DECRETO
LIBERALIZZAZIONI - MODIFICHE AL REGIME IVA DELLE CESSIONI E LOCAZIONI
IMMOBILIARI E RIDUZIONE DELL'IMU
Il Decreto Legge 24/1/2012, n.1 - cd.
"Decreto liberalizzazioni" - ha introdotto alcune modifiche in tema
di regime fiscale delle cessioni e delle locazioni immobiliari e di IMU
(Imposta Municipale Unica).
Si evidenzia come il provvedimento,
purtroppo, non abbia recepito integralmente le richieste dell'ANCE, mirate all'applicazione
generalizzata dell'IVA a tutte le cessioni e locazioni immobiliari.
Il decreto in parola, entrato in
vigore il 24 gennaio 2012, prevede la possibilità di scegliere il regime IVA
per le cessioni e locazioni di immobili limitandola, però, alle sole cessioni e
locazioni di alloggi sociali ed alle abitazioni rientranti nei piani di
edilizia convenzionata.
La norma introduce, inoltre, la
possibilità per le imprese di separare contabilmente e fiscalmente le
operazioni di cessione di abitazioni esenti da quelle imponibili ad IVA, finora
riconosciuta alle sole operazioni di locazione.
L'adozione di tale meccanismo contabile
consente di attenuare in parte gli effetti negativi causati dal precedente
regime fiscale (introdotto nel 2006 dalla cd. Visco-Bersani)
e legati all'indetraibilità da pro-rata ed alla rettifica dell'IVA che vengono
generati dalle cessioni esenti, ovvero da quelle vendite di fabbricati
abitativi effettuate dopo i cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione
o ristrutturazione.
Alla luce delle modifiche introdotte
dal decreto, l'IVA sulle locazioni di abitazioni può essere applicata - su
opzione del locatore - nei seguenti casi:
·
locazioni
di abitazioni, di durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di
piani di edilizia abitativa convenzionata;
·
locazioni
di alloggi sociali.
Ad entrambe le suddette tipologie di
locazione si applica l'aliquota IVA del 10%.
Nulla cambia, invece, per quanto
riguarda il regime fiscale della locazione di fabbricati strumentali, per i
quali resta sempre la possibilità di optare per il regime IVA.
Per quanto attiene all'IVA sulle
cessioni di abitazioni, viene prevista l'imponibilità ad IVA - su opzione del
cedente - nei seguenti casi:
·
cessioni
di abitazioni locate, per almeno 4 anni, in attuazione di piani di edilizia
abitativa convenzionata;
·
cessioni
di alloggi sociali.
Si segnala infine, che in tema di IMU,
la nuova Imposta Municipale Unica sugli immobili, introdotta dal 2012 in
sostituzione dell'ICI, il decreto riconosce ai Comuni la facoltà di ridurre
l'aliquota sino allo 0,38% (contro l'aliquota ordinaria dello 0,76%) per i
fabbricati costruiti e destinati dalle imprese alla vendita.
La riduzione, ove adottata, sarà
riconosciuta dai Comuni per un periodo massimo di 3 anni dall'ultimazione dei
lavori, a condizione che permanga la destinazione alla vendita e che il
fabbricato non venga locato.
Peraltro, si ricorda che il
provvedimento dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua
promulgazione e che potrà subire alcune modifiche.
Gli uffici del Collegio sono a
disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in ordine al nuovo regime
fiscale immobiliare.