COMUNE
DI BRESCIA - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A TARGHE ALTERNE
A seguito delle elevate concentrazioni
di PM10 (polveri sottili) nell'aria, il Comune di
Brescia ha emesso un'ordinanza di limitazione della circolazione a targhe
alterne dei veicoli.
Il
divieto opera dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal 22 febbraio 2012 fino a
cessata esigenza.
La circolazione a targhe alterne è istituita, per
tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ed interessa il territorio
comunale di Brescia e di altri 18 comuni appartenenti alla Zona critica A1 della provincia. I comuni interessati sono:
§
Borgosatollo,
§
Botticino,
§
Bovezzo,
§
Castelmella,
§
Castenedolo,
§
Cellatica,
§
Collebeato,
§
Concesio,
§
Flero,
§
Gardone
Valtrompia,
§
Gussago,
§
Lumezzane,
§
Marcheno,
§
Nave,
§
Rezzato,
§
Roncadelle,
§
Sarezzo,
§
Villa
Carcina.
La circolazione dovrà avvenire secondo
le seguenti modalità:
·
nei giorni pari è ammessa la circolazione ai veicoli
con targa pari, nei giorni dispari
a quelli con targa dispari - il carattere numerico 0 della targa è considerato
elemento pari.
·
In
ogni caso i veicoli (a prescindere dal numero di targa), devono comunque rispettare quanto previsto
dalla Legge Regionale 24/06 – D.G.R. 29.07.2009
n.8/9958: pertanto, dalle 07,30 alle 19,30, dal lunedì al venerdì, fino al 15
aprile 2012, restano soggetti al divieto di circolazione, indipendentemente se
dotati di targa pari o dispari, i veicoli euro 0 benzina e euro 0, 1 e 2 diesel;
·
i
ciclomotori ed i motoveicoli a due tempi, di classe pre-euro
1, indipendentemente dalla targa, non possono circolare.
·
Si
consiglia alle aziende che devono transitare nelle aree interessate dal
provvedimento di limitazione al traffico, di consultare l'ordinanza emessa dal
Sindaco del Comune, (generalmente pubblicata sul sito internet comunale), per
verificare eventuali modifiche o differenze rispetto a quanto indicato di
seguito (in particolare in merito alle strade escluse dal divieto e alle
deroghe per i veicoli diesel euro 3 e 4 dotati di filtro antiparticolato),
oppure di contattare direttamente gli Uffici della Polizia Locale del Comune di
interesse.
Veicoli
esclusi dalla limitazione alla circolazione
Sono esclusi dalla limitazione alla
circolazione:
·
gli
autoveicoli in categoria euro 4 e euro 5;
·
gli
autoveicoli ad emissione nulla (motore esclusivamente elettrico);
·
i
motoveicoli, i motocicli e i ciclomotori non soggetti alle limitazioni previste
dalla normativa regionale vigente (Legge Regionale 24/06, D.G.R.
29.07.2009 n.8/9958);
·
gli
autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti
gassosi, ossia metano o GPL;
·
le
autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico
e termico;
·
gli
autoveicoli con a bordo almeno 3 persone (car pooling);
·
gli
autoveicoli del servizio car-sharing.
·
Strade
escluse dalla limitazione alla circolazione
·
i
tratti autostradali, le strade provinciali, statali e la Tangenziale Sud di
Brescia;
·
i
tratti stradali di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi
posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici
(“parcheggi scambiatori”) e cioè al piazzale antistante l’Ortomercato, per i
veicoli provenienti dal casello autostradale di BS-ovest
e per quelli provenienti dalla Tangenziale Sud (SP BS11)
in uscita sulla Tangenziale Ovest, ed al parcheggio area “spettacoli
viaggianti” di via Borgosatollo per i veicoli in
uscita dal casello autostradale di BS-centro e
dall’uscita della Tangenziale Sud (SP BS11) su Via
della Volta.
Deroghe
alla limitazione della circolazione
Non sono soggetti alle limitazioni di
cui sopra:
·
autoveicoli
utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione
dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro, con indicati
orari e tragitto da e per il luogo di lavoro (è ammessa l'autocertificazione
dei soli datori di lavoro);
·
veicoli
adibiti a trasporto merci (autocarri), veicoli ad uso speciale e trasporto
specifico, intestati a ditte o titolari e soci di attività commerciali,
artigianali e industriali, ed utilizzate per lavoro, per il trasporto di merce
o attrezzature di lavoro;
·
autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del
Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
·
autoveicoli
di pronto soccorso;
·
mezzi
di trasporto pubblico e scuola bus;
·
autoveicoli
utilizzati per il trasporto di disabili, muniti del relativo contrassegno, con
il soggetto disabile a bordo o senza la presenza del disabile, esclusivamente
sul percorso per le esigenze di accompagnamento del soggetto medesimo;
·
autoveicoli
appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico
servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato
contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come – a titolo
esemplificativo - gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non
rinviabili al giorno successivo (come luce, gas, acqua, sistemi informatici,
impianti di sollevamento, impianti termici, sistemi di vigilanza e allarme,
soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti,
distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa)
gli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
·
autoveicoli
di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei
rispettivi ordini o di tesserino di riconoscimento, operatori sanitari ed
assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
·
autoveicoli
utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a interventi o terapie
indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi,
chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
·
autoveicoli
dei sacerdoti e dei ministri del culto per le funzioni del proprio ministero;
·
veicoli
degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione
del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento (è ammessa l'autocertificazione
dei soli datori di lavoro);
·
veicoli
di operatori commerciali su aree pubbliche (ambulanti) diretti ai mercati o da
essi provenienti;
·
veicoli
degli rappresentanti ed agenti di commercio, in possesso della certificazione
accertante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
·
veicoli
delle concessionarie o autofficine che circolano con esposizione della targa
"prova";
·
veicoli
delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento
degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art.116
del Decreto legislativo 285/1992;
·
veicoli
storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di
identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione degli appositi
registri storici ai sensi dell'art.60, comma 4, del Codice della Strada, D.lgs.
285/92 e che si recano o fanno ritorno da raduni o manifestazioni
preventivamente calendarizzate, come da
certificazione del comitato organizzatore dell'evento.
L'Amministrazione comunale di Brescia
informa che presso il Comando di Polizia Locale, Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP) e centralino sono attivate le linee telefoniche rispettivamente:
030/45001 – 800401104 - 030/29771, per ottenere tutte le informazioni
necessarie, nonché le indicazioni per l’ottenimento ed il rilascio di permessi
in deroga riferiti a particolari e motivate esigenze.
Si avverte, infine, che i trasgressori
saranno puniti con le sanzioni previste dall’art. 7, comma 13 del Codice della
Strada (euro 80).
Il provvedimento di circolazione a
targhe alterne verrà sospeso nel momento in cui i livelli di PM10 saranno rientrati al di sotto del livello di 50
microgrammi al metro cubo per 2 giorni consecutivi, in almeno 3 delle 4
centraline di rilevamento delle polveri inquinanti posizionate nell'area
critica della provincia di Brescia.