AMBIENTE - NOVITA’ IN MATERIA DI
GESTIONE DEI MATERIALI DI RIPORTO
L’articolo 3 del decreto legge
n.2/12 affronta il problema dei siti, soggetti a trasformazioni urbanistiche,
nei quali sono presenti dei materiali di riporto che, data la loro collocazione
remota nel tempo, costituiscono a tutti gli effetti ormai una vera e propria matrice ambientale.
Il decreto legge n. 2, chiarisce
che la previsione dell’art. 185 del decreto legislativo 152 si applica anche
nei casi in cui vi siano “matrici ambientali di riporto” e pertanto non si
applica la normativa sui rifiuti per il suolo non contaminato e altro materiale
allo stato naturale scavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia
certo che verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello
stesso sito in cui è stato prodotto.
L’art. 3 del decreto legge n. 2/12
consente quindi di superare la tesi interpretativa di alcuni enti locali che
ritenevano, in presenza di materiali di riporto anche con livelli di
inquinamento compatibili con la destinazione urbanistica del sito (Decreto
legislativo 152/06, Parte quarta,
Allegato 5 tabella 1 colonne A e B), comunque necessario avviare una procedura
di bonifica con tutti i relativi adempimenti ed oneri amministrativi e
procedurali.
La gestione di questa tipologia di
suolo, al di fuori del sito di produzione, sarà possibile, considerate le
indicazioni dell’art. 185 comma 4 richiamate dall’art. 2 del decreto legge n.
2/12, secondo una delle seguenti forme:
a) rifiuto,
b) sottoprodotto,
c) materiale che non può più
essere qualificato come rifiuto in quanto già sottoposto ad un processo di
recupero.
Il comma 2 dell’art. 3 del decreto
legge n.2/12, relativamente alla possibilità di gestione come sottoprodotto,
rinvia per la definizione delle relative regole, al decreto ministeriale
previsto per la gestione delle terre e rocce da scavo dall’art. 39 comma 4 del
decreto legislativo 205/10.
Per altro lo schema di tale
decreto era già stato elaborato dal Ministero dell’ambiente ed oggetto di una
serie di osservazioni da parte del Consiglio di Stato che ne avevano ritardato
l’emanazione.
Per effetto del decreto legge n.
2/12 sarà quindi necessario procedere non solo ad un suo adeguamento rispetto
alle nuove indicazioni in materia di terreni di riporto, ma anche al
coordinamento con il decreto interministeriale previsto dall’art. 49 del
decreto legge n. 1/12 per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo.