SICUREZZA SUL LAVORO - FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI E
DIRIGENTI - ACCORDO IN CONFERENZA STATO-REGIONI
La Conferenza
Stato-Regioni, nella riunione del 21 Dicembre 2011 ha approvato un accordo per
disciplinare le modalità per la formazione e l’aggiornamento in materia di
salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti e
ciò ai sensi del secondo comma dell’art. 37 del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.
Mentre per ciò che concerne
la formazione dei lavoratori i contenuti dell’accordo sono vincolanti, per
quanto concerne i preposti e i dirigenti l’applicazione dell’accordo è
facoltativa; cumunque, in caso di percorsi formativi
con diversi contenuti, sarà onere del datore di lavoro dimostrare di aver
fornito a preposti e dirigenti una formazione ‘’adeguata e specifica”.
La formazione oggetto
dell’accordo è distinta da quella specifica prevista in altre disposizioni nel
caso di mansioni particolari o di utilizzo di attrezzature particolari.
Premesso che la formazione
potrà avvenire sia in aula che sul luogo di lavoro, i datori di lavoro sono
tenuti ad organizzare i corsi di formazione previa richiesta di collaborazione
con gli organismi paritetici e potranno autonomamente tenere i corsi tenendo
conto delle indicazioni degli stessi organismi paritetici.
L’accordo si articola,
oltre alla premessa illustrata, in 12 punti e 2 allegati di cui si fornisce
sintesi.
- Punto 1. Requisiti dei
docenti.
In attesa delle norme
specifiche sui formatori per ora è richiesto che essi possiedano esperienza
almeno triennale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (quali
professionisti e/o docenti).
È considerata esperienza
professionale anche lo svolgimento, per almeno un triennio, dei compiti di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (anche da parte del
datore di lavoro).
- Punto 2.
Organizzazione della formazione
Per ciascun corso si dovrà
prevedere:
a) soggetto organizzatore
(che può essere anche il datore di lavoro);
b) responsabile del
progetto formativo (che può essere anche un docente);
c) nominativi dei docenti;
d) numero di partecipanti
massimo pari a 35;
e) registro delle presenze;
f) obbligo di frequenza del
90% delle ore;
g) tener conto delle
differenze di genere, età, provenienza e lingua dei discenti.
- Punto 3. Metodologia
di insegnamento
Si raccomanda il maggior
coinvolgimento dei discenti e si prevede la possibilità di utilizzare metodi di
formazione a distanza (e-Learning).
- Punto 4. Articolazione
del percorso formativo per i lavoratori
Sono previsti 2 moduli e se
ne forniscono i contenuti:
a) formazione generale (4
ore per tutti i settori);
b) formazione specifica (12
ore per i settori a rischio alto quali il settore delle costruzioni).
Sempre a proposito del
punto 4 si stabilisce, tra l’altro:
- che i lavoratori che non
frequentano i reparti produttivi possano frequentare il corso di formazione
specifica prevista per il rischio basso (4 ore);
- che, per il comparto
delle costruzioni, la formazione effettuata nell’ambito del progetto
strutturale ‘’16 ore-MICS’’ del Formedil
è pienamente rispondente a quanto previsto nell’accordo, sia per la formazione
generale che per quella specifica.
- Punto 5. Formazione
particolare aggiuntiva per i preposti
Oltre al corso per
lavoratori, i preposti dovranno frequentare un modulo aggiuntivo di 8 ore di
cui si definiscono i contenuti; si prevede una verifica finale di
apprendimento.
- Punto 6. Formazione
dei dirigenti
Tale formazione sostituisce
quella prevista per gli altri lavoratori ed è strutturata in 4 moduli
(giuridico, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e
valutazione dei rischi, comunicazione e consultazione dei lavoratori) di cui
sono forniti i contenuti e definita la durata minima complessiva in 16 ore, con
verifica finale di apprendimento.
Ad una prima lettura,
sembrerebbe che la formazione possa essere programmata (prima che al soggetto
siano affidati compiti dirigenziali) e completata entro 12 mesi dall’inizio
della formazione stessa. Su tale ultimo aspetto ci riserviamo di dare ulteriori
indicazioni.
- Punto 7. Attestati
Ribadito l’obbligo di
frequenza del 90% delle ore di formazione previste, nonchè
la verifica finale per i dirigenti e i preposti, si indicano i contenuti minimi
dell’attestato.
- Punto 8. Crediti
formativi
Stabilito che il modulo di
formazione generale per lavoratori e preposti costituisce credito formativo
permanente, si esaminano i casi di:
a) costituzione di nuovo
rapporto (o nuova utilizzazione, in caso di somministrazione);
- se non cambia il settore
produttivo sono riconosciute come credito formativo sia la formazione generale
che quella specifica;
- se cambia il settore
produttivo costituisce credito formativo solo la formazione generale.
In nota vengono fornite
indicazioni per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di
lavoro.
b) trasferimento,
cambiamento di mansioni, introduzione di nuove tecnologie, attrezzature,
sostanze pericolose; in tali casi si riconosce la formazione generale
pregressa;
c) formazione precedente
l’assunzione; in tal caso si riconosce la formazione generale pregressa.
Inoltre costituisce credito
formativo permanente la formazione aggiuntiva per i preposti (a meno di
modifiche nel rapporto di preposizione) e la formazione per i dirigenti.
- Punto 9. Aggiornamento
Per i lavoratori, i
preposti e i dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale della durata
minima di 6 ore di cui sono indicati i contenuti.
Non è compresa
nell’aggiornamento la formazione relativa al trasferimento di mansioni,
all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, prodotti pericolosi e
quella in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
- Punto 10. Disposizioni
transitorie
In sede di prima
applicazione, i preposti e i dirigenti hanno tempo 18 mesi dalla data di
pubblicazione dell’accordo per frequentare i rispettivi corsi di formazione.
Per il personale di nuova
assunzione il percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni
dall’assunzione.
Sono esentati dalla
frequenza ai corsi i lavoratori, i preposti e i dirigenti che abbiano
frequentato (entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo) corsi
eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro.
- Punto 11.
Riconoscimento delle formazione pregressa
Per ciò che riguarda
lavoratori e preposti, fermo restando l’obbligo di aggiornamento, sono esentati
dalla partecipazione al corso coloro che abbiano frequentato i corsi previsti
nei rispettivi contratti collettivi di lavoro.
L’obbligo di aggiornamento
per lavoratori e preposti che abbiano ricevuto la formazione da più di 5 anni
dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo.
Entro lo stesso termine
dovrà essere erogata la formazione aggiuntiva per i preposti (vedi punto 5).
Per ciò che concerne i
dirigenti, fermo restando l’obbligo di aggiornamento, sono esentati
dall’obbligo di frequentare i corsi coloro che alla data di pubblicazione
dell’accordo abbiano già ricevuto, dopo il 14 Agosto 2003, la formazione di cui
all’art. 3 del D.M. 16.01.1997 o abbiano frequentato il corso previsto dal
modulo A per responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione
(vedi accordo del 26.01.2006, pubblicato sulla G.U. del 14.02.2006, n. 37).