INPS - NUOVI VALORI DAL 1 GENNAIO 2012 -
MINIMALE E MASSIMALE CONTRIBUTIVO; LIVELLO DI REDDITO
AI FINI DELL’APPLICAZIONE ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1%; MATERNITÀ OBBLIGATORIA
IMPORTO A CARICO DELLO STATO
L'Inps con circolare
n. 21 dell'8 febbraio 2012 ha comunicato i seguenti aggiornamenti in materia di
contribuzione a valere dal 1° gennaio 2012:
a) Minimali di contribuzione
I limiti giornalieri di retribuzione
imponibile a valere per l'anno 2012 sono così determinati:
- Dirigenti euro 126,41
- Impiegati euro 45,70
- Operai euro 45,70
Il minimale
di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di
euro 6,86.
b) Limite retribuzione per l'applicazione aliquota 1% ai
fini pensionistici
L'art. 3-ter
della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico
dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima
fascia di retribuzione pensionabile. L'Inps ha comunicato che tale limite è
fissato per l'anno 2012 in euro 44.204,00. Pertanto per l'anno in corso
l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata
sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla
retribuzione eccedente l'importo mensile di euro 3.684,00 (rapportato a 12
mensilità).
Si rammenta
che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere
osservato il criterio della mensilizzazione. La quota
di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere
riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento
<Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<ContribuzioneAggiuntiva>,
<Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>,
<ContribAggCorrente>.
L’imponibile
della contribuzione aggiuntiva (da indicare nel campo <ImponibileCtrAgg>)
è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.
Al contrario l'importo della contribuzione aggiuntiva dell’1% (da indicare nel
campo <ContribAggCorrente>) non è “un di cui”
del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.
c) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di
anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995
Il massimale
annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i
dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31/12/1995, è pari
per l’anno 2012 ad euro 96.149,00.
La quota di
retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori
devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS,
nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>,
<ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi>.
d) Indennità di maternità obbligatoria - importo a carico
dello Stato - anno 2012
Per
l’anno 2012 l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello
Stato è fissato in euro 1.999,45.
L’art.
78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con
riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1°
luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale
obbligatoria, l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del
bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1°
gennaio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato
dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not.
n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003). Per l'anno 2012 tale limite è fissato in
euro 1.999,45.
L’importo
dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a
livello individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS,
nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.
La
parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento
<IndMat2Fascia>.
e) Regolarizzazione per il mese di gennaio 2012
Con
la circolare in commento l'Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le
imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il
versamento dei contributi del mese di gennaio 2012, dei sopraccitati nuovi
importi. In particolare per la regolarizzazione del mese di gennaio 2012, da
effettuarsi entro il 16 maggio 2012, le imprese:
-
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore
all’1.1.2012 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
-
le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da
riportare nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>
di <DenunciaIndividuale>, calcolando i
contributi dovuti sui totali ottenuti.
Per
quanto attiene la sola regolarizzazione in ordine al massimale contributivo
annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre
1995, l'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da
restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS,
nell’elemento <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>,
<RecuperoAggRegolarizz> .