Lavoratori extracomunitari - Decreto Legge n. 201/2011
Tra le novità introdotte
dal decreto legge n. 201/2011 vi è la modifica dell’articolo 5 del Testo Unico
sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/98).
Il comma 3 dell’art. 40 del
provvedimento novella infatti la disposizione citata introducendo il comma
9-bis il quale prevede che, decorsi inutilmente i 20 giorni per il rilascio o
il rinnovo del permesso di soggiorno, i lavoratori extracomunitari potranno
soggiornare legalmente nel territorio nazionale e svolgere temporaneamente
l’attività lavorativa, fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di
pubblica sicurezza.
Per lo svolgimento
dell’attività lavorativa è necessario che:
- la richiesta del rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno
(sostituito da poco dal Modello UniLav) o l’istanza
di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso o entro il
termine dei sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata rilasciata dal
competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza
di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.
L’attività lavorativa è
consentita fino alla eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica
sicurezza di diniego del permesso di soggiorno, che dovrà essere motivata e
notificata anche al datore di lavoro.
Si rammenta che dal 15
novembre 2011 per l’assunzione di un lavoratore non comunitario regolarmente
soggiornante in Italia, i datori di lavoro non dovranno più compilare il
‘’modello Q’’ (da presentare in passato alle Prefetture e recante l’impegno del
datore di lavoro al pagamento delle spese per il ritorno dello straniero al paese
di origine e l’indicazione dell’alloggio), ma adempiranno agli obblighi
previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico
sull’Immigrazione inviando il modello ‘’Unificato Lav’’
nei tempi previsti dalla legge n. 296/2006, ovvero entro le ore 24 del giorno
antecedente all’assunzione (cfr. Not. n. 1/2012).
Da ultimo si segnala che il
medesimo Ministero del Lavoro ha diramato la circolare n. 113 dell’11 gennaio
2012, con cui fornisce ulteriori chiarimenti riguardo alle implementazioni
adottate nel Modello Unilav, utilizzato per
effettuare le comunicazioni obbligatorie di assunzione anche dei lavoratori
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Il dicastero evidenzia, in
particolare, che con l’invio telematico del Modello Unilav
al competente Centro per l’impiego sono da considerarsi assolti gli impegni
relativi alle spese di ritorno del lavoratore straniero nel Paese di
provenienza e alla sistemazione alloggiativa indicati
nel modello ‘’Q’’ finora in uso.
Pertanto, ai fini del rilascio/rinnovo
del permesso di soggiorno, sarà richiesta unicamente la sussistenza di copia
del nuovo Modello Unilav e non più copia del modello
‘’Q’’ e della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello
Unico Immigrazione.