiudicatori di cui
all'art. 2 della legge n. 109/94. Si tratta di un provvedimento che nei 60
giorni di vigenza, anticipa per la sola parte transitoria sostanzialmente le
medesime disposizioni del futuro regolamento, in attesa che quest'ultimo
completi il suo iter.
LA
PARTECIPAZIONE ALLE GARE DAL 1° GENNAIO 2000
1.
Il riferimento all'entità dei lavori da realizzare
Il
decreto legge dispone che, a partire dal 1° gennaio 2000, la partecipazione
alle gare di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 Euro (pari a L.
290.440.500) avvenga sulla base dell'"ANC congelato" e di requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi rapportati all'entità della gara.
2.
Tre fasce di importo per i nuovi bandi e le tipologie dei requisiti
Le
regole di accesso alle gare sono articolate secondo tre fasce di importo degli
interventi e precisamente:
-
lavori da 0 a 150.000 Euro (pari a L. 290.440.500);
-
lavori da 150.000 Euro a 5 milioni di
DSP (pari a L. 10.374.850.000);
-
lavori pari o superiori a 5 milioni di DSP.
I
requisiti richiedibili nei bandi pubblicati a far data dal 1° gennaio 2000 e da
presentare direttamente in gara sono:
·
requisiti di ordine generale: valgono per tutte e tre le fasce di importo e
consistono nell'autodichiarazione o nell'attestazione diretta, mediante
certificato, della inesistenza delle cause di esclusione dalla gara
(insussistenza sentenze di condanna, fallimento, ecc.), di cui all'art. 24
della direttiva 93/37/CEE e all'art. 18 del D.L.gvo n. 406/91;
·
certificato ANC - ovvero dichiarazione sostitutiva - necessita solo per la
seconda e la terza fascia ed è richiesto ai soggetti già in possesso di
iscrizione all'ANC al 31.12.1999; il certificato è valido anche se non è stato
revisionato.
Per
i soggetti privi di iscrizione all'ANC e fino all'entrata in vigore del nuovo
regolamento, è possibile la partecipazione alle gare fino a un miliardo di
lire dimostrando direttamente alla
stazione appaltante il doppio dei requisiti valevoli per la II fascia (cifra
d'affari in lavori, lavori in categoria, costo del personale, dotazione stabile
di attrezzatura).
3.
Requisiti di ordine speciale
In
qualsiasi caso i requisiti richiesti sono rapportati all'importo a base di
gara, vanno autodichiarati e devono essere comprovati dall'impresa in sede di
verifica a campione ai sensi dell'art. 10, comma 1 quater della legge n. 109/94
e successive modificazioni.
Per
la fascia di lavori di importo compreso tra 0 e 150.000 Euro (pari a L.
290.440.500) i requisiti speciali di carattere tecnico organizzativo sono
riferiti all'ultimo quinquennio e consistono in:
·
cifra d'affari in lavori, eseguita direttamente dall'impresa: almeno pari ai
lavori da realizzare;
·
costo complessivo del personale dipendente: almeno pari al 15% della cifra
d'affari in lavori eseguita dall'impresa, salvo riduzione
"convenzionale" (il meccanismo "convenzionale" significa,
che l'importo della cifra d'affari posseduta dall'impresa viene abbattuta, nel
caso di insufficienza del costo del personale, fino a ristabilire le
proporzioni richieste. La cifra così rideterminata vale ai fini della
partecipazione alla gara);
·
adeguata attrezzatura tecnica: concernente attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamento tecnico da dichiararsi, fornendo un elenco con le opportune
indicazioni;
·
limitatamente ai soli lavori di scavo archeologico e ai lavori su immobili
oggetto della legislazione per i beni culturali e ambientali, lavori in
categoria eseguiti nell'ultimo triennio: almeno pari all'importo dei lavori da
eseguire.
Per
la fascia di lavori di importo compreso tra 150.000 Euro ( pari a L.
290.440.500) e 5 milioni di DSP (pari a L. 10.374.850.000) i requisiti
speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo sono
riferiti all'ultimo quinquennio e consistono in:
·
cifra d'affari in lavori realizzata dall'impresa pari almeno a 1,75 volte
l'importo a base di gara;
·
lavori in categoria realizzati dall'impresa così articolati:
fino
a 3,5 milioni di Euro, (pari a L. 6.776.945.000) pari almeno al 40%
dell'importo a base di gara;
da
3,5 milioni di Euro a 5 milioni di DSP, (pari a L. 10.374.850.000) pari almeno
al 60% dell'importo a base di gara;
·
costo complessivo per il personale dipendente, pari almeno al 15% della cifra
di affari in lavori posseduti dall'impresa, salvo abbattimento con il
meccanismo "convenzionale"
·
dotazione stabile di attrezzatura tecnica, pari almeno all'1% della cifra
d'affari in lavori posseduta salvo abbattimento con il meccanismo
"convenzionale";
·
per la fascia di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di DSP (pari a
L. 10.374.850.000) i requisiti speciali consistono negli stessi requisiti della
fascia immediatamente inferiore (150.000 Euro - 5 milioni di DSP), ma per
valori superiori a quelli ivi previsti per quanto riguarda la cifra d'affari in
lavori e nella richiesta dell'ulteriore requisito dei c.d. "lavori di
punta".
Più
precisamente, i requisiti speciali sono riferiti all'ultimo quinquennio e
consistono in:
·
cifra d'affari in lavori realizzata dall'impresa, pari almeno a 2,5 volte
l'importo a base di gara;
·
lavori in categoria realizzati dall'impresa, pari almeno al 60% dell'importo a
base di gara;
·
lavori in categoria, cd. di punta, realizzati dall'impresa, pari almeno a:
30%
dell'importo a base di gara, se comprovati con 1 lavoro;
40%
dell'importo a base di gara, se comprovati con 2 lavori;
50%
dell'importo a base di gara, se comprovati con 3 lavori;
·
costo complessivo per il personale dipendente, pari almeno al 15% della cifra
di affari in lavori, salvo abbattimento con il
meccanismo "convenzionale";
·
dotazione stabile di attrezzatura tecnica, pari almeno all'1% della cifra
d'affari in lavori posseduta, salvo abbattimento con il meccanismo
"convenzionale".
4.
Le categorie e le classifiche
Le
categorie restano quelle sinora vigenti all'Albo e istituite con il D.M. n. 304/98 (decreto Costa), senza alcuna
modifica.
Non
si pongono, pertanto, problemi di diritto transitorio.
Per
quanto riguarda le classifiche, restano confermati gli importi di iscrizione
all'Albo Nazionale Costruttori di cui alla legge n. 768/86. Il valore
convenzionale dell'illimitato continua ad essere pari a 24 miliardi.
5.Categoria
prevalente ed opere subappaltabili-scorporabili
Strutture,
impianti ed opere speciali
Il
decreto legge mutua dal Regolamento Generale ex art. 3 della legge quadro - non
ancora in vigore - le regole sulla categoria prevalente richiedibili in sede di
bando, intendendo per prevalente la categoria (generale o specializzata) che
identifica i lavori da eseguire e che ha importo economicamente più elevato.
Nel
bando sono altresì indicate tutte le altre
lavorazioni di cui si compone l'intervento, con i relativi importi e
categorie, sempreché superino singolarmente il 10% del totale dell'intervento,
ovvero i 150.000 Euro (pari a L. 290.440.500). Dette lavorazioni sono
subappaltabili o affidabili a cottimo a scelta del concorrente, ovvero
scorporabili, qualora siano state indicate come tali nel bando.
L'impresa
aggiudicataria qualificata nella categoria prevalente, può eseguire
direttamente tutte le lavorazioni che compongono l'opera in forza di detta sola
qualificazione, ovvero può subappaltarle a imprese qualificate per eseguire
specificatamente le lavorazioni medesime.
L'eccezione
alla regola appena ricordata si verifica allorquando vi siano ulteriori
lavorazioni rispetto alla categoria prevalente che appartengono a loro volta:
1.
ad una categoria generale (es. OG 11)
2.
all'elenco di cui all'art. 2 del decreto-legge, che identifica espressamente le
strutture, gli impianti e le opere speciali.
Articolo
2 - D.L. 502 del 30/12/1999
(Categorie
di opere generali e specializzate e strutture, impianti e opere speciali).
1.
Omissis …
2.
Omissis … si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti
opere specializzate…:
a)
il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il
restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b)
l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
c)
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto; d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti
peneumatici, di impianti antintrusione;
e)
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f)
i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi
speciali; g) le fondazioni
speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h)
la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i)
i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di
appoggio, i ritegni antisismici;
l)
la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti
industrialmente;
m)
l'armamento ferroviario;
n)
gli impianti per la trazione elettrica; o)
gli impianti di trattamento rifiuti;
p)
gli impianti di potabilizzazione.
In
tali casi l'impresa aggiudicataria iscritta all'ANC nella categoria prevalente,
che non sia iscritta all'ANC specificatamente anche per dette ulteriori
lavorazioni, non può eseguirle direttamente, ma deve obbligatoriamente
subappaltarle a soggetti qualificati, ovvero dovrà partecipare alla gara in
associazione c.d. verticale.
Detta
associazione verticale sarà comunque obbligatoria qualora l'importo di ciascuna
delle sopracitate lavorazioni "speciali" di cui all'art. 2 del
Decreto Legge superi il 15% del totale dei lavori.
6.
Associazioni temporanee
Per
le ATI c.d. orizzontali, la capogruppo deve possedere almeno il 40% del totale
di ciascun requisito e le mandanti almeno il 10% del totale. Tuttavia, una
nuova previsione impone che la mandataria debba sempre possedere la maggioranza
dei requisiti rispetto a ciascun'altra impresa raggruppata.
7.
Contenuti e modalità di comprova dei requisiti speciali
Tutti
i requisiti vanno calcolati con riferimento al quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando.
La
cifra di affari in lavori, relativa all'attività diretta e indiretta, viene
comprovata con:
·
attività diretta, tramite:
dichiarazione
IVA (per ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative,
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), bilanci riclassificati, con
nota di deposito (per le società di capitali);
·
attività indiretta, tramite:
bilanci
riclassificati, con nota di deposito (per la quota di partecipazione
dell'impresa ai consorzi ex art. 2602 c.c., ai GEIE e alle società operative,
se detti soggetti hanno fatturato direttamente alla stazione appaltante, ma non
hanno ricevuto fatture per lavori dai consorziati).
I
lavori eseguiti vanno sempre comprovati con i certificati della stazione
appaltante che specificano il buon esito e la regolarità dei lavori.
Il
costo per il personale dipendente è composto, da retribuzioni, stipendi,
contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza.
Detto
requisito va comprovato:
·
con il bilancio riclassificato, con nota di deposito, per le società di
capitali; con idonea documentazione negli altri casi (modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati
all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile);
·
con una certificazione sostitutiva dell'impresa sulla consistenza
dell'organico, distinto nelle varie qualifiche (dirigenti, quadri, impiegati,
operai).
La
dotazione stabile di attrezzature riguarda le attrezzature, i mezzi d'opera e
l'equipaggiamento tecnico posseduto o detenuto dall'impresa, a titolo di
proprietà, locazione finanziaria o noleggio.
In
particolare rilevano a tali effetti tutti i beni strumentali (per natura o per
destinazione) utilizzati per l'esercizio dell'attività (impianti, macchinari,
mezzi d'opera, ecc.).
Nel
computo rientrano per almeno la metà del requisito stesso gli ammortamenti e i
canoni di leasing; la restante metà può essere costituita da canoni di
noleggio.
Si
rileva, infine, che con riferimento ai beni di proprietà già completamente
ammortizzati e che continuano ad essere utilizzabili nell'attività produttiva è
stabilito che si assuma convenzionalmente un ulteriore valore utile al fine del
computo del requisito. Esso è dato dal medesimo valore dell'ammortamento già
adottato, ma per un periodo pari solo alla metà dell'originaria durata del
piano già concluso, computato a quote costanti (es.ammortamento concluso di 100
milioni in cinque anni, vale, per ulteriori due anni e mezzo, con quota annuale
pari a 20 milioni).
Ai
fini della comprova del requisito è previsto che gli ammortamenti debbano
risultare dalle dichiarazioni dei redditi per le ditte individuali e per le
società di persone, dai bilanci riclassificati, con nota di deposito, in tutti
gli altri casi.
La
dichiarazione dei redditi va corredata da autocertificazione, al fine di
evidenziare espressamente la quota degli ammortamenti relativi alla sola
attrezzatura tecnica.
Per
la comprova dei beni in leasing e in noleggio la norma nulla prescrive.
8.
Qualificazione e lavori subappaltati
Ai
fini dell'attestazione dei lavori eseguiti e documentati con i certificati
della stazione appaltante, sono
utilizzabili anche i lavori subappaltati.
I
limiti quantitativi utili per l'appaltatore principale sono, l'importo complessivo
dei lavori se il lavoro subappaltato non supera il 30% dell'importo dell'intero
appalto.
L'unica
novità è data dal fatto che il succitato 30% sale al 40% nel caso di
lavorazioni appartenenti alle strutture, impianti e opere speciali di cui
all'articolo 2 del Decreto legge.
9.
Certificazione di sistema di qualità - elementi di sistema di qualità
In
vigenza del decreto legge non sono richiedibili da parte delle stazioni
appaltanti ai concorrenti né il certificato di sistema di qualità di cui alle norme
UNI EN ISO 9000, né la dichiarazione del possesso di elementi di sistema
qualità.
I
concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità
usufruiscono, comunque, dei benefici previsti dall'art. 11, comma 4 della legge
109/94, di riduzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva.
10.
Disposizioni finali
E'
previsto che i certificati ANC,
ancorché non revisionati, siano utilizzabili ai fini della partecipazione alle
gare.
Il
31 dicembre 1999 rappresenta la data limite per l'effettiva iscrizione all'Albo
Nazionale Costruttori.
Per
le richieste di modificazione del certificato ANC che non incidono sulla
qualificazione (es.: variazione di ragione sociale, variazione di rappresentanza
legale, trasformazione della forma giuridica dell'impresa) è possibile
comprovare in gara l'intervenuta modificazione.
Nel
periodo di vigenza del decreto e fino all'entrata in vigore del Regolamento di
qualificazione, non possono partecipare alle gare le imprese che hanno fatto
richiesta di recupero di iscrizione ma non hanno ottenuto il relativo
certificato.
Decreto
Legge 30/12/1999 N. 502
"Disposizioni
urgenti in materia di nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di
lavori pubblici"
Articolo
1
(Ambito
di applicazione)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino alla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione e
di affidamento dei lavori pubblici, i cui bandi sono pubblicati a partire dal
1° gennaio 2000, è disciplinata dal presente decreto.
Articolo
2
(Categorie
di opere generali e specializzate e strutture, impianti e opere speciali)
1.
I bandi di gara e la qualificazione delle imprese relativamente alle opere e i
lavori pubblici fanno riferimento ad una o più categorie di opere generali
ovvero ad una o più categorie di opere specializzate.
2.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, si considerano strutture, impianti e
opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a
quelli indicati all'articolo 3, comma 2, lettera c):
a)
il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il
restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b)
l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
c)
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d)
l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti
antintrusione;
e)
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f)
i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi
speciali;
g)
le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h)
la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i)
i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
l)
la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati
prodotti industrialmente;
m)
l'armamento ferroviario;
n)
gli impianti per la trazione elettrica;
o)
gli impianti di trattamento rifiuti;
p)
gli impianti di potabilizzazione.
Articolo
3
(Categoria
prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili)
1.
Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la
qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la
categoria prevalente e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei
bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere
prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa
richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si
intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie
costituenti l'intervento.
2.
La stazione appaltante indica nel bando di gara:
a)
l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;
b)
la categoria generale o specializzata considerata prevalente e la relativa
classifica determinate sulla base delle categorie e classifiche previste dalle
norme sull'Albo nazionale dei costruttori;
c)
le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, diverse dalla
categoria prevalente, di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi
importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a
scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque
scorporabili;
3.
Le parti costituenti l'opera o il lavoro ai sensi del comma 2, lettera c) sono
quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo
complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
Articolo
4
(Criteri
di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite
direttamente)
1.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di
opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel
bando di gara come categoria prevalente, possono eseguire direttamente tutte le
lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in
possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni
esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fatto
salvo quanto previsto al comma 2,.
2.
Dette lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere
speciali di cui allarticolo 2, comma 2, non indicate nel bando di gara come
categoria prevalente, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese
qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate
qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7,
della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, sono comunque
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le
medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di
gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
Articolo
5
(Requisiti
di ordine generale)
1.
Sono esclusi dalle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori
pubblici i concorrenti che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 18
del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e all'articolo 24, comma 1,
della direttiva 93/37/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993.
2.
I concorrenti dichiarano e dimostrano ai sensi delle vigenti leggi
l'inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1.
Articolo
6
(Requisiti
per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150. 000 Euro)
1.
Alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici di importo
pari o inferiore a 150.000 Euro sono ammesse le imprese in possesso dei
seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:
a)
importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo dell'appalto da affidare;
b)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire le
percentuali richieste; l'importo dei lavori così convenzionalmente
rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
lettera a);
c)
adeguata attrezzatura tecnica.
2.
Per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali e per gli scavi archeologici costituiscono requisiti di ammissione
l'avvenuta esecuzione nel triennio precedente di lavori analoghi di importo
pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e l'attestato di buon esito
degli stessi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni sul quale
sono intervenute.
3.
La sussistenza dei requisiti, dichiarata in sede di domanda di partecipazione o
di offerta è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
vigenti in materia.
Articolo
7
(Appalti
di importo superiore a 150. 000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP)
1.
Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento di appalti di lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP, sono ammesse le imprese che, oltre al certificato di
iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica
corrispondente ai lavori previsti nell'appalto, sono in possesso del possesso
dei seguenti requisiti:
a)
cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attività diretta e indiretta
svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara, non inferiore a 1,75 volte l'importo dell'appalto da affidare;
b)
esecuzione, mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di lavori
appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di importo non
inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo pari o
inferiore a 3.500.000 di Euro, la predetta percentuale è fissata al 40%;
c)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando;
d)
dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di
ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non
inferiore all'1% della predetta cifra d'affari in lavori. Detto valore è
costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione
finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di
ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari in lavori sotto forma
di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati
proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo
pari alla metà della sua durata; l'ammortamento figurativo è calcolato con
applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano
di ammortamento concluso.
2.
Alla determinazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere c) e d)
concorre, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo
per il personale dipendente dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, nonché delle società fra imprese riunite di cui l'impresa fa
parte.
3.
Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1 lettere c) e d) non
rispettino le percentuali ivi previste, l'importo della cifra d'affari in
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le
percentuali ivi richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata
vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera
a).
4.
Il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 è dichiarato dalle imprese
concorrenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Articolo
8
(Appalti
di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)
1.
Alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici di importo
pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, sono ammesse le
imprese che, oltre al certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale dei
Costruttori per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti
nell'appalto, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a)
cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attività diretta e indiretta
svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara, non inferiore a 2,50 volte l'importo del lavoro da affidare;
b)
esecuzione, mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di lavori
appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di importo non
inferiore al 60% di quello del lavoro da affidare;
c)
esecuzione, mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di un singolo lavoro,
appartenente alla categoria prevalente oggetto dell'appalto, di importo non
inferiore al 30% di quello del lavoro da affidare, ovvero, in alternativa, di
due lavori, appartenenti alla suddetta categoria prevalente, di importo
complessivo non inferiore al 40% dell'importo del lavoro da affidare, ovvero,
in alternativa, di tre lavori, appartenenti alla suddetta categoria prevalente,
di importo complessivo non inferiore al 50% di quello dei lavoro da affidare
posto a base di gara;
d)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando;
e)
dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di
ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un
valore non inferiore all'1% della predetta cifra d'affari in lavori. Detto
valore è costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di
locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano
di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari in lavori sotto
forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati
proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo
pari alla metà della sua durata; l'ammortamento figurativo è calcolato con
applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano
di ammortamento concluso.
2.
Alla determinazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere d) ed e)
concorre, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo
per il personale dipendente dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, nonché delle società fra imprese riunite di cui l'impresa fa
parte.
3.
Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e)
non rispettino le percentuali ivi previste, l'importo della cifra d'affari in
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le
percentuali ivi richieste; la cifra d'affari cosi figurativamente rideterminata
vale per la dimostrazione del possesso dei requisito di cui al comma 1, lettera
a).
4.
Il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 è dichiarato dalle imprese
concorrenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Art.
9
(Requisiti
dell'impresa singola e di quelle riunite)
1.
L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria
prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti
relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli
importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti
dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente.
2.
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, di tipo orizzontale, i requisiti economicofinanziari
e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole
devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle
misure minime del 40% ; la restante percentuale è posseduta cumulativamente
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in
ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
3.
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della citata legge n. 109 del 1994 di
tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono
posseduti dalla-mandataria o capogruppo nella categoria prevalente ; nelle
categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per
l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura
indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria
o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.
4.
Qualora il concorrente sia una associazione temporanea o un consorzio o un GEIE
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis) della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ogni singolo lavoro cui si
riferisce il requisito previsto all'articolo 8, comma 1, lettera c), deve
essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o
consorziate.
Articolo
10
(Documentazione)
1.
La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da
parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di
cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la
presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di
capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle
direttive europee, e della relativa nota di deposito.
2.
La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione
alle quote di partecipazione dell'impresa concorrente, è comprovata con la
produzione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e
della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa
fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione
appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di
soggetti consorziati.
3.
L'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a),
all'articolo 7, comma 1, lettera b) e all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c),
è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori contenenti la espressa
dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti
regolarmente e con buon esito.
4.
L'ammortamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) e all'articolo 8,
comma 1, lettera e), è comprovato da parte delle ditte individuali e delle
società di persone con la presentazione delle dichiarazione annuali dei redditi
corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura
tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane,
dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei
bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa
nota di deposito.
5.
Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è composto da retribuzione,
stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza; esso è
comprovato con il bilancio, corredato dalla relativa nota, e riclassificato in
conformità alle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e
dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché con una dichiarazione
sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui
desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli
riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL
ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai
relativi contributi.
6.
I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi
stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche
mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi
soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo
attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
7.
I lavori eseguiti in regime di subappalto sono riferiti alle categorie del
cessato Albo nazionale costruttori, secondo le risultanze dei certificati dei
lavori eseguiti. Le imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto
utilizzano l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni
subappaltate non supera il 30% dell'importo dell'intero appalto o il 40% nel
caso di lavorazioni appartenenti alle strutture, impianti e opere speciali di
cui all'articolo 2, comma 2; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei
lavori viene decurtato della quota eccedente quelle anzidette e l'importo così
determinato può essere utilizzato per la dimostrazione dei requisiti relativi
alla sola categoria prevalente.
8.
Fermo restando l'articolo 8, comma 11 bis, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, le imprese stabilite in altri Stati aderenti
all'Unione Europea non sono tenute al possesso del certificato di iscrizione
all'Albo nazionale costruttori.
Articolo
11
(Disposizioni
finali)
1.
Il certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori può essere
utilizzato dalle imprese anche se la corrispondente iscrizione non è stata
revisionata ai sensi della disciplina precedentemente in vigore.
2.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le imprese non
iscritte all'Albo nazionale costruttori possono partecipare alle gare per
l'affidamento di appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a un
miliardo di lire dimostrando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo
7, comma 1, lettere a) e b), nell'ammontare almeno doppio di quello ivi
richiesto, fermo il possesso degli altri requisiti.
3.
In applicazione dell'articolo 8, commi 10 e 11, della legge Il febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, sono inefficaci le delibere assunte dagli
organi deliberanti dell'Albo nazionale costruttori per le quali non sia
intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l'effettiva iscrizione all'Albo stesso.
Articolo
12 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)
1.
All'articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, le parole "ed edifici industriali" sono
soppresse.