DECRETO LIBERALIZZAZIONI - NOVITÀ PER TERRE E ROCCE
DA SCAVO
E’ stato pubblicato sulla GU n. 19
del 24 gennaio 2012 il Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 recante “Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Il decreto ha introdotto tra
l’altro alcune novità in materia ambientale con riferimento all’utilizzo delle
terre e rocce da scavo e alla disciplina dei dragaggi.
Per quanto riguarda le terre e
rocce da scavo, l’art. 49 demanda la regolamentazione del loro utilizzo ad un
nuovo decreto che deve essere predisposto dal Ministero dell’ambiente di
concerto con il Ministero delle infrastrutture.
Tale decreto, tra l’altro, dovrà
essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto
stesso, ossia entro il 24 marzo 2012.
Al riguardo, si potrebbe porre un
problema di coordinamento tra tale decreto interministeriale ed il decreto
previsto dall’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006, la
cui emanazione tra l’altro, ai sensi dell’art. 39, comma 4, del D.Lgs. 205/2010, avrebbe dovuto comportare l’abrogazione
della disciplina contenuta nell’art. 186 del D.Lgs.
152/2006.
Con riferimento alla disciplina
sui dragaggi, invece, l’art. 48 del decreto stabilisce che le relative
operazioni, nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale,
potranno essere svolte contestualmente alla predisposizione del progetto
relativo alle attività di bonifica.
Vengono, inoltre, individuati
alcuni interventi per i quali è possibile utilizzare i materiali derivanti da
tali operazioni di dragaggio, quali ad esempio il ripascimento
degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione
territorialmente competente, ovvero possono essere refluiti, su autorizzazione
della regione territorialmente competente, all’interno di casse di colmata, di
vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito
costiero.