NUOVO DECRETO SVILUPPO - DISPOSIZIONI VARIE
PER IL SETTORE EDILE
Sul
supplemento ordinario n. 27 alla G.U. 9-2-2012, n. 33, è stato pubblicato il
decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (nuovo decreto sviluppo) “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
In attesa
della conversione in legge di detto decreto si ritiene utile riepilogare
brevemente le norme di interesse del settore.
Misure
di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle
lavoratrici in gravidanza
La norma affida alla Direzione Territoriale del Lavoro e
all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) in luogo del servizio ispettivo del
Ministero del lavoro la competenza in materia di astensione anticipata dal
lavoro delle lavoratrici in gravidanza (riguarda l'estensione, a tre mesi dalla
data presunta del parto, del divieto di adibire al lavoro le lavoratrici in
gravidanza in presenza di particolari situazioni).
Si tratta di una semplificazione del procedimento che
tende ad evitare la frammentazione delle fasi procedimentali fra
amministrazioni diverse e che riconduce l'intero procedimento in capo alla ASL.
Infatti, attualmente l'adozione del provvedimento finale da parte delle
Direzioni Territoriali del Lavoro è una mera presa d'atto di quanto accertato
dalle ASL in sede di visita medica.
Semplificazione
in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari
La norma chiarisce, per via legislativa, che in caso di
assunzione di un lavoratore non appartenente all’Unione Europea la
comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego assolve, a tutti gli effetti
di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per
l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di
validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.
Tali obblighi, come noto, erano assolti tramite l'invio
del modello Q allo Sportello Unico.
La semplificazione introdotta, in realtà, era già stata
anticipata dal Ministero dell'Interno e dalla modifica del modello di
comunicazione obbligatoria “UNILAV” che ora prevede anche campi relativi alla
sussistenza della sistemazione alloggiativa e
l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio.
Semplificazione
in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
Con l'art. 18, comma 3 viene modificato l'organo competente
a cui inoltrare domande di sospensione dagli obblighi di assunzione del
disabile ex art. 3, comma
5 della Legge n. 68 del 1999.
In particolare ad oggi le imprese che abbiano fatto
ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, ai contratti di solidarietà
ed ai licenziamenti collettivi e che intendano chiedere la sospensione
dell'obbligo di assunzione del disabile, nel caso in cui abbiano unità
produttive ubicate in più province, devono presentare domanda al Ministero del
Lavoro.
Semplificazione
in materia di libro unico del lavoro
L'articolo, di natura interpretativa, precisa le nozioni
di "omessa registrazione" e di "infedele registrazione" di
dati nel Libro Unico del Lavoro, al fine di chiarire l’ambito di applicazione
delle relative sanzioni amministrative.
La nozione di omessa registrazione si riferisce alle
scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la
registrazione. La nozione di infedele registrazione si riferisce viceversa alla
scritturazione dei dati diversi rispetto alla qualità e quantità di prestazione
lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.
La norma si pone in continuità con quanto già affermato
dal Ministero del Lavoro n. 47/2011. Si ricade perciò nell’"infedele"
registrazione ogni qualvolta la quantificazione della durata della prestazione,
o la retribuzione effettivamente erogata, non corrisponda a quella formalizzata
sul libro unico.
Responsabilità
solidale negli appalti
La
disposizione in commento interviene, in tema di appalti tra privati, sul
regime della responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di
lavoro con l`appaltatore e ciascuno dei subappaltatori.
In
particolare l'articolo in parola riscrive il secondo comma dell'art. 29 del
D.Lgs. n. 276/2003, norma cardine in materia di solidarietà nell'ambito degli
appalti tra privati.
Il
nuovo testo dispone che in caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il
limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al
periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento.
La
novità rispetto alla disciplina previgente consiste esclusivamente nel fatto
che si è chiarito come la responsabilità solidale non si estende alle sanzioni
civili che restano a carico della parte inadempiente.
Parcheggi
pertinenziali di abitazioni
Viene
variata la norma che vincola la pertinenza dei parcheggi alle relative unità
immobiliari.
Si rammenta
come la legge 122/1989 abbia previsto all’articolo 9 la possibilità di
realizzare nel sottosuolo degli immobili, ovvero nei locali siti al piano
terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti
edilizi vigenti. Tali parcheggi non potevano essere ceduti separatamente
dall'unità immobiliare alla quale erano legati da vincolo pertinenziale, tanto
che i relativi atti di cessione erano nulli.
Il decreto
ora stabilisce che la proprietà dei parcheggi pertinenziali può essere
trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha
legittimato la costruzione o nei successivi atti convenzionali. Detta
possibilità è attuabile solo con contestuale destinazione del parcheggio
trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune.
Dichiarazione
unica di conformità degli impianti termici
E’ prevista
l’approvazione di un nuovo modello di dichiarazione unica di conformità degli
impianti in sostituzione di quelli esistenti, già previsti dal D.M. 37/2008.
La
dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata devono essere
conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta
dell'amministrazione, per i relativi controlli.
Resta fermo
l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da
parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas,
energia elettrica o acqua.
Esercizio della professione di
autotrasportatore
L'articolo
11 del decreto in esame abolisce l'obbligo dell'esame per l'esercizio della
professione di trasportatore su strada.
Coloro
che hanno diretto l'attività di autotrasporto, ininterrottamente da almeno
dieci anni e risultino in attività alla data di entrata in vigore del decreto,
non dovranno più sostenere l'esame di idoneità per l'esercizio della
professione.
Il
decreto esonera dall'obbligo di frequenza di un corso di formazione,
preparatorio all'esame di idoneità professionale, anche coloro che hanno
superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.
Controllo dei gas di scarico
(bollino blu)
L'articolo
11 del decreto in parola stabilisce che «a decorrere dall'anno 2012 il
controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli
autoveicoli e dei motoveicoli, ove previsto, è effettuato esclusivamente al
momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo».
La
modifica introdotta comporta che la verifica dei gas di scarico avvenga, per le
autovetture, entro i primi quattro anni dalla prima immatricolazione e
successivamente, ogni due anni.
Controllo cronotachigrafi
Viene
portata a due anni la scadenza per il controllo sugli apparecchi di controllo
dei tempi di percorrenza (cronotachigrafo).
In
base al comma 9 dell'art. 11 del decreto semplificazioni gli apparecchi di
controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada dovranno essere
controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli
apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere
esibita in occasione della revisione periodica.
Circolazione veicoli eccezionali
(mezzi d'opera)
La
circolazione dei veicoli eccezionali e dei mezzi d'opera sarà consentita nei
giorni pre o post-festivi mentre il divieto è
mantenuto per i giorni festivi.
I
giorni in cui sarà consentita la circolazione verranno individuati in modo da
contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili
condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla
attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.
Disposizioni
in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento
I documenti
di identità e di riconoscimento, rilasciati per la prima volta, ovvero
rinnovati alla prima scadenza successiva al 9/2/2012 avranno validità fino alla
data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente
successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento
medesimo.
Abilitazione
degli impiantisti – D.M. 37/2008
L'abilitazione
delle imprese di cui all'art. 3, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22-1-2008, n. 37, concerne, alle
condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla
destinazione d'uso.
Proroga del
termine di comunicazione alla Camera di Commercio dell'indirizzo di posta
elettronica certificata
Le società
che, alla data del 9/2/2012 non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata al registro delle imprese, devono provvedervi
entro il 30-6-2012.
Banca dati nazionale dei contratti pubblici
Dal 1°
gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione agli appalti pubblici (requisiti attestati dalla SOA) verrà
acquisita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso
l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
L'autorità stabilirà i dati concernenti la partecipazione alle gare e la
valutazione delle offerte che dovranno essere inseriti nella Banca dati.
Lavori pubblici - Contratto di
sponsorizzazione
Viene
definita la procedura di realizzazione di interventi su beni culturali mediante
il “contratto di sponsorizzazione”. Si tratta di una procedura ad evidenza
pubblica con la quale si seleziona il privato soggetto che voglia provvedere al
pagamento degli oneri relativi alla realizzazione delle opere.
Documentazione SOA per lavori eseguiti
all’estero
E’ stata
meglio circostanziata la prassi da seguire per documentare alla SOA i lavori
eseguiti all’estero, quali appaltatori o subappaltatori.
Obbligatoria sostituzione di
certificazioni con dichiarazioni sostitutive
Si
coglie l’occasione per rammentare come dal primo gennaio 2012 sono entrate in
vigore le nuove disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui
al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, prevista dall’art. 15 della legge 11 dicembre
2011 n. 183 (legge di stabilità 2012).
Le
nuove norme hanno introdotto l’obbligo per le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi di richiedere ai soggetti privati unicamente le dichiarazioni
sostitutive di certificati e atti di notorietà, limitando la validità delle
certificazioni originali rilasciate dalla pubblica amministrazione ai soli
rapporti tra privati.
Riassumendo
brevemente le novità introdotte in materia di semplificazione, si sottolineano
in particolare i seguenti aspetti.
La
validità dei certificati rilasciati dalle amministrazioni è stata limitata ai
soli rapporti tra privati, statuendo, per i rapporti intercorrenti con le
pubbliche amministrazioni, l’obbligo di sostituire i certificati e gli atti di
notorietà con dichiarazioni sostitutive elencate rispettivamente, agli articoli
46 e 47 del DPR 445/2000 (articolo 40, comma 1).
A
rafforzare tale obbligo viene inoltre previsto che, ogni qual volta
l’amministrazione proceda al rilascio di un certificato, è tenuta ad apportare
su di esso a pena di nullità la seguente dicitura:
“il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi” (articolo 40, comma 2).
In
coerenza con tale nuova impostazione, l’articolo 43 è stato emendato
introducendo l’obbligo per le amministrazioni di acquisire d’ufficio le
informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive relative non soltanto a certificati
bensì anche ad atti di notorietà.
Per
quanto concerne la possibilità di produrre una dichiarazione sostitutiva al
DURC, tale possibilità deve ritenersi preclusa alla luce delle indicazioni
fornite della recente circolare del Ministero del lavoro del 16/01/2012, in
relazione al nuovo articolo 44-bis del decreto in esame, a norma del quale “le informazioni relative alla regolarità
contributiva sono acquisite d’ufficio dalle amministrazioni....”.