INPS - NUOVI VALORI DAL 1 GENNAIO 2012 - ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA

 

L’Inps con circolare n. 16/2012, ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La Legge 12 novembre 2011, n. 183, Legge di Stabilitŕ, ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2012, l’aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata.

Per l’anno 2012 rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino giŕ assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternitŕ, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, per l'anno 2012, č pari allo 0,72%.

Inoltre con la circolare in commento l'Inps ha comunicato il massimale entro il quale applicare le nuove aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione separata, pari per l'anno 2012 ad euro 96.149,00.

Il quadro definitivo, per l’anno 2012, della contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata č il seguente:

 

1) iscritti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie,

per i quali la contribuzione č fissata nella misura del 27,72% (27% aliquota IVS piů 0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l'anno 2012 ad euro 96.149,00;

 

2) pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria,

per i quali la contribuzione č fissata nella misura del 18,00% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l'anno 2012 ad euro 96.149,00.

Circa la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che č stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, salvo il caso di associazione in partecipazione per il quale la ripartizione avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45%.