RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI DELLE IMPRESE - 10 ANNI PER L’UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA
Accolta la richiesta dell’ANCE
relativa alla proroga a 10 anni del termine per l’utilizzazione edificatoria
delle aree possedute dalle imprese, e rivalutate nel 2005.
Questo il contenuto di un
emendamento, approvato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V
(Bilancio) della Camera, nel corso dell’iter di conversione in legge del D.L.
216/2011 - cd. Decreto “Milleproroghe 2012”, ed
attualmente all’esame dell’aula (atto Camera n.4865-A).
L’emendamento approvato interviene
sulla disposizione introdotta dall’art.1, commi 473-476, della legge 266/2005,
che ha riconosciuto alle imprese la possibilità di rivalutare le aree
edificabili (e quelle risultanti dalla demolizione di edifici esistenti),
possedute al 31 dicembre 2004, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell’IRAP, pari al 19% del maggior valore alle
stesse attribuito[1].
Come noto, la rivalutazione è
stata ammessa a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area[2]
avvenisse entro i 5 anni successivi alla stessa, a pena di decadenza dal
beneficio[3].
A tal riguardo, si ricorda che
tale opportunità era stata ammessa per tutte le aree edificabili, sia se
iscritte tra le immobilizzazioni, sia se costituenti “beni merce” (ossia
destinate alla vendita), appartenenti alla stessa categoria omogenea[4], mentre
non era consentita per singole aree.
Sul piano oggettivo, la
rivalutazione ha riguardato i seguenti beni, risultanti dal bilancio relativo
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004:
-
aree edificabili iscritte tra le immobilizzazioni;
-
aree edificabili iscritte tra i beni merce;
-
aree su cui insisteva un fabbricato da demolire, iscritto tra le
immobilizzazioni (la demolizione deve essere stata effettuata entro il termine
di approvazione del bilancio 2005);
-
aree su cui insisteva un fabbricato da demolire, iscritto tra i beni
merce (la demolizione deve essere stata effettuata entro il termine di
approvazione del bilancio 2005).
In sostanza, la proposta
dell’ANCE, accolta in Commissione, allunga da 5 a 10 anni il termine per
l’utilizzazione edificatoria dei terreni, evitando il rischio di perdita
dell’agevolazione fiscale nell’ipotesi di mancato avvio dell’intervento
edilizio.
Il differimento del termine a 10
anni assume particolare rilevanza in considerazione dei tempi tecnici per la
richiesta dei provvedimenti urbanistici abilitativi dei lavori, nonchè della perdurante congiuntura economica avversa, che
ha comportato un forte rallentamento delle iniziative in corso.
Pertanto, tenuto conto che il
termine originario dei 5 anni decorreva dall’effettuazione della rivalutazione
(nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2005)[5], il
termine per l’avvio dell’intervento edilizio, originariamente fissato al 2010,
viene, di fatto, prorogato al 2015.
Di conseguenza, i soggetti che
possiedono aree rivalutate, sulle quali non siano ancora state avviate le opere
edilizie, possono usufruire di un ulteriore quinquennio senza decadere
dall’agevolazione.
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[1] Ai sensi dell’art.1, comma
475, della legge 266/2005, il pagamento dell’imposta sostitutiva doveva essere
effettuato in tre rate annuali di pari importo da versare, senza interessi,
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, secondo i
seguenti importi:
-
40% nel 2006,
-
35% nel 2007,
-
25% nel 2008.
[2] Come chiarito dalla C.M.
n.11/E/2002, a proposito delle agevolazioni per i trasferimenti di immobili
nell’ambito di piani urbanistici (art.33, comma 3, legge 388/2000), l’
utilizzazione edificatoria dell’area viene soddisfatta, anche ai fini della
citata rivalutazione, attraverso la realizzazione di un edificio significativo
dal punto di vista urbanistico, intendendosi come tale, secondo l’art.2645-bis,
comma 6 del Codice Civile, il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle
singole unità e della copertura (cfr. anche la C.M. 18/E/2006).
[3] In caso di decadenza
dall’agevolazione, l’acquirente dell’area diviene solidalmente responsabile con
il venditore per il pagamento della maggiore imposta dovuta sulle plusvalenze
(in particolare, è stabilito che trovano applicazione le disposizioni di cui
all’art.34, comma 3, del D.P.R. 602/1973).
[4] Le categorie omogenee sono
individuate in funzione della destinazione urbanistica dei medesimi terreni.
Come chiarito dalla C.M. n.18/E/2006, i criteri per individuare tale
destinazione sono quelli stabiliti nell’art. 2 del decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, che individua specifiche zone
territoriali omogenee.
[5] Cfr. in tal senso, anche la
C.M. n.18/E/2006.