INPS - NUOVI VALORI DAL 1 GENNAIO 2012 - MINIMALE E MASSIMALE CONTRIBUTIVO; LIVELLO DI REDDITO AI FINI DELL’APPLICAZIONE ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1%; MATERNITÀ OBBLIGATORIA IMPORTO A CARICO DELLO STATO

 

L'Inps con circolare n. 21 dell'8 febbraio 2012 ha comunicato i seguenti aggiornamenti in materia di contribuzione a valere dal 1° gennaio 2012:

 

a) Minimali di contribuzione

I limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere per l'anno 2012 sono così determinati:

- Dirigenti                  euro    126,41

- Impiegati                 euro      45,70

- Operai                     euro      45,70

Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 6,86.

 

b) Limite retribuzione per l'applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici

L'art. 3-ter della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L'Inps ha comunicato che tale limite è fissato per l'anno 2012 in euro 44.204,00. Pertanto per l'anno in corso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile di euro 3.684,00 (rapportato a 12 mensilità).

Si rammenta che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione  aggiuntiva devono  essere  riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.

L’imponibile della contribuzione aggiuntiva (da indicare nel campo <ImponibileCtrAgg>) è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>. Al contrario l'importo della contribuzione aggiuntiva dell’1% (da indicare nel campo <ContribAggCorrente>) non è “un di cui” del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

 

c) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995

Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31/12/1995, è pari per l’anno 2012 ad euro 96.149,00.

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>. L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

 

d) Indennità di maternità obbligatoria - importo a carico dello Stato - anno 2012

Per l’anno 2012 l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è fissato in euro 1.999,45.

L’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003). Per l'anno 2012 tale limite è fissato in euro 1.999,45.

L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.

La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.

 

e) Regolarizzazione per il mese di gennaio 2012

Con la circolare in commento l'Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei contributi del mese di gennaio 2012, dei sopraccitati nuovi importi. In particolare per la regolarizzazione del mese di gennaio 2012, da effettuarsi entro il 16 maggio 2012, le imprese:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2012 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Per quanto attiene la sola regolarizzazione in ordine al massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, l'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz> .