DECRETO LIBERALIZZAZIONI - NOVITA’ IN MATERIA DI IVA E IMU
Applicabilità dell’IVA su opzione
limitata alle sole cessioni e locazioni di alloggi sociali.
Questo risulta dal testo
definitivo del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 - cd. “Decreto
liberalizzazioni e infrastrutture”- pubblicato sul S.O. n.18 alla Gazzetta
Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012, che, sotto questo profilo, appare del tutto
differente da quello approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 20
gennaio.
Il testo varato dall’Esecutivo,
infatti, attribuiva la facoltà di optare per l’imponibilità ad IVA per tutte le
cessioni di abitazioni effettuate dopo i 5 anni dall’ultimazione della
costruzione, nonchè per le locazioni di fabbricati
residenziali costruiti per la vendita.
Diversamente, la stesura
definitiva del D.L. 1/2012 (in vigore dal 24 gennaio scorso) circoscrive
l’opzione per l’applicazione dell’IVA alle sole cessioni e locazioni di alloggi
sociali ed alle abitazioni rientranti nei piani di edilizia convenzionata, per
le quali è stato anche “ampliato” il regime di imponibilità ad IVA.
In tutti gli altri casi, l’unica
possibilità di attenuare l’incidenza dell’IVA sui costi di costruzione si
rintraccia nella facoltà di separare contabilmente e fiscalmente le operazioni
di cessione di abitazioni esenti, da quelle imponibili ad IVA (finora
riconosciuta alle sole operazioni di locazione).
Tuttavia, tale meccanismo appare
del tutto insufficiente per superare le problematiche che, in termini di IVA,
le imprese affrontano quando vendono abitazioni in esenzione da imposta.
Per questo, l’ANCE ha intrapreso
le più opportune iniziative, affinchè la norma,
prevista nella bozza di decreto approvata dal Consiglio dei Ministri e poi
stralciata dal testo finale, venga reinserita in fase di conversione in legge
del Decreto Legge 1/2012.
Rassicurazioni in tal senso sono
giunte da fonti governative, affinchè si pervenga ad
una soluzione in sede di varo finale del provvedimento.
Confermata, invece, la misura che
consente ai Comuni di ridurre l’aliquota IMU sino allo 0,38% per il cd.
“magazzino delle imprese edili”, al massimo per un triennio dall’ultimazione
dei lavori.
Il Provvedimento si trova ora
all’esame del Senato (3110 A/S) per la conversione in legge.
IVA per le locazioni di abitazioni
(Art.57, co.1, lett.a)
L’art.57 del D.L. 1/2012 riscrive
il n.8, dell’art.10, comma 1, del D.P.R. 633/1972, prevedendo l’imponibilità ad
IVA su opzione del locatore, da manifestare nell’atto d’affitto, nei seguenti
casi:
• locazioni di abitazioni, di
durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia
abitativa convenzionata (senza le condizioni vigenti sino al 23 gennaio 2012);
• locazioni di alloggi sociali,
come individuati dal D.M. 22 aprile 2008[1].
Ad entrambe le suddette tipologie
di locazione si applica l’aliquota IVA ridotta del 10% (ai sensi del nuovo
n.127-duodevicies nella tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972).
Nulla cambia, invece, per quanto
riguarda la locazione di fabbricati strumentali.
Con le modifiche introdotte, il
regime IVA delle locazioni di abitazioni può schematizzarsi nel seguente modo:
|
Disciplina IVA previgente |
Nuova Disciplina IVA |
locazioni effettuate dalle
imprese che hanno costruito l`abitazione per la vendita |
Esenti |
Esenti |
locazioni effettuate in
attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata |
IVA se la locazione e`
effettuata: • da imprese costruttrici/ ristrutturatrici; • entro 4 anni dal termine dei
lavori; • con contratti di durata non
inferiore a 4 anni |
IVA su opzione del locatore se
la locazione ha durata non inferiore a 4 anni |
locazioni di alloggi sociali |
Esenti |
IVA su opzione |
tutte le altre locazioni |
Esenti |
Esenti |
Come è evidente, le nuove
disposizioni estendono l’applicazione dell’IVA (su opzione) alle locazioni in
edilizia abitativa convenzionata e a quelle di alloggi sociali, a prescindere
dal fatto che il locatore sia impresa costruttrice (o ristrutturatrice),
ovvero immobiliare di gestione.
IVA per le cessioni di abitazioni
(Art.57, co.1, lett.b)
L’art.57 del D.L. 1/2012 riscrive
anche iI n.8-bis dell’art.10, comma 1, del D.P.R.
633/1972, prevedendo l’imponibilità ad IVA su opzione del cedente, da
manifestare nell’atto di vendita, nei seguenti casi:
•
cessioni di abitazioni locate, per almeno 4 anni, in attuazione di piani
di edilizia abitativa convenzionata (senza le condizioni vigenti sino al 23
gennaio 2012);
•
cessioni di alloggi sociali, come individuati dal D.M. 22 aprile 2008.
In sintesi, con le suddette
modifiche, il regime IVA delle cessioni di abitazioni può schematizzarsi nel
seguente modo:
|
Disciplina IVA previgente |
Nuova Disciplina IVA |
|
Cessioni effettuate da impresa
costruttrice/ristrutturatrice |
entro 5 anni dal termine dei
lavori |
IVA |
IVA |
oltre 5 anni dal termine dei
lavori |
Esenti |
Esenti |
|
Cessioni di abitazioni locate
in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata |
IVA se la cessione era
effettuata: • da imprese costruttrici/ ristrutturatrici; • per abitazioni locate entro 5
anni dal termine dei lavori; • con contratti di locazione di
durata non inferiore a 4 anni |
IVA su opzione se l`abitazione
e` stata locata per almeno 4 anni |
|
Cessioni di alloggi sociali |
Esenti |
IVA su opzione |
|
Tutte le altre cessioni |
Esenti |
Esenti |
Nessuna modifica è stata invece
apportata al regime IVA delle cessioni di fabbricati strumentali (es. uffici,
negozi, etc), per il quale continua ad operare quanto
previsto dall’art.10, co.1, n.8-ter, del D.P.R.
633/1972.
Separazione dell’attività (Art.57,
co.1)
L’art.57, co.
1 del D.L. 1/2012, integrando l’art.36, co.3 del
D.P.R. 633/1972, riconosce la possibilità per le imprese di separare
contabilmente e fiscalmente le operazioni di cessione di abitazioni esenti da
quelle imponibili ad IVA (facoltà finora riconosciuta alle sole operazioni di
locazione).
Tale meccanismo, che implica la
tenuta di una contabilità separata tra i 2 “settori” (esente e imponibile)
dell’attività, consente, in caso di cessione di abitazioni in esenzione (oltre
i 5 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione), di:
•
attenuare gli effetti negativi derivanti dalla rettifica della
detrazione IVA inizialmente operata in fase di costruzione dell’immobile,
•
eliminare completamente l’incidenza della cessione esente sul “pro-rata
generale”, ossia sul “complessivo” diritto alla detrazione IVA nel periodo
d’imposta in cui la stessa viene effettuata.
In base alla disciplina vigente,
infatti, la cessione del fabbricato abitativo, posta in essere dopo i 5 anni
dall’ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione, è esente da
IVA, con la conseguenza che l’impresa deve restituire l’IVA già detratta
durante la fase di costruzione dell’immobile (cd. “rettifica della detrazione”,
di cui all’art.19-bis2, del D.P.R. 633/1972) ed, in più, vede ridotto il suo
diritto generale alla detrazione dell’IVA nell’anno in cui effettua la vendita
esente (cd. “pro-rata generale” - art.19, comma 5 e dall’art.19-bis, del D.P.R.
633/1972)[2].
Con Il D.L. 1/2012, invece,
l’impresa ha ora la possibilità di separare le operazioni di cessioni di
abitazioni esenti da quelle imponibili, ai sensi dell’art.36, co.3, D.P.R. 633/1972, dandone comunicazione all’Agenzia
delle Entrate nella dichiarazione IVA relativa all’anno precedente (o nella
dichiarazione di inizio attività). L’opzione ha durata minima di 3 anni e
richiede necessariamente la tenuta di una contabilità separata, ognuna relativa
ai 2 “settori” (imponibile ed esente) dell’attività.
Una volta che è stata esercitata
l’opzione, l’impresa ha la possibilità di “trasferire” l’abitazione
dall’attività imponibile all’attività esente, mediante l’emissione di una vera
e propria fattura (intestata a se stessa), applicando la medesima disciplina
IVA prevista per le cessioni dall’art.10, n.8-bis, del D.P.R. 633/1972[3].
Pertanto, se il passaggio
dell’abitazione dall’attività imponibile a quella esente avviene prima della
scadenza del quinquennio dall’ultimazione dei lavori, l’operazione è
assoggettata ad IVA, per cui è necessario emettere una fattura (intestata alla
medesima impresa), con applicazione dell’aliquota IVA propria del bene (che, in
generale, sarà pari al 10% per le “abitazioni non di lusso”) sul “valore
normale” dello stesso[4].
In tale ipotesi, per la parte di
attività di “costruzione e vendita imponibile”, l’impresa avrà realizzato una
“cessione ad IVA”, senza alcuna conseguenza in termini di “rettifica della
detrazione”, nè di “pro-rata”. Resta fermo che l’IVA
applicata sulla cessione va regolarmente versata all’Erario (anche in
compensazione con l’eventuale IVA a credito).
Invece, per la parte di attività
di “vendita esente”, l’impresa sosterrà solo l’onere del 10% dell’IVA
(indetraibile) applicata sulla cessione, senza che sia dovuto altro al momento
della vera e propria cessione[5].
Diversamente, se il passaggio
dell’abitazione tra le 2 attività (da imponibile ad esente) avviene dopo i 5
anni dall’ultimazione dei lavori, l’operazione è esente da IVA, per cui è
necessario emettere una fattura (intestata alla medesima impresa) in esenzione
da imposta.
In tale ipotesi, per la parte di
attività di “costruzione e vendita imponibile”, l’impresa avrà realizzato una
“cessione esente ad IVA”, come tale soggetta alla “rettifica della detrazione”,
di cui all’art.19-bis2, del D.P.R. 633/1972 (restituzione dell’IVA detratta in
sede di costruzione), senza però che tale operazione vada ad incidere sul
“pro-rata generale”[6].
Come è evidente, in entrambe le
ipotesi (passaggio da attività imponibile a quella esente prima o dopo i 5 anni
dall’ultimazione dei lavori), l’impresa evita gli effetti negativi derivanti
dalla riduzione del diritto alla detraibilità dell’IVA relativa all’attività
esercitata, prevista in caso di effettuazione di operazioni esenti (cd.
“pro-rata generale”).
Viceversa, l’onere conseguente alla
“rettifica della detrazione” (restituzione dell’IVA detratta in sede di
costruzione dell’immobile) viene meno solo se il passaggio, da attività
imponibile ad attività esente, avviene prima dei 5 anni dall’ultimazione dei
lavori.
In ogni caso, si tratta di una
soluzione del tutto parziale delle problematiche evidenziate dall’ANCE nelle
competenti Sedi, che aumenta gli oneri amministrativi e gestionali delle
imprese e non garantisce comunque la neutralità dell’IVA, riconosciuta, in via
generale, per tutti gli altri settori industriali, che rimane in ogni caso
l’obiettivo primario cui tende l’azione dell’ANCE in sede di conversione del
provvedimento.
Riduzione dell’IMU per il
“magazzino” (Art.56)
In tema di IMU, introdotta dal
2012 dall’art.13 del D.L. 201/2011 (convertito con modifiche nella legge
214/2011), l’art.56, del D.L. 201/2012 riconosce ai Comuni la facoltà di
ridurre l’aliquota sino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dalle
imprese costruttrici alla vendita (cd. “magazzino delle imprese edili”).
La riduzione, ove prevista, è
riconosciuta per un periodo massimo di 3 anni dall’ultimazione dei lavori, a
condizione che:
-
permanga la destinazione alla vendita,
-
il fabbricato non sia locato.
Si ricorda, tuttavia, che
l’eventuale riduzione dell’aliquota per il “magazzino delle imprese edili” non
riduce, in ogni caso, la quota del gettito IMU destinata all’Erario, andando ad
incidere direttamente sulle entrate del Comune[7].
Stante l’attuale congiuntura
negativa del mercato e l’evidente criticità dell’incidenza dell’IMU sull”’invenduto”, si richiama l’attenzione di tutte le
Associazioni territoriali sulla necessità di intraprendere le più opportune
iniziative in sede locale, affinchè l’Amministrazione
comunale eserciti la facoltà introdotta dal Legislatore nazionale.
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[1] Il D.M. 22 aprile 2008
definisce, come alloggio sociale, l’unità immobiliare adibita ad uso
residenziale in locazione permanente, che svolge la funzione di ridurre il
disagio abitativo, nei confronti di coloro che non sono in grado di accedere
alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano, tra questi, anche gli
alloggi realizzati, o recuperati, da operatori pubblici o privati, con il
ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione
temporanea per almeno 8 anni ed anche alla proprietà.
[2] In tal senso, cfr. Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n.112/E del 28 marzo 2008.
[3] Ai sensi del medesimo art.36,
co.3, del D.P.R. 633/1972.
[4] Determinato ai sensi dell’art.14,
del D.P.R. 633/1972.
[5] La successiva cessione
dell’immobile a terzi avverrà in esenzione da IVA, con applicazione delle
imposte di registro, ipotecarie e catastali a carico dell’acquirente.
[6] Ai sensi dell’art.19-bis, co.2, del D.P.R. 633/1972, infatti, il passaggio di beni tra
attività separate non incide sul calcolo della percentuale di detrazione IVA
(cd. “pro-rata generale”).
[7]
Ai sensi dell’art.13, co.11, del D.L. 201/2011
(convertito, con modifiche, nella legge 214/2011), infatti, deve essere
comunque destinata all’Erario una quota pari al 50% dell’imposta calcolata
applicando l’aliquota ordinaria dello 0,76% su una base imponibile complessiva
di tutti gli immobili (esclusa quella relativa all’abitazione principale e ai
fabbricati rurali ad uso strumentale), al lordo di ogni detrazione o riduzione
di aliquote deliberata dai Comuni