CENTRALI DI
COMMITTENZA- LE NOVITÀ DEL DECRETO “SALVA ITALIA”
Si segnala che la Legge n. 214/2011, di conversione con
modificazioni del Decreto Legge n. 201/2011, ha introdotto una importante
novità in materia di gestione delle procedure di evidenza pubblica, con
specifico riferimento agli affidamenti gestiti dai Comuni al di sotto dei 5.000
abitanti.
Infatti, il comma 4 dell’art. 23 della Legge in commento,
“Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL,
delle Autorità indipendenti e delle Province”, ha aggiunto all’art. 33 del
Codice dei contratti il comma 3-bis, secondo il quale i Comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia,
affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei Comuni, laddove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni
medesimi, e avvalendosi degli uffici competenti. Ai sensi del successivo comma
5, la modifica in commento dovrà essere applicata alle gare bandite
successivamente al 31 marzo 2012.
Si ricorda brevemente che le unioni di Comuni sono previste
dall’art. 32 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs.
n. 267/2000, il quale dispone che “le unioni di Comuni sono enti locali
costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 31, comma 1, dello stesso testo
normativo, i Comuni possono istituire consorzi per “la gestione associata di
uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni”.
Quanto alle centrali di committenza, disciplinate dall’art. 33 del
Codice dei contratti pubblici, esse svolgono le funzioni di amministrazioni
aggiudicatrici, sono sottoposte al Codice dei contratti ed acquistano forniture
o servizi o aggiudicano appalti pubblici, concludono accordi quadro di lavori,
servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad
altri enti aggiudicatori.
Peraltro, rientra fra le centrali di committenza anche la SUA,
Stazione Unica Appaltante, prevista dall’art. 13 della Legge n. 136/2010, cui
ha dato attuazione il D.P.C.M. 30 giugno 2011;
quest’ultima ha ambito regionale, e cura, per conto degli enti aderenti,
l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la
prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’art. 33 del
Codice dei contratti, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale
ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.
Alla stessa possono aderire, fra gli altri soggetti elencati
dall’art. 2 dello stesso D.P.C.M., anche le unioni ed
i consorzi costituiti da Comuni.
Con la modifica normativa in commento, quindi, il sistema di
acquisizione di lavori, servizi e forniture dei Comuni con meno di 5.000
abitanti muterà radicalmente, poichè questi ultimi
non potranno più bandire gare d’appalto in via autonoma, ma dovranno necessariamente
ricorrere a centrali di committenza, mediante le unioni di Comuni già esistenti
oppure concludendo accordi consortili.
Il legislatore, in buona sostanza, ha reso obbligatoria la
costituzione dei consorzi fra Comuni, in virtù della facoltà prevista dal comma
7 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede
che in caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato possa
prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di
determinate funzioni e servizi, demandandone l’attuazione alle leggi regionali.
Le unioni esistenti o i consorzi appositamente costituiti, dunque,
potranno optare per la costituzione di una centrale di committenza ad hoc,
ovvero per l’adesione alla SUA regionale, laddove esistente, mediante la
stipula di un’apposita convenzione.
Sebbene la modifica introdotta nell’ordinamento comporterà la
costituzione di organismi altamente specializzati nella gestione delle
procedure di evidenza pubblica, consentendo il superamento della gestione
frammentata e spesso inadatta delle gare d’appalto, i termini previsti dal
legislatore per l’organizzazione delle procedure appaiono eccessivamente
ristretti, ed inducono a temere per un blocco delle procedure di gara a
decorrere dal 1° aprile 2012.
È
auspicabile, inoltre, che mediante tale disposizione non si giunga
all’accorpamento irragionevole degli appalti, poichè
una conclusione in tal senso andrebbe contro le recenti spinte, anche
legislative, verso la suddivisione delle gare e la maggiore partecipazione
delle piccole e medie imprese alle gare pubbliche.