VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI

 

Il nuovo Regolamento del Codice degli Appalti, approvato con D.P.R. 5.10.2007 n. 207, ha chiarito e specificato gli obiettivi, le finalità, i soggetti e le modalità del procedimento di verifica e di validazione dei progetti di lavori pubblici, giusta previsione dell’art. 112 del Codice [1],  disciplinando la materia in ben 16 articoli a fronte dei 4 del previgente regolamento, approvato con D.P.R. 554/99.

 

L’importanza attribuita alla verifica e validazione del progetto trova le sue radici nella considerazione e constatazione che la qualità del progetto si ripercuote, inevitabilmente, non solo sulla qualità dell’opera, ma anche sull’adeguatezza del corrispettivo posto a base di gara, sul rispetto delle previsioni di spesa (sia per la stazione appaltante sia per l’impresa appaltatrice), sul rispetto dei tempi di realizzazione dell’opera, sulla manutenibilità e durabilità nel tempo dell’opera stessa, sulla sicurezza delle maestranze e, non ultimo, sulla minimizzazione del contenzioso.

Un progetto redatto, oltre che con competenza e professionalità, nel pieno rispetto delle previsioni del Codice degli Appalti e della normativa tecnica ed urbanistica lascia ben pochi margini di errore e di discrezionalità operative e, conseguentemente, riduce drasticamente il contenzioso e la possibilità di incrementi incontrollati ed incontrollabili del corrispettivo d’appalto o di maggiori spese rispetto a quelle preventivate, sia per la stazione appaltante sia per l’impresa esecutrice, così come dei tempi di esecuzione dell’opera [2].

Tant’è che, con norma di dubbia costituzionalità, il legislatore, con il c.d. decreto sviluppo (D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011), ha introdotto il comma 1-bis all’art. 240 del Codice degli Appalti, prevedendo che non possano essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.

 

Poiché il tema della verifica e validazione del progetto involge interessi tanto delle stazioni appaltanti quanto delle imprese esecutrici, tanto dei responsabili del procedimento quanto dei professionisti a vario titolo interessati dall’opera pubblica (progettista, direttore dei lavori, responsabile sicurezza, coordinatore sicurezza, ecc…), si ritiene di utilità pubblicare una analisi sistematica delle norme che disciplinano il procedimento di verifica e validazione del progetto e delle norme correlate.

Si ringrazia l’Istituto di Certificazione e Validazione bresciano S.I.C.I.V. s.r.l. (P.le Cesare Battisti n. 12 – 25128 Brescia – Tel. 030/3099482) per il contributo prestato.

 

*** * ***

Preliminarmente, va chiarita la differenza tra verifica di progetto e sua validazione.

           

La verifica del progetto, disciplinata dall’art. 45, 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010, consiste nel procedimento attraverso il quale la stazione appaltante, tramite gli uffici interni o strutture esterne alla stessa, accerta la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei vari livelli di progettazione.

In particolare, la verifica, seguendo i criteri che saranno poi specificati dall’art. 52, dovrà accertare (art. 45, comma 2) :

 (a) la completezza della progettazione;

 (b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

 (c) l’Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

 (d) i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;

 (e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e contenzioso;

 (f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;

 (g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

 (h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati ed infine

 (i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

 

La validazione del progetto, disciplinata dagli art. 55 e 59, è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione non può provenire da soggetti terzi rispetto alla stazione appaltante e quindi è necessariamente sottoscritta dal responsabile del procedimento e deve fare preciso riferimento all’esito della verifica di progetto (esito riportato nel c.d. “rapporto conclusivo”, disciplinato dall’art. 54, comma 7, con il quale il soggetto preposto alla verifica ha riportato gli esiti del procedimento di verifica) ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

La validazione, se conforme agli esiti della verifica non necessita di particolare motivazione, salvo quanto sopra detto. Mentre è necessaria una compiuta motivazione nel caso in cui il responsabile del procedimento dissenta rispetto agli esiti della verifica o emetta un provvedimento di mancata validazione. In tal caso, la stazione appaltante assumerà le necessarie determinazioni, secondo quanto previsto dal proprio ordinamento.

E’ il responsabile del procedimento che, acquisiti gli eventuali pareri della conferenza di servizi (art. 58, comma 1), nonché, ove previsto, il parere del proprio organo consultivo, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l’atto formale di validazione di cui all’articolo 55.

Solo una volta avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell’affidamento dei lavori (art. 59, comma 2).

 

Chiarita la differenza tra verifica e validazione del progetto, vanno individuati i soggetti che possono eseguire tali attività.

Come detto, mentre la validazione compete solo ed unicamente al responsabile del procedimento (anche se possono essere esternalizzate le attività di supporto al RUP come appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria), la verifica del progetto può essere affidata anche a soggetti esterni all’amministrazione.

Il Regolamento, dopo avere definito (art. 46 [3]) chi sono gli organi di accreditamento e rinviato ad un successivo decreto le modalità e procedure di accreditamento [4], prevede (art. 47, comma 1) che la verifica debba avvenire attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’art. 33, comma 3 del Codice (c.d. centrali di committenza) [5], consentendo la verifica attraverso strutture esterne (art. 48, comma 1) solo nei casi in cui non sussistano le condizioni di cui sopra (e cioè strutture e personale tecnico interni o centrali di committenza), nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell’art. 10, comma 7 del Codice [6].

 

Per la verifica attraverso le strutture tecniche interne alla stazione appaltante, il regolamento (art. 47, comma 2) differenzia:

  a) i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, i cui progetti possono essere verificati dall’unità tecnica della stazione appaltante accreditata quale organismo di ispezione di tipo B [7], ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (recante i criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione);

  (b) i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i cui progetti possono essere verificati:

oltre che dai soggetti di cui sopra, anche

dagli uffici tecnici delle stesse amministrazioni appaltanti, non necessariamente dotati di un sistema interno di controllo qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni, ovvero

dagli uffici tecnici delle stesse amministrazioni appaltanti, necessariamente dotati di un sistema interno di controllo qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

  (c) i lavori di importo inferiore ad un milione di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per opere a rete, i cui progetti possono essere verificati dallo stesso responsabile del procedimento qualora non abbia svolto le funzioni di progettista ovvero dagli uffici tecnici della stazione appaltante, anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

La norma ha cura di specificare cosa si intenda per “sistema interno di controllo qualità”, chiarendo che (a) per la verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, si intende un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 e (b) per la verifica di progetti relativi a lavori inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, si intende un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d’uso. 

 

Per la verifica attraverso le strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, il Regolamento (art. 48, comma 1) prevede che l’appalto di servizi vada affidato dal responsabile del procedimento ai seguenti soggetti  :

 (a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A [8] e di tipo C [9], accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, i quali devono garantire l’assoluta terzietà, che la norma delinea come segue : (1) devono garantire l’assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività potenzialmente conflittuali; (2) devono avere costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l’accreditamento, l’applicazione di procedure che ne garantiscono l’indipendenza e l’imparzialità; (3) devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell’intervento da realizzare, di non avere partecipato, direttamente o indirettamente, né alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello (art. 50, comma 4) e (4) devono anche dimostrare di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione affidata a professionisti esterni; (5) devono infine impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico,  non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto di verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico;   

  (b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro :

oltre che ai soggetti di cui sopra, anche

ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) ed h) del Codice [10], i quali devono comunque garantire una certa terzietà e quindi devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati, in termini tali da garantire l’assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali e devono avere i requisiti descritti ai punti (3), (4) e (5) previsti per gli organismi di tipo A e C, con la precisazione (non essendovi il controllo dell’Organismo di accreditamento) che il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accertare, con controlli a campione, l’effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;

  (c) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore ad un milione di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per opere a rete, ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) ed h) del Codice, senza necessità che siano in possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

 

Poiché la verifica attraverso strutture esterne alla stazione appaltante è un servizio, è necessario che la pubblica amministrazione segua procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione dello stesso.

   Sono quindi da ritenersi applicabili le norme che riguardano i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 Codice [11] (ad eccezione della lettera m bis) ed in certi casi della lettera d)) ed i requisiti di ordine speciale previsti dagli artt. 39 [12], 41 [13], 42 [14] e 43 [15] del Codice.

           

Per quanto riguarda l’attività di verifica, il legislatore si è curato, innanzitutto, di delineare alcune disposizioni generali (art. 49), per poi disciplinare le procedure per l’affidamento dell’attività di verifica, individuando i requisiti per la partecipazione alle gare (art. 50) e le procedure di affidamento (art. 51).

Queste ultime attraverso il richiamo all’applicazione delle disposizioni del medesimo Regolamento sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari (articoli dal 261 al 267), con esclusione dei primi tre commi dell’art. 261 [16] e la precisazione che per l’aggiudicazione possa essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell’appalto dei servizi di progettazione purché la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvenga dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte [17]. Sul tema va rammentato che con il c.d. Decreto sviluppo (D.L. 70/2011 convertito in L 106/2011) la possibilità di affidamento diretto dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria è stata portata a 40.000 euro [18]

Tra le disposizioni di carattere generale va senz’altro evidenziata la norma che impone che l’attività di verifica sia affidata unitariamente (art. 49, comma 2), con esclusione, naturalmente, dell’attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, mentre appare quasi ridondante la previsione che l’affidamento dell’incarico di verifica sia incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo (art. 49, comma 5).

 

I requisiti di partecipazione alle gare sono mutuati da quelli previsti per gli affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari, in considerazione delle particolarità dell’attività   di verifica.

I requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo (a) al fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica e (b) all’avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso [19].

Poiché si tratta di prestazioni d’opera intellettuale, la norma (art. 50, comma 2) ha cura di precisare che il soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto [20] debba individuare, in sede di offerta, il coordinatore del gruppo di lavoro di verifica, che sottoscriverà tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all’articolo 54, comma 7. Il coordinatore deve essere laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale.

E’ anche prevista, ovviamente, la possibilità di partecipazione alla gara in raggruppamenti temporanei, con la precisazione che la mandataria deve possedere una quota, in misura almeno pari al cinquanta per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante (la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti), ferma restando la facoltà della  stazione appaltante di richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al dieci per cento dei requisiti stessi (art. 50, comma 3).

Come negli appalti di servizi, il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello (art. 50, comma 4). La violazione di tale prescrizione è sanzionata con l’esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento (art. 50, comma 5).

 

L’attività di verifica è disciplinata dagli articoli 52 e 53 del regolamento, i quali analizzano con innovativa precisione, i criteri generali per la verifica (art. 52) e la verifica della documentazione (doc. 53).

Va senz’altro rammentato che la verifica di progetto è un procedimento di qualità e come tale si sostanzia nell’esame del progetto, del servizio o dell’impianto e nella determinazione della loro conformità ai requisiti specifici o, sulla base di un “giudizio professionale”, a requisiti di carattere generale.

Ai sensi dell’art. 15, la progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione e deve essere informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l’altro, della minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.

In tale ottica, l’approccio alla verifica di progetto non può essere ispirato ad un criterio di valutazione di conformità meramente formale (ad esempio verificare se gli elaborati sono sottoscritti, se sono presenti i documenti previsti dal livello progettuale, ecc...), ma nemmeno ad un criterio di merito, poiché il verificatore non può e non deve intervenire nelle scelte progettuali, che devono rimanere di esclusiva competenza del progettista (il quale ne assume anche la responsabilità), né può riprogettare o ricalcolare l’opera pubblica. L’approccio corretto alla verifica di progetto è nel metodo : va valutata la correttezza e conformità dei metodi adottati dai progettisti nella redazione del progetto, e la correttezza e conformità dei risultati ottenuti con il progetto in relazione alle esigenze della stazione appaltante così come espresse nello studio di fattibilità [21] e/o nel documento preliminare alla progettazione [22].

Nel merito dell’attività, l’art. 52 delinea i criteri generali della verifica, precisando che le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

 a) affidabilità;

 b) completezza ed adeguatezza;

 c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

 d) compatibilità.

La norma definisce nel dettaglio cosa si intenda per affidabilità[23], per completezza ed adeguatezza[24], per leggibilità, coerenza e ripercorribilità[25] e per compatibilità[26], così indirizzando e guidando l’attività del verificatore secondo procedure e percorsi idonei a garantire una effettiva ed efficace verifica del progetto ai fini della sua validazione.

           

Il successivo art. 53 approfondisce il tema, disciplinando la verifica della documentazione e spiegando come l’attività di verifica debba svolgersi sui documenti progettuali previsti per le varie fasi di progettazione  e per ciascun livello di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva).

Così, la norma descrive quali attività deve porre in essere il verificatore con riferimento alle relazioni generali [27], alle relazioni di calcolo [28], alle relazioni specialistiche [29], agli elaborati grafici [30], ai capitolati, documenti prestazionali e schema di contratto [31], alla documentazione di stima economica [32], al piano di sicurezza e di coordinamento [33], al quadro economico [34] concludendo con una formula di chiusura abbastanza ampia ossia con l’obbligo di accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

Il legislatore ha ritenuto opportuno precisare, per evidenti ragioni (tra le altre : evitare che errori di una fase di progettazione si amplifichino nelle successive), che la complessa attività di verifica come sopra descritta debba essere effettuata su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi (art. 54, comma 1), ponendo un temperamento all’analitica previsione degli art. 52 e 53 con la previsione che le verifiche debbano essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscano la base di riferimento, ma che il loro livello possa essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell’opera (art. 54, comma 2), aggiungendo che in presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione” (art. 54, comma 3) e che nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva possa essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata (art. 54, comma 4).

Naturalmente, le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell’attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d’opera (art. 54, comma 5).

 

Da ultimo, il legislatore si è curato anche di descrivere i momenti della verifica, prevedendo che (art. 54, comma 6) lo svolgimento dell’attività di verifica debba essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica e che (art. 54, comma 7) il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica debba riportare le risultanze dell’attività svolta ed accertare l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all’articolo 106, comma 1 [35] (c.d. attestazione di cantierabilità).

L’articolata normativa sulla verifica e validazione dei progetti si conclude con le previsioni sulle responsabilità dei soggetti incaricati della verifica (art. 56) e delle garanzie che tali soggetti debbono prestare alla stazione appaltante (art. 57).

Ai sensi dell’art. 56, comma 1, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione, nei limiti delle attività di verifica prevista dagli articoli 52 e 53.

 

La previsione di cui sopra introduce un profilo di responsabilità per il risultato (il riferimento alla realizzabilità ed utilizzazione dell’opera pubblica) che mal si concilia con la natura dell’attività di verifica, pacificamente inquadrata tra le prestazioni o obbligazioni di mezzi (nelle quali la responsabilità attiene alla mancanza di diligenza, prudenza e perizia e non certo al mancato raggiungimento di un risultato).

 

Naturalmente, il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all’avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l’autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimento di calcolo adottati (art. 56, comma 2).

 

Il verificatore inadempiente deve rispondere dei danni che tale inadempimento ha cagionato alla stazione appaltante. Secondo i generali principi in materia di responsabilità è necessario che sussistano tutti i presupposti per il risarcimento e quindi : il danno; l’inadempimento o la colpa (il tema, come sopra detto è controverso a seconda che l’attività di verifica sia inquadrata in una obbligazione di mezzi, nel qual caso la colpa consiste nella negligenza, imprudenza o imperizia del verificatore, ovvero in una obbligazione di risultato, nel qual caso è sufficiente l’inadempimento cioè il mancato raggiungimento del risultato e quindi  il pregiudizio alla realizzabilità o utilizzazione, in tutto o in parte, dell’opera pubblica) ed il nesso causale tra colpa/inadempimento e danno.

 

Il Regolamento aggiunge una sanzione all’obbligo risarcitorio (peraltro già previsto dai principi generali in tema di responsabilità) : l’esclusione per i successivi tre anni dalle attività di verifica (art. 56, comma 3).

Sebbene possa apparire pacifico, il Regolamento ha cura di precisare che il verificatore risponde dei danni anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dalla compagnia di assicurazione che deve assicurare l’attività del verificatore ai sensi del successivo art. 57.

L’obbligo risarcitorio si configura diversamente nell’ipotesi in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante, poiché in tal caso la stessa non potrà che rivalersi sulla assicurazione prevista dal successivo articolo 57, ferma restando la responsabilità disciplinare e per danno erariale del dipendente, secondo le norme vigenti [36].

E’ tuttavia evidente che la validazione del progetto non possa esimere il concorrente che partecipa alla procedura per l’affidamento dell’appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all’articolo 106, comma 2, e dalle conseguenti responsabilità.

Per quanto riguarda il responsabile del procedimento, che deve procedere alla validazione (o meno) del progetto, il Regolamento (art. 10, comma 7) prevede “solo” il richiamo alla responsabilità civile e contabile ai sensi del RD 12.7.1934 n. 1214 e del RD 13.8.1933 nonché dell’art. 2 della L. 14.1.1994 n. 20 “in quanto compatibili”.  Con il parere 24.2.2010, il Consiglio di Stato ha fatto proprie le critiche della Corte dei Conti e della Conferenza Unificata sulle responsabilità del R.U.P., chiarendo che il Regolamento non delinea nuove responsabilità, limitandosi a specificare l’applicabilità delle norme primarie.

 

Il soggetto incaricato della verifica del progetto deve prestare alla stazione una polizza assicurativa avente le seguenti caratteristiche:

nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e deve avere una copertura non inferiore al cinque per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia (anche se, per opere di particolare complessità, può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro).

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

 

Per quanto è dato conoscere, ad oggi le compagnie di assicurazione non forniscono l’integrazione prevista dall’art. 57, comma 1 lettera a), né la polizza specifica prevista dalla lettera b).

 

Note:

 

 

[1] Art.112 (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/199419, comma 1-ter, legge n. 109) Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori : 1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.

   2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l’esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l’esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall’offerente hanno luogo prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori.

   3. Al fine di accertare l’unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell’approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

   4. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

   4-bis. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, e’ a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza ed e’ ricompreso all’interno del quadro economico; l’amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio e’ a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

   5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

   6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.

2 Secondo le statistiche 2000 – 2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed analogamente secondo la rivista di ragioneria ed economia sui dati dell’ANAS 2005, in merito alle patologie dei contratti pubblici di lavori, la percentuale di interventi con scostamento finanziario lieve (fino al 5%) è del 30%; moderato (dal 5 al 20%) è del 33 % e forte (sopra il 20%) del 12 %, mentre la percentuale di scostamento temporale lieve (fino al 5%) è del 2%; moderato (dal 5 al 20%) è del 9 % e forte (sopra il 20%) del 66 %.

 

3 Art. 46 D.P.R. 207/2010 - Accreditamento : 1. Per le attività di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA). 2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

 

4 Il decreto non è stato ancora emanato, anche se probabilmente verrà adottato il regolamento di “ACCREDIA”, organismo di accreditamento italiano, firmatario degli accordi MLA di mutuo riconoscimento, membro dell’EA.

 

5 Art. 33, comma 3 D.Lgs 163/2006 : Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché centrali di committenza .

 

6 Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

 

7 Sono organismi di ispezione di tipo B, secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, gli organismi costituenti parte separata ed identificabile di una organizzazione coinvolta nella progettazione, realizzazione della fornitura, installazione, uso e manutenzione degli oggetti dell’attività ispettiva e che è stato costituito per fornire servizi di ispezione a suddetta organizzazione madre.

 

8 Sono organismi di ispezione di tipo A, secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, gli organismi che forniscono servizi di ispezione di parte terza.

 

9 Sono organismi di ispezione di tipo C, secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, gli organismi coinvolti nella progettazione, realizzazione  della fornitura, installazione, uso e manutenzione degli oggetti dell’attività ispettiva o oggetti similari in competizione e può fornire servizi di ispezione a terzi; possono essere costituiti dai soggetti indicati dall’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) ed h) del Codice (vedi nota successiva), in cui non può comunque esservi commistione sulla specifica progettazione oggetto di ispezione, indipendentemente dal fatto che tali professionisti siano coinvolti in attività similari.

 

10 Si tratta : (d) di liberi professionisti singoli od associati, ivi compresi, per gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici decorate, i soggetti con la qualifica di restauratore; (e) le società di professionisti; (f) le società di ingegneria; (fbis) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri della U.E.; g) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra e da (h) i consorzi stabili di società tra professionisti e di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati 

 

11 Art. 38. (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000) : 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e’ stato depenalizzato ovvero quando e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e’ stata rimossa; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ articolo 7, comma 10 , per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 , per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA. m-ter) di cui alla precedente lettera b) che[, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,] pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario”,limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita’ dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata e perde comunque efficacia.

   2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e’ tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne’ le condanne revocate, ne’ quelle per le quali e’ intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile , e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

   3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

   4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

   5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

12 Art. 39 (art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992) Requisiti di idoneità professionale : 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell’articolo 38, comma 3.

 

13 Art. 41 (art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995) - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi : 1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacita’ finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo’ essere fornita mediante uno o piu’ dei seguenti documenti: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. 3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e’ presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e’ tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c)

 

14 Art. 42 (art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1995) Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi :

   1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi: a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest’ultimo per il controllo della qualità; e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto; g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto; i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante; m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

   2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d’invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

   3. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

   3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorita’ nel sito informatico presso l’Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 11 (1);

   4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

   4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi

15 Art. 43 (art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995) Norme di garanzia della qualità :

   1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

16 Art. 261 Regolamento :

   1. I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall’articolo 91, comma 1, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell’articolo 267. 2. Alle procedure relative ai servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 28 del codice si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità. 3. Alle procedure relative a servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 28 del codice si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità.

17 Art. 84, comma 10 del Codice

 

18 Art. 267 (art. 62, commi 1 e 2, art. 63, comma 1, lett. o), comma 2, lett. c), comma 7, d.P.R. n. 554/1999) Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro :

   1. I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni di cui all’articolo 91, comma 2, del codice e del presente articolo.

   2. I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di trattamento, proporzionalita’ e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.

   3. L’avviso per l’istituzione dell’elenco di operatori economici e’ pubblicato con le modalita’ di cui all’articolo 124, comma 5, del codice. Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonche’ le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l’allegato N; nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria dell’elenco, nonche’ alla natura e alla complessita’ delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l’elenco.

   4. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, e’ predisposta secondo l’allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all’articolo 263, comma 2.

   5. Con l’avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti all’elenco e’ richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonche’ con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.

   6. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale.

   7. L’indagine di mercato e’ svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del codice, nell’albo della stazione appaltante, nonche’ eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L’avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonche’ alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi 4 e 5.

   8. Per l’affidamento del servizio specifico, la selezione, dall’elenco o tramite l’indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonche’ i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.

   9. La scelta dell’affidatario e’ resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del codice entro un termine non superiore a quello indicato nell’articolo 65, comma 1, del codice.

   10. I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall’articolo 125, comma 11,[ secondo periodo,] del codice, nel rispetto dell’articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo

19 Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

 

20 Art. 50, comma 3 : Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonche’, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all’articolo 48, comma 1, lettera b). Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata.

 

21 Art. 14 - Studio di fattibilità :

   1. Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente: a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare; b) l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del codice; d) l’analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative; e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento, nonché l’individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.

22 Art. 15, comma 5 : Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all’avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale: a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’opera o del

 

lavoro; b) se per l’appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata; c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura; d) se in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

   Art. 15, comma 6 : Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, riporta fra l’altro l’indicazione: a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica; b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli; c) delle esigenze e bisogni da soddisfare; d) delle regole e norme tecniche da rispettare; e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento e’ previsto; f) delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento; g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare; h) degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità ambientali; i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento; l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere; m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento; n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

23 Art. 52, comma 1, lett. a) affidabilità:

   1. verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

24 Art. 52, comma 1, lett. b) completezza ed adeguatezza:

   1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; 2. verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 3. verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 4. verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 5. verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 6. verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

25 Art. 52, comma 1, lett. c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

   1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

 

26 Art. 52, comma 1, lett. d) compatibilità:

   1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente; 2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: a. inserimento ambientale; b. impatto ambientale; c. funzionalità e fruibilità; d. stabilita’ delle strutture; e. topografia e fotogrammetria; f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; g. igiene, salute e benessere delle persone; h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; i. sicurezza antincendio; l. inquinamento; m. durabilità e manutenibilità; n. coerenza dei tempi e dei costi; o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.    

27 Art. 53, comma 2, lett. a) : per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

 

28 Art. 53, comma 2 lett. b) : per le relazioni di calcolo: 1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; 2. verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili; 3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari; 4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste.

 

29 Art. 53, comma 2 lett. c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 1. le specifiche esplicitate dal committente; 2. le norme cogenti; 3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 4. le regole di progettazione.

 

30 Art. 53, comma 2 lett. d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.

 

31 Art. 53, comma 2 lett. e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

 

32 Art. 53, comma 2 lett. f) per la documentazione di stima economica, verificare che: 1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell’articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata; 3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari; 4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; 8. i totali calcolati siano corretti; 9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all’articolo 37, comma 11, del codice; 10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente; 11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario.

 

33 Art. 53, comma 2 lett. g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

34 Art. 53, comma 2 lett. h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16.

 

35 L’avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l’avvenuta validazione del progetto di cui all’articolo 55, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell’attestazione del direttore dei lavori in merito: a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto; c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori. Tale attestazione e’ rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.

 

36 D.P.R. 10.1.1957 n. 3: art. 18: l’impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l’impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l’ordine. L’impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.

  art. 19: l’impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile. 

           

 

 

 



[1] Art.112 (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/199419, comma 1-ter, legge n. 109) Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori : 1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.

   2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l’esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l’esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall’offerente hanno luogo prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori.

   3. Al fine di accertare l’unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell’approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

   4. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

   4-bis. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, e’ a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza ed e’ ricompreso all’interno del quadro economico; l’amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio e’ a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

   5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

   6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.

[2] Secondo le statistiche 2000 – 2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed analogamente secondo la rivista di ragioneria ed economia sui dati dell’ANAS 2005, in merito alle patologie dei contratti pubblici di lavori, la percentuale di interventi con scostamento finanziario lieve (fino al 5%) è del 30%; moderato (dal 5 al 20%) è del 33 % e forte (sopra il 20%) del 12 %, mentre la percentuale di scostamento temporale lieve (fino al 5%) è del 2%; moderato (dal 5 al 20%) è del 9 % e forte (sopra il 20%) del 66 %.

 

[3] Art. 46 D.P.R. 207/2010 - Accreditamento : 1. Per le attività di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA). 2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

 

[4] Il decreto non è stato ancora emanato, anche se probabilmente verrà adottato il regolamento di “ACCREDIA”, organismo di accreditamento italiano, firmatario degli accordi MLA di mutuo riconoscimento, membro dell’EA.

 

[5] Art. 33, comma 3 D.Lgs 163/2006 : Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché centrali di committenza .

 

[6] Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

 

[7] Sono organismi di ispezione di tipo B, secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, gli organismi costituenti parte separata ed identificabile di una organizzazione coinvolta nella progettazione, realizzazione della fornitura, installazione, uso e manutenzione degli oggetti dell’attività ispettiva e che è stato costituito per fornire servizi di ispezione a suddetta organizzazione madre.

 

[8] Sono organismi di ispezione di tipo A, secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, gli organismi che forniscono servizi di ispezione di parte terza.

 

[9] Sono organismi di ispezione di tipo C, secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, gli organismi coinvolti nella progettazione, realizzazione  della fornitura, installazione, uso e manutenzione degli oggetti dell’attività ispettiva o oggetti similari in competizione e può fornire servizi di ispezione a terzi; possono essere costituiti dai soggetti indicati dall’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) ed h) del Codice (vedi nota successiva), in cui non può comunque esservi commistione sulla specifica progettazione oggetto di ispezione, indipendentemente dal fatto che tali professionisti siano coinvolti in attività similari.

 

[10] Si tratta : (d) di liberi professionisti singoli od associati, ivi compresi, per gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici decorate, i soggetti con la qualifica di restauratore; (e) le società di professionisti; (f) le società di ingegneria; (fbis) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri della U.E.; g) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra e da (h) i consorzi stabili di società tra professionisti e di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati 

 

[11] Art. 38. (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000) : 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e’ stato depenalizzato ovvero quando e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e’ stata rimossa; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ articolo 7, comma 10 , per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 , per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA. m-ter) di cui alla precedente lettera b) che[, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,] pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario”,limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita’ dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata e perde comunque efficacia.

   2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e’ tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne’ le condanne revocate, ne’ quelle per le quali e’ intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile , e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

   3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

   4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

   5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

[12] Art. 39 (art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992) Requisiti di idoneità professionale : 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell’articolo 38, comma 3.

 

[13] Art. 41 (art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995) - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi : 1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacita’ finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo’ essere fornita mediante uno o piu’ dei seguenti documenti: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. 3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e’ presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e’ tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c)

 

[14] Art. 42 (art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1995) Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi :

   1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi: a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest’ultimo per il controllo della qualità; e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto; g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto; i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante; m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

   2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d’invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

   3. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

   3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorita’ nel sito informatico presso l’Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 11 (1);

   4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

   4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi

[15] Art. 43 (art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995) Norme di garanzia della qualità :

   1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

[16] Art. 261 Regolamento :

   1. I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall’articolo 91, comma 1, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell’articolo 267. 2. Alle procedure relative ai servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 28 del codice si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità. 3. Alle procedure relative a servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 28 del codice si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità.

[17] Art. 84, comma 10 del Codice

 

[18] Art. 267 (art. 62, commi 1 e 2, art. 63, comma 1, lett. o), comma 2, lett. c), comma 7, d.P.R. n. 554/1999) Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro :

   1. I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni di cui all’articolo 91, comma 2, del codice e del presente articolo.

   2. I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di trattamento, proporzionalita’ e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.

   3. L’avviso per l’istituzione dell’elenco di operatori economici e’ pubblicato con le modalita’ di cui all’articolo 124, comma 5, del codice. Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonche’ le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l’allegato N; nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria dell’elenco, nonche’ alla natura e alla complessita’ delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l’elenco.

   4. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, e’ predisposta secondo l’allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all’articolo 263, comma 2.

   5. Con l’avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti all’elenco e’ richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonche’ con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.

   6. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale.

   7. L’indagine di mercato e’ svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del codice, nell’albo della stazione appaltante, nonche’ eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L’avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonche’ alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi 4 e 5.

   8. Per l’affidamento del servizio specifico, la selezione, dall’elenco o tramite l’indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonche’ i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.

   9. La scelta dell’affidatario e’ resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del codice entro un termine non superiore a quello indicato nell’articolo 65, comma 1, del codice.

   10. I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall’articolo 125, comma 11,[ secondo periodo,] del codice, nel rispetto dell’articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo

[19] Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

 

[20] Art. 50, comma 3 : Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonche’, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all’articolo 48, comma 1, lettera b). Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata.

 

[21] Art. 14 - Studio di fattibilità :

   1. Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente: a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare; b) l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del codice; d) l’analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative; e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento, nonché l’individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.

[22] Art. 15, comma 5 : Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all’avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale: a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’opera o del

 

lavoro; b) se per l’appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata; c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura; d) se in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

   Art. 15, comma 6 : Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, riporta fra l’altro l’indicazione: a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica; b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli; c) delle esigenze e bisogni da soddisfare; d) delle regole e norme tecniche da rispettare; e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento e’ previsto; f) delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento; g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare; h) degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità ambientali; i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento; l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere; m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento; n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

[23] Art. 52, comma 1, lett. a) affidabilità:

   1. verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

[24] Art. 52, comma 1, lett. b) completezza ed adeguatezza:

   1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; 2. verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 3. verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 4. verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 5. verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 6. verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

[25] Art. 52, comma 1, lett. c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

   1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

 

[26] Art. 52, comma 1, lett. d) compatibilità:

   1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente; 2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: a. inserimento ambientale; b. impatto ambientale; c. funzionalità e fruibilità; d. stabilita’ delle strutture; e. topografia e fotogrammetria; f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; g. igiene, salute e benessere delle persone; h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; i. sicurezza antincendio; l. inquinamento; m. durabilità e manutenibilità; n. coerenza dei tempi e dei costi; o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.              

[27] Art. 53, comma 2, lett. a) : per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

 

[28] Art. 53, comma 2 lett. b) : per le relazioni di calcolo: 1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; 2. verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili; 3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari; 4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste.

 

[29] Art. 53, comma 2 lett. c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 1. le specifiche esplicitate dal committente; 2. le norme cogenti; 3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 4. le regole di progettazione.

 

[30] Art. 53, comma 2 lett. d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.

 

[31] Art. 53, comma 2 lett. e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

 

[32] Art. 53, comma 2 lett. f) per la documentazione di stima economica, verificare che: 1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell’articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata; 3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari; 4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; 8. i totali calcolati siano corretti; 9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all’articolo 37, comma 11, del codice; 10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente; 11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario.

 

[33] Art. 53, comma 2 lett. g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

[34] Art. 53, comma 2 lett. h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16.

 

[35] L’avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l’avvenuta validazione del progetto di cui all’articolo 55, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell’attestazione del direttore dei lavori in merito: a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto; c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori. Tale attestazione e’ rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.

 

[36] D.P.R. 10.1.1957 n. 3: art. 18: l’impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l’impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l’ordine. L’impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.

  art. 19: l’impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.