OSSERVAZIONE
DELL'ANTITRUST SUI BANDI DI GARA
L'Antitrust
torna sulla materia degli appalti con un vero e proprio decalogo alle
amministrazioni. È il frutto di un lavoro di "analisi di numerosi bandi di
gara", dice un comunicato dell'Autorità.
La
segnalazione riguarda tutti gli appalti pubblici, comprese le forniture. A
questo proposito, il documento è stato inviato anche alle Asl e alle aziende
ospedaliere, che avevano avanzato non pochi quesiti.
Tre
le raccomandazioni che meritano di essere segnalate.
La
prima è il richiamo alle amministrazioni aggiudicatrici perché non deroghino
alla procedura della gara formale se non "eccezionalmente" e quando
sia "espressamente" previsto dalla normativa; pochi perciò gli spazi
per il ricorso alle trattative private.
Una
seconda raccomandazione concerne un'inutile e dannosa restrizione della
partecipazione alla gara che spesso le amministrazioni utilizzano: quella di
prevedere livelli di fatturato spropositati rispetto a quelli necessari.
Il
terzo richiamo dell'Autorità riguarda le spa miste costituite da enti locali.
Ancora una volta l'Antitrust boccia la prassi di estendere l'attività di queste
società: in questo modo si affidano direttamente - quindi senza confronti
competitivi - più attività di quanto non sia necessario sulla base dell'atto di
affidamento del servizio. Inoltre - dice l'Antitrust - qualora queste spa miste
si comportino come amministrazioni aggiudicatrici dovranno, a loro volta,
applicare la normativa sugli appalti pubblici. E quindi andare in gara.
Più
analiticamente, queste sono le raccomandazioni dell'Autorità garante per la
concorrenza e il mercato:
-
Derogare al ricorso alla gara solo in casi eccezionali.
-
Mettere in atto procedure concorsuali anche se non si svolge una gara formale.
-
Non ricomprendere nello stesso oggetto contrattuale posto a gara più attività
che da sole potrebbero costituire oggetto di appalto.
-
Non frazionare il progetto in singoli lotti al fine di evitare l'applicazione
delle direttive comunitarie o delle disposizioni nazionali.
-
Evitare le prescrizioni che abbiano per effetto quello di favorire alcuni
operatori a scapito di altri, come la richiesta di prodotti o marchi
particolari.
-
Non subordinare la partecipazione alle gare a un livello di fatturato sproporzionato
rispetto all'ammontare delle prestazioni in gara.
La
segnalazione dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato in materia
di appalti pubblici.(17-12-1999)
BANDI
DI GARA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
Articolo
(L. 287/90): 21-Attività di segnalazione
al Parlamento e al Governo
DATI
GENERALI: Rif: AS187
Decisione:
28/09/99
Invio:
17/12/99
PUBBLICAZIONE:
Bollettino n.: 48/99
SEGNALAZIONE/PARERE:
Mercato
interessato:
(V)
VARIA
Destinatari:
Presidenti
delle Regioni
Sindaci
Presidenti
delle Comunità Montane
Direttori
Generali delle Aziende Ospedaliere
Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie Locali
Testo
Segnalazione/Parere
Introduzione
L'articolo
21 legge 10 ottobre 1990, n. 287, "Norme per la tutela della concorrenza e
del mercato", assegna all'Autorità garante della concorrenza e del mercato
il potere di segnalare al Governo, al Parlamento o alle amministrazioni
pubbliche competenti le distorsioni della concorrenza originate da norme di
legge o di regolamento non giustificate da esigenze di carattere generale. In
tale contesto l'Autorità ha dedicato particolare attenzione al settore degli
appalti pubblici, anche in conseguenza dell'esplicita disposizione
dell'articolo 24 della legge n. 287/90 che richiedeva all'Autorità, entro
diciotto mesi dalla sua costituzione, di trasmettere al Presidente del
Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare
ai principi della concorrenza la normativa di tre settori, uno dei quali era
quello degli Appalti pubblici e concorrenza, Relazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, Roma, Luglio 1992, Attività di segnalazione n.1. . Gli
interventi dell'Autorità hanno perseguito l'obiettivo di assicurare il corretto
esercizio della discrezionalità amministrativa nell'attività di acquisto di
beni e di servizi da parte dell'Amministrazione, proponendo di adeguare i
meccanismi di selezione delle imprese ai principi della concorrenza. La nuova
normativa in materia di appalti di lavori - Leggi n. 109/1994, n. 216/1995 e n.
415/1998 - ha in gran parte ripreso i suggerimenti dell'Autorità.
Dal
punto di vista dell'applicazione della normativa da parte delle Amministrazioni
appaltanti, l'Autorità ha analizzato numerosi bandi di gara, verificando
l'esistenza di alcuni comportamenti e prassi in grado di determinare
distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, nonché
di incidere negativamente sui meccanismi di formazione della domanda pubblica.
Oltre
ad alcuni casi in cui si è constatato che l'Amministrazione non aveva fatto
ricorso a procedure ad evidenza pubblica là dove esse erano imposte dalla
legge, le numerose segnalazioni che sono pervenute all'Autorità hanno evidenziato
la diffusa presenza nei bandi di gara di criteri di selezione delle imprese
ingiustificatamente restrittivi. Per tali motivi, l'Autorità ha dedicato
particolare attenzione al controllo degli strumenti utilizzati dalle
amministrazioni aggiudicatrici per selezionare le imprese, condizionando il
loro accesso alle gare al possesso di determinati requisiti di idoneità tecnica
e di capacità economica e finanziaria.
Deroghe
al ricorso alla gara
Il
ricorso alla gara è derogabile nei soli casi eccezionalmente previsti ed
espressamente indicati dalla disciplina applicabile. Va rilevato comunque che,
anche nei rari casi in cui effettivamente la gara sia facoltativa, l'Autorità,
come peraltro stabilito dalla Commissione Europea33 Direttiva 93/36/CEE e direttiva
92/50/CEE. , auspica una più ampia utilizzazione di procedure concorsuali ad
evidenza pubblica, in quanto il periodico raffronto concorrenziale tra più
operatori garantisce il contribuente che la spesa pubblica risulta
effettivamente minimizzata, incentivando peraltro l'efficienza produttiva e
organizzativa delle imprese.
Per
quanto riguarda le forniture e i servizi, la normativa comunitaria e nazionale
prevede tra i principali criteri di deroga al ricorso alla gara, il
perseguimento di determinati obiettivi necessari alla realizzazione di un
preminente interesse pubblico (quali, ad esempio, quelli indicati nell'articolo
6 della direttiva 93/36/CEE e nell'articolo 11 della direttiva 92/50/CEE). Nel
caso dei lavori invece, la legge prevede che si possa fare ricorso alla
trattativa privata quando si tratta di ripristinare opere già esistenti, rese
inutilizzabili da eventi calamitosi, nel caso in cui l'urgenza del ripristino
renda impossibile l'utilizzazione di procedure di affidamento più trasparenti. Non
basta quindi invocare la presenza di un generico interesse pubblico per
giustificare la non applicabilità delle norme in materia di gare. Occorre che
tale interesse pubblico sia concreto e specifico e va altresì accertato che la
mancata applicazione delle norme rappresenti effettivamente l'unico strumento
disponibile (criterio della proporzionalità) al fine di raggiungere gli
obiettivi proposti.
Con
riferimento inoltre all'assegnazione degli appalti pubblici di servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, la ponderazione tra le
esigenze del rispetto del principio dell'intuitus personae, secondo il quale
l'incarico professionale viene affidato dall'ente locale sulla base di un
rapporto di fiducia, e quelle che impongono l'adozione di procedure ad evidenza
pubblica, va rivista alla luce di una concezione dell'interesse pubblico che
comprende il mercato concorrenziale quale valore da promuovere e da tutelare.
In tale prospettiva, le norme concernenti le procedure a evidenza pubblica
previste dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato (Regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regolamento di cui al Regio decreto 23
maggio 1924, n. 827) devono essere interpretate, integrate e attuate alla luce
delle recenti normative, alcune di stretta derivazione costituzionale, nelle
quali il perseguimento dell'interesse pubblico è anche identificabile con la
promozione di un mercato concorrenziale.
L'oggetto
della gara
La
definizione dell'oggetto della gara rappresenta l'aspetto principale del
contesto entro cui le imprese possono competere. In linea di principio la gara
deve essere bandita in relazione a una fornitura valutata nella sua interezza,
ossia espressa in funzione delle caratteristiche economiche e tecniche del bene
o del servizio richiesto. Tuttavia in alcuni casi le amministrazioni
aggiudicatrici ingiustificatamente allargano o restringono l'oggetto della gara
al fine di strumentalmente escludere alcune imprese a vantaggio di altre.
Per
esempio l'oggetto della gara può essere ampliato, includendo più attività che
esplicano, se prese singolarmente, una funzione specifica e autonoma. Pertanto
ciascuna potrebbe costituire un appalto a sé stante. Attraverso l'artificiale
allargamento dell'oggetto della gara le amministrazioni effettivamente
precludono l'accesso a determinate categorie di operatori, in particolare a
quelle che potrebbero profittevolmente realizzare solo una singola prestazione,
ma sono impedite, anche eventualmente dalla regolamentazione vigente, a
svolgere l'intero insieme delle prestazioni richieste. In alcuni settori per
fornire determinati beni o servizi sono richieste autorizzazioni specifiche che
non sono invece necessarie per svolgere altre attività; l'accorpamento in un
unico bando di beni e servizi caratterizzati da obblighi regolamentari diversi
determina l'esclusione automatica di tutte le imprese che non dispongono delle
autorizzazioni a svolgere una parte delle prestazioni richieste, ma che
sarebbero perfettamente in grado di svolgere altre prestazioni incluse nel
bando. Alternativamente le amministrazioni aggiudicatrici possono frazionare il
progetto soprattutto al fine di eludere l'applicazione della normativa
comunitaria, restringendo così le possibilità di partecipazione alla gara delle
imprese estere.
Inoltre
in relazione all'oggetto della gara le amministrazioni aggiudicatrici, invece
di individuare direttamente ed esplicitamente le caratteristiche specifiche del
prodotto, lo identificano molto frequentemente tramite il riferimento a una
marca, a un marchio, ovvero individuandone la qualità in relazione allo
specifico organismo che la certifica. La disciplina comunitaria prevede infatti
che, salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri
"vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di in determinato
appalto, di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata
fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare
procedimento e abbiano l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o
determinati prodotti". Si veda, in particolare, l'articolo 8, paragrafo 6,
della direttiva 93/36/CEE. . Al riguardo le disposizioni comunitarie e
nazionali prescrivono, in particolare, di accompagnare l'indicazione delle
specifiche tecniche con la menzione "o equivalente", ampliando
l'ambito della gara ai prodotti immediatamente sostituibili.
Sulla
base di queste considerazioni l'Autorità ritiene che le amministrazioni
aggiudicatrici debbano porre grande cura nel bandire le gare in maniera che il
loro oggetto sia compiutamente identificato da un punto di vista economico e
tecnico e che i prodotti siano identificati con riferimento alle
caratteristiche tecniche o economiche desiderate, senza per questo limitarlo a
una marca o a un brevetto specifico.
L'accesso
alle gare e la qualificazione delle imprese
I
requisiti di idoneità tecnica e di solidità economica e finanziaria richiesti
alle imprese ai fini della partecipazione alle gare d'appalto devono rispondere
a esigenze oggettive dell'amministrazione e, più in generale, ai principi di
ragionevolezza e di imparzialità che regolano il legittimo esercizio della
discrezionalità amministrativa. Tali requisiti debbono necessariamente essere
indicati nel bando di gara, in modo da consentirne un'adeguata e tempestiva
conoscenza da parte delle imprese interessate. Inoltre, essi debbono essere
fissati in modo tale da permettere comunque un efficace e corretto confronto
concorrenziale.
Nei
numerosi bandi di gara sottoposti all'attenzione dell'Autorità si è
frequentemente rilevata la presenza di criteri di preselezione eccessivamente
rigidi e non commisurati all'oggetto e all'effettivo valore della prestazione.
Si è osservato che tali criteri possono limitare ingiustificatamente la
partecipazione delle imprese alle gare e ostacolare l'accesso al mercato. A
giudizio dell'Autorità, l'adeguata tutela dell'interesse pubblico al corretto
adempimento degli obblighi contrattuali non può in alcun modo tradursi in
arbitrarie ed artificiose limitazioni del legittimo interesse delle imprese a
concorrere, in condizioni di effettiva parità, per l'aggiudicazione degli
appalti.
Nell'ambito
dei criteri di selezione delle imprese riscontrati nei bandi, il cui effetto
ultimo è quello di restringere ingiustificatamente le possibilità di partecipazione
alla gara, le fattispecie più ricorrenti riguardano l'adozione di prescrizioni
che hanno l'effetto di favorire alcuni operatori a scapito di altri sia
individuandoli direttamente che tramite il riferimento a soglie di fatturato
sproporzionate rispetto all'ammontare della gara stessa.
a)
Prescrizioni volte a favorire alcuni operatori a scapito di altri
Dall'analisi
di numerosi bandi di gara emerge la diffusa presenza di prescrizioni che hanno
l'effetto di favorire alcuni operatori, in maniera del tutto ingiustificata
rispetto all'oggetto del bando. Per esempio, molte amministrazioni
aggiudicatrici vincolano la partecipazione alle gare non già alle imprese che
abbiano dimostrato di avere esperienza nel mercato specifico, indipendentemente
cioè dalla natura proprietaria degli operatori a cui abbiano effettuato
commesse, ma alle sole imprese che già abbiano fornito all'amministrazione
prestazioni o svolto lavori analoghi a quelli oggetto della gara.
Tali
previsioni non sono certamente correlate alle effettive capacità tecniche dei
soggetti partecipanti, né idonee a selezionare la migliore offerta per lo
svolgimento dell'incarico. Al contrario, il loro effetto è quello di favorire
gli operatori localizzati in una certa area geografica e che già abbiano lavorato
per l'Amministrazione, escludendo ingiustificatamente numerose categorie di
imprese. Si tratta di clausole contrarie alla normativa comunitaria e nazionale
in materia di appalti. Essa infatti indica chiaramente che la valutazione della
capacità tecnica ed economica delle imprese deve essere effettuata in maniera
obiettiva e trasparente, senza introdurre favoritismi. Ad esempio,
relativamente alle opere pubbliche e con specifico riferimento agli incarichi
di progettazione, la legge prescrive l'adozione di criteri di selezione
conformi ai principi di trasparenza e di proporzionalità tra le modalità
procedurali ed il corrispettivo dell'incarico (articolo 17, comma 11 della
legge n. 109/1994, così come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 18
novembre 1998 n. 415). .
L'Autorità
auspica pertanto che le amministrazioni aggiudicatrici non vincolino la
partecipazione alla gara sulla base di una soglia di fatturato calcolata sul
solo mercato geografico di riferimento. Queste previsioni non identificano le
imprese in relazione alle loro effettive capacità tecniche ed economiche ed
escludono tutti gli operatori capaci di svolgere la prestazione richiesta sulla
base di esperienze acquisite su mercati geografici diversi.
b)
I requisiti di fatturato
In
alcune circostanze, subordinare la partecipazione alle gare al raggiungimento
di un certo livello di fatturato può risultare oltremodo gravoso e suscettibile
di ostacolare l'accesso al mercato. Si tratta soprattutto dei casi in cui il
livello di fatturato risulta sproporzionato rispetto all'ammontare della
prestazione oggetto della gara o in cui il fatturato di riferimento non è solo
quello relativo alla classe dei prodotti posti a gara, ma è limitato allo
specifico mercato geografico entro il quale viene realizzata la gara. L'effetto
preclusivo di tali criteri rischia di incidere in maniera ingiustificata sulle
opportunità delle imprese di minori dimensioni, degli operatori non presenti in
maniera significativa sul mercato nazionale e di quelli che non sono ancora
affermati sul mercato geografico rilevante, pur possedendo idonee referenze in
ordine alla propria solidità economica e finanziaria.
L'attribuzione
in ogni circostanza di un'efficacia escludente al mero criterio del fatturato
finisce per provocare un indebito allargamento del novero delle cause di
esclusione già tassativamente individuate dal legislatore. Al riguardo basti
osservare che l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992,
n. 358 (come modificato e integrato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
402, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CEE ), stabilisce
che "la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle
imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti
documenti:
a)
idonee dichiarazioni bancarie;
b)
bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c)
dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo
alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi
tre esercizi", precisando, nel successivo comma 2, che "le
amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al
comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono richiedere".
Tale disposizione consente dunque alle imprese di dimostrare la propria
capacità economico-finanziaria attraverso una pluralità di strumenti, senza che
nessuno di questi possa assumere valore preclusivo rispetto agli altri, tant'è
che la medesima norma consente alle imprese concorrenti di provare la propria
capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dall'amministrazione. In altri termini, l'articolo indica
una serie di criteri alternativi che possono essere utilizzati
dall'amministrazione appaltante per dimostrare l'idoneità degli operatori a
svolgere il servizio richiesto, ma che, in nessun modo possono essere
utilizzati per escludere dalla partecipazione alla gara le imprese, in tutte le
ipotesi in cui la capacità economica e finanziaria possa essere diversamente
dimostrata.
Va
rilevato al riguardo che per determinate forniture, ad esempio quelle relative
a prodotti come quelli farmaceutici in cui l'idoneità di un'impresa a fornirli
viene certificata da un complesso meccanismo autorizzatorio, il raggiungimento
di un certo livello di fatturato non può costituire un criterio vincolante per
l'aggiudicazione finale della fornitura o anche dalla semplice partecipazione
alla gara - Parere ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990 n.
287, relativo alle gare pubbliche per la fornitura di prodotti farmaceutici,
Bollettino n. 29/97, Serie Attività di segnalazione n. 11. Questa prassi è suscettibile di escludere
dal mercato le piccole imprese o quelle che si affacciano per la prima volta
sui mercati interessati dalle varie procedure di aggiudicazione, pur essendo
dotate di tutte le capacità tecniche ed economiche necessarie per garantire
l'Amministrazione del corretto assolvimento degli obblighi contrattuali.
In
ogni caso la proporzionalità nell'individuazione delle soglie di fatturato per
la partecipazione alle gare deve essere valutata anche in relazione al numero
degli anni per cui il raggiungimento di un certo livello di fatturato viene
richiesto. Pertanto, soprattutto per le prestazioni di minore complessità,
occorre evitare che l'individuazione del livello del fatturato e del numero di
anni nei quali esso viene raggiunto si traduca in discriminazioni nei confronti
degli operatori di minori dimensioni o degli operatori non presenti sui mercati
di riferimento, ma comunque in possesso delle capacità tecniche ed economiche
necessarie per partecipare alla gara. Inoltre, il fatturato non deve essere
utilizzato per escludere dalla partecipazione alla gara le imprese, in tutte le
ipotesi in cui la capacità economica e finanziaria possa essere diversamente
dimostrata.
Criteri
di selezione delle imprese e ricorso alla procedura ristretta
La
possibilità di ricorrere a sistemi di aggiudicazione che restringono il numero
dei partecipanti alle gare dovrebbe essere limitata ai soli casi in cui la
particolare natura delle prestazioni contrattuali (caratteristiche tecniche o
scientifiche richieste ovvero particolari requisiti artistici o estetici) renda
inopportuna una rigida separazione delle funzioni progettuali ed esecutive. In
queste circostanze la gara dovrebbe svolgersi sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, consentendo peraltro la
possibilità che in sede di gara vengano suggerite varianti al progetto o alla
prestazione richiesta, tali da migliorare in termini di efficienza e di qualità
il prodotto fornito.
I
raggruppamenti temporanei di imprese
Relativamente
ai raggruppamenti temporanei di imprese, l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato ha più volte affermato che i raggruppamenti temporanei di imprese
sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust
nella misura in cui consentono a imprese che operano in fasi differenziate di
una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui
individualmente non potrebbero partecipare. Se invece i raggruppamenti
temporanei d'impresa sono realizzati tra imprese che producono il medesimo bene
o servizio essi possono integrare una violazione della normativa a tutela della
concorrenza quando le singole imprese partecipanti avrebbero potuto
individualmente partecipare alla gara di appalto, in considerazione della loro
dimensione e della capacità produttiva disponibile.
In
ogni caso i bandi di aggiudicazione non possono prevedere che i requisiti
relativi alla capacità tecnica e finanziaria debbano essere soddisfatti dalle
singole imprese associate nel raggruppamento, anziché dal raggruppamento nel
suo complesso. Tale orientamento giurisprudenziale origina dalla considerazione
che l'effettivo partecipante alla gara è l'associazione temporanea di imprese e
non le singole imprese - Consiglio di Stato, sentenza del 20 maggio 1992, n.
422, in Foro Amministrativo, 1992, pag. 1106 - , conformemente alla finalità,
che il legislatore ha assegnato ai raggruppamenti temporanei di imprese, di
associare imprese tra loro indipendenti al fine di raggiungere una capacità
complessiva idonea alla partecipazione alla gara.
Nella
prospettiva della tutela della concorrenza, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato auspica che la previsione dei raggruppamenti
temporanei d'impresa sia limitata ai casi in cui essi siano effettivamente
necessari per aumentare, e non per ridurre, il numero dei partecipanti alla
gara.
Problematiche
legate alla gestione dei servizi pubblici locali attraverso le società miste di
cui all'articolo 22, della legge 8 giugno 1990, n. 142
Con
riferimento alle società miste di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8
giugno 1990, n. 14299 Modificato dall'articolo 17, comma 58 della legge 15
maggio 1997, n. 127. , in diverse occasioni è stato segnalato all'Autorità che
le società miste forniscono alle amministrazioni locali servizi ulteriori
rispetto a quelli di cui sono affidatarie dirette, senza che le amministrazioni
ricorrano alle prescritte procedure a evidenza pubblica. Alcune segnalazioni
hanno inoltre evidenziato per le società miste il mancato esperimento di
procedure concorsuali per l'acquisto di lavori, forniture e servizi necessari
all'attività di gestione.
Le
società miste, in virtù dell'affidamento diretto, operano di fatto in assenza
di ogni forma di concorrenza. Per tali motivi, è necessario limitare l'oggetto
sociale della società mista in modo da non consentire al soggetto affidatario
di svolgere al di fuori delle regole concorrenziali anche le attività
"terze", ossia attività che non costituiscono il nucleo essenziale
del servizio affidato e che potrebbero essere realizzate da altri operatori
scelti tramite procedure a evidenza pubblica. Occorre infatti evitare che
tramite l'istituzione di società miste, formalmente affidatarie del servizio
pubblico, ma di fatto caratterizzate da una vocazione polifunzionale, venga
favorita la diffusione di un potenziale strumento di elusione della disciplina
comunitaria e nazionale in materia di appalti.
Inoltre,
per quanto riguarda l'attività di acquisto di beni, servizi e lavori da parte
delle società miste, esse, quando svolgono prevalentemente attività non
commerciali e sono definibili come amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi
dell'articolo 1 della direttiva 92/50/CEE, nonché dell'articolo 1 della
direttiva 93/35/CEE e della direttiva 93/37/CEE, sono considerate
amministrazioni aggiudicatrici anche gli "organismi di diritto
pubblico", vale a dire i soggetti che
a)
sono stati istituiti "per soddisfare specificamente bisogni di interesse
generale aventi carattere non industriale o commerciale";
b)
sono dotati di personalità giuridica;
c)
svolgono attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti
locali, da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al
controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di
direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali
designati dallo Stato, da enti locali o da altri organismi di diritto pubblico
o , sono tenute all'applicazione delle normative comunitaria e nazionale in
materia di appalti pubblici. Se così non fosse, il ricorso ad ulteriori
affidamenti diretti a favore di società da esse controllate impedirebbe "a
cascata" il funzionamento di qualsiasi meccanismo di concorrenza nel
settore degli appalti pubblici.
Considerazioni
di sintesi
Al
fine di evitare che, in sede di definizione dei bandi di gara, i comportamenti
delle amministrazioni appaltanti contrastino con i principi in materia di
concorrenza sanciti dalla legge n. 287/90 occorre:
a)
derogare al ricorso alla gara nei soli casi eccezionalmente previsti ed
espressamente indicati dalla normativa. Anche nei casi in cui la gara sia
facoltativa, è auspicabile l'utilizzo di procedure concorsuali ad evidenza
pubblica, in quanto consente il periodico raffronto concorrenziale tra più operatori,
garantisce al contribuente che la spesa pubblica risulta effettivamente
minimizzata incentivando peraltro il perseguimento dell'efficienza produttiva
ed organizzativa delle imprese;
b)
non ricomprendere nell'oggetto della gara più attività che, prese singolarmente,
esplicano una funzione economica o tecnica e che quindi potrebbero da sole
costituire oggetto di appalto;
c)
non frazionare il progetto in singoli lotti al fine di eludere la disciplina
comunitaria sugli appalti pubblici se ciò comporta che alcuni di essi siano poi
sprovvisti di una propria funzione economica o tecnica;
d)
evitare le prescrizioni che abbiano l'effetto di favorire alcuni operatori a
scapito di altri e che non siano correlate alle effettive capacità tecniche dei
soggetti partecipanti, quali i riferimenti a determinati marchi di prodotti o
l'obbligo per le imprese partecipanti di avere già svolto per l'amministrazione
attività analoghe a quelle oggetto della gara;
e)
non subordinare la partecipazione alle gare al raggiungimento di un livello di
fatturato sproporzionato rispetto all'ammontare della prestazione oggetto della
gara oppure al raggiungimento di un fatturato calcolato sul solo mercato
geografico di riferimento;
f)
soprattutto per le prestazioni di minore complessità, evitare di richiedere il
raggiungimento di una determinata soglia di fatturato per un numero di anni
sproporzionato rispetto all'oggetto del contratto;
g)
che la previsione di raggruppamenti temporanei d'impresa sia limitata ai casi
in cui essi siano effettivamente necessari per aumentare, e non per ridurre, il
numero dei partecipanti alla gara;
h)
che nel caso dei raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito della
capacità tecnica ed economica venga soddisfatto dal raggruppamento nel suo
complesso e non dalle singole imprese associate;
i)
limitare l'oggetto sociale delle società miste di cui all'articolo 22 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, in modo tale da non consentire al soggetto
affidatario di svolgere al di fuori delle regole concorrenziali anche le
attività che non costituiscono il nucleo essenziale del servizio pubblico
affidato e che potrebbero essere realizzate da altri operatori scelti tramite
procedure ad evidenza pubblica;
l)
applicare la normativa sugli appalti pubblici per l'aggiudicazione degli
appalti di fornitura, lavori e servizi da parte delle società miste quando esse
siano definibili amministrazioni aggiudicatrici.