Lavoratori extracomunitari - Decreto Legge  n. 201/2011

 

Tra le novità introdotte dal decreto legge n. 201/2011 vi è la modifica dell’articolo 5 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/98).

Il comma 3 dell’art. 40 del provvedimento novella infatti la disposizione citata introducendo il comma 9-bis il quale prevede che, decorsi inutilmente i 20 giorni per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, i lavoratori extracomunitari potranno soggiornare legalmente nel territorio nazionale e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa, fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza.

 

Per lo svolgimento dell’attività lavorativa è necessario che:

 

- la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno (sostituito da poco dal Modello UniLav) o l’istanza di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso o entro il termine dei sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

 

- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.

 

L’attività lavorativa è consentita fino alla eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza di diniego del permesso di soggiorno, che dovrà essere motivata e notificata anche al datore di lavoro.

 

Si rammenta che dal 15 novembre 2011 per l’assunzione di un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, i datori di lavoro non dovranno più compilare il ‘’modello Q’’ (da presentare in passato alle Prefetture e recante l’impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il ritorno dello straniero al paese di origine e l’indicazione dell’alloggio), ma adempiranno agli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione inviando il modello ‘’Unificato Lav’’ nei tempi previsti dalla legge n. 296/2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione (cfr. Not. n. 1/2012).

 

Da ultimo si segnala che il medesimo Ministero del Lavoro ha diramato la circolare n. 113 dell’11 gennaio 2012, con cui fornisce ulteriori chiarimenti riguardo alle implementazioni adottate nel Modello Unilav, utilizzato per effettuare le comunicazioni obbligatorie di assunzione anche dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Il dicastero evidenzia, in particolare, che con l’invio telematico del Modello Unilav al competente Centro per l’impiego sono da considerarsi assolti gli impegni relativi alle spese di ritorno del lavoratore straniero nel Paese di provenienza e alla sistemazione alloggiativa indicati nel modello ‘’Q’’ finora in uso.

Pertanto, ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, sarà richiesta unicamente la sussistenza di copia del nuovo Modello Unilav e non più copia del modello ‘’Q’’ e della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico Immigrazione.