CONTRATTO DI NOLO A CALDO E
RESPONSABILITÀ SOLIDALE - INTERPELLO N. 2/2012
Il Ministero del Lavoro,
con nota n. 2 del 27 gennaio 2012, in risposta all’interpello in merito alla
corretta interpretazione dell’art. 35, co. 28, del
D.L. n. 223/2006, concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore e
degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei
contributi previdenziali e assicurativi, con riferimento alla tipologia
contrattuale del nolo a caldo eccedente il 2% dell’importo complessivo delle
prestazioni afidate, ha precisato quanto segue.
La disciplina della
responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell’appalto e non a
quella del nolo a caldo, sebbene non possa sottacersi un indirizzo
giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel
senso di un’estensione il più possibile ampia del regime solidaristico in
ragione di una maggiore tutela per i lavoratori interessati (il Ministero a tal
proposito ha segnalato la sentenza della Corte di Cassazione n. 620/2008 e la
sentenza del Tribunale di Bologna, 22 novembre 2009).
Evidente è, infatti, che il
contratto di nolo si configura, in mancanza di un esplicito riferimento
normativo, nell’ambito della disciplina civilistica della locazione e si
distingue in nolo a freddo (locazione del solo macchinario) e nolo a caldo
(prestazione anche da parte dell’addetto all’utilizzo del macchinario).
Il nolo a caldo si
distingue, inoltre, dall’appalto stante la mancanza di qualsiasi ingerenza
nell’attività produttiva e nell’organizzazione aziendale del noleggiatore.
Come noto, differisce poi,
l’art. 118 del Codice degli Appalti mette in evidenza i casi in cui, stante
l’esistenza di alcuni presupposti del nolo a caldo (il contratto sia superiore
al 2% del valore delle prestazioni affidate o a 100.000 euro e l’incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del
contratto da affidare), quest’ultimo è soggetto al regime autorizzatorio
del subappalto, ma rimane pur sempre distinto dal medesimo.
Alla luce di ciò, ha
concluso il Ministero, deve concludersi per una differenza sostanziale del nolo
rispetto al subappalto e in generale al contratto di appalto, cui
esclusivamente il regime della responsabilità solidale deve riferirsi
rischiando, in caso contrario, di allargare il meccanismo solidale, già ad oggi
eccessivamente oneroso per i soggetti, coinvolti negli appalti e per le
modalità di attuazione del medesimo, ad una platea indistinta di soggetti con tutte
le gravose conseguenze del caso.