REDISTRIBUZIONE DI AREE FRA LOTTIZZANTI - REGIME FISCALE AGEVOLATO R.M. 1/E/2012
Nei piani di lottizzazione, la
redistribuzione di aree fra gli attuatori, anche se non riuniti in consorzio,
sconta l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte
ipotecarie e catastali.
Questo il principale chiarimento
dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella Risoluzione n.1/E del 4 gennaio
2012, in risposta ad un’istanza d’interpello relativa all’applicabilità delle
agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte indirette, stabilite, tra l’altro,
per i trasferimenti di immobili nell’ambito di piani di lottizzazione (art.20
della legge 10/1977 ed art.32 del D.P.R. 601/1973).
Accogliendo la tesi dell’ANCE[1],
l’Amministrazione supera così il proprio restrittivo orientamento, espresso con
la R.M. n.156/E/2004, che aveva condizionato l’applicabilità del regime fiscale
agevolato all’esistenza di una convenzione di lottizzazione ad iniziativa
pubblica ed alla preventiva costituzione di un consorzio fra i soggetti
attuatori.
Come noto, l’art.20 della legge
10/1977 estende l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa e
l’esenzione dalle ipo-catastali[2] anche ai negozi attuativi di piani di
lottizzazione.
Il caso esaminato dall’Agenzia
delle Entrate riguarda il trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette,
dei trasferimenti volti alla redistribuzione di aree tra colottizzanti
non riuniti in consorzio, titolari della convenzione con il Comune, stipulata a
seguito di iniziativa privata[3].
Con riferimento a tali operazioni,
la citata R.M. n.1/E/2012 chiarisce per la prima volta che:
-
alle cessioni reciproche di aree fra i colottizzanti
sono applicabili l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle
imposte ipotecarie e catastali, indipendentemente dalla loro preventiva
costituzione in consorzio.
L’Amministrazione finanziaria
giunge a tale conclusione sulla base dello stesso dettato normativo
dell’art.13, comma 6, della legge 10/1977, che, ai fini della presentazione
della richiesta al Comune del permesso di costruire, legittima i lottizzanti
sia singolarmente, sia riuniti in consorzio.
In sostanza, è stato espressamente
riconosciuto che la costituzione del consorzio deve essere vista come una
facoltà, e non come condizione essenziale e necessaria per l’applicazione del
regime fiscale agevolato;
-
le citate agevolazioni spettano indipendentemente dalla “circostanza che
la convenzione di lottizzazione, e gli atti di ricomposizione fondiaria siano
frutto di una iniziativa privata dei colottizzanti”.
Ciò in considerazione che il
citato art.20 della legge 10/1977 non distingue, ai fini dell’applicabilità dei
benefici fiscali, tra lottizzazioni ad iniziativa privata e ad iniziativa
pubblica.
L’Amministrazione supera, così, il
precedente orientamento, formulato nella R.M. n.156/E/2004[4], con il quale
l’operatività delle citate agevolazioni era stata ammessa solo nel caso in cui:
-
i proprietari si fossero riuniti, prima di effettuare la redistribuzione
delle aree, in un consorzio, circostanza che, a parere dell’Amministrazione,
veniva considerata come unica alternativa all’espropriazione da parte del
Comune;
-
la lottizzazione fosse effettuata su iniziativa pubblica.
Da ultimo, si evidenzia che, di
recente, la Cassazione si è espressa in materia di applicabilità delle
previgenti agevolazioni stabilite dall’art.33, comma 3, della legge 388/2000
(imposta di registro dell’1% ed ipotecarie e catastali in misura fissa), per i
trasferimenti di aree comprese in piani urbanistici particolareggiati.
In particolare, con l’Ordinanza
n.26046/11 la Cassazione ha stabilito che i citati benefici spettano anche
nell’ipotesi in cui il trasferimento dell’area sia avvenuto in base ad un “atto
unilaterale d’obbligo di natura convenzionale”, e non ad un piano urbanistico
particolareggiato.
Tale atto, infatti, assume la
medesima valenza sostanziale del piano particolareggiato, poichè
è volto agli stessi risultati in termini di immediata utilizzabilità dell’area
(fermo restando, ai fini delle agevolazioni, il rispetto del termine
quinquennale dal trasferimento).
Nella stessa ordinanza è stato,
inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui il piano regolatore generale
presenti tutte le prescrizioni necessarie all’edificazione, l’adozione del
piano particolareggiato risulta superflua.
In sostanza, la citata Ordinanza
della Cassazione sembrerebbe rendere legittima l’applicabilità delle
agevolazioni fiscali, anche nella forma attuale[5], in presenza di qualsiasi
strumento attuativo del piano urbanistico generale, a prescindere dalla
relativa denominazione, ivi compresi gli “atti unilaterali d’obbligo di natura
convenzionale”.
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[1] Cfr. Dossier ANCE n 5 del 23
aprile 2010.
[2] Tali agevolazioni sono
previste dall’art. 32, comma 2, del D.P.R. 601/1973.
[3] In particolare, nella
convenzione, era stata prevista la cessione gratuita al Comune di alcune aree
poste all’interno dei piani di lottizzazione, per consentire la realizzazione
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Tenuto conto che tali
trasferimenti avrebbero inciso solo su determinati lotti, l’operazione avrebbe
comportato squilibri patrimoniali fra i diversi proprietari delle aree, alcuni
dei quali avrebbero subito svantaggi economici derivanti dalla cessione
gratuita.
Per ovviare a tale circostanza, in
attuazione della medesima convenzione, le parti, ancorchè
non costituitesi previamente in consorzio, intendevano redistribuire
tra loro la proprietà dei terreni, mediante cessioni reciproche a titolo
gratuito, in modo da riequilibrare la cd. “potenzialità edificatoria” delle
aree possedute da ciascuno di essi.
[4] Cfr. anche la R.M. n.
250666/1983.
[5] Cfr. l’art.1, commi 25-28, della legge 244/2007, che, dal 1° gennaio 2008 stabilisce, per i trasferimenti di immobili nell’ambito dei piani di edilizia residenziale, comunque denominati, l’applicabilità dell’imposta di registro e delle imposte ipo-catastali nella misura complessiva pari al 5%. A tal riguardo, si ricorda che l’art.2, comma 23, del D.L.225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2011, ha prorogato da 5 a 8 anni il termine per il completamento dell’intervento edilizio, stabilito a pena di decadenza dai citati benefici.