DURC - NON AUTOCERTIFICABILITA’ - stazione appaltante OBBLIGATA A richiedere il durc nel caso di APPALTI pubblici - NOTA MINISTERO DEL LAVORO INPS E INAIL

 

Non è possibile sostituire il Durc con una autocertificazione. E’ questa, in sintesi, la rispossta fornita dal Ministero del LAvoro e da Inps e Inail con due distinte note.

Il Ministero del Lavoro, con nota del 16 gennaio 2012, ha dato risposta ai quesiti formulati dall’Ance  con i quali si chiedevano chiarimenti in ordine alla non autocertificabilità del Durc, a seguito di alcune notizie apparse anche sugli organi di stampa.

Nella nota il dicastero ha ribadito che la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non costituisce una certificazione dell’effettuazione di una mera somma a titolo di contribuzione (come si intende dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) ma è un’attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

Pertanto, con l’introduzione dell’art. 15 della L. n. 183/2011, il legislatore ha ribadito esclusivamente una modalità di acquisizione del Durc da parte della Pubblica Amministrazione (modalità tra l’altro già espressa nell’art. 16-bis comma 10 della L. n. 2/2009), senza intaccare il principio già in passato espresso secondo il quale le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, che non insiste evidentemente su fatti, su status, tantomeno su qualità personali.

L’art. 44bis, inoltre, avrebbe precisato, secondo il dicastero, che nel procedere al controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva ai sensi dell’art. 71, la Pubblica Amministrazione può acquisire un Durc, non autocertificabile, dal soggetto interessato i cui contenuti potranno essere vagliati dall’amministrazione con le stesse modalità previste per l’autocertificazione (ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).

Successivamente Inps e Inail, con una nota congiunta del 26 gennaio 2012, hanno recepito, con alcune precisazioni, quanto contenuto nella circolare del Ministero del Lavoro del 16 gennaio, con riferimento alla non autocertificabilità del Durc, stante una diversa interpretazione effettuata da alcune amministrazioni provinciali in merito alla norma di cui all’art. 15 della L. n. 183/2011.

Oltre a ribadire il noto principio della non autocertificabilità del Durc, in quanto le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, gli Istituti hanno confermato la non applicabilità a tale Documento della normativa sull’autocertificazione e, in particolare, dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui: ‘’sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e apposta, a pena di nullità, la dicitura: ‘’il presente certificato non può essere prodotto agli organi della p.a. o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Essendo l’interesse del legislatore, nell’introduzione della norma dell’art. 15 della L. n. 183/2011, esclusivamente quello di riconfermare l’acquisizione d’ufficio del Durc da parte della Pubblica Amministrazione, rimane fermo che solo nei casi in cui la legge preveda espressamente la presentazione di un Durc da parte dei privati, i contenuti dello stesso potranno essere vagliati dalla Pubblica Amministrazione con le medesime modalità previste per la verifica delle autocertificazioni (es. art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).

Con la nota gli Istituti comunicano inoltre che, nei casi di appalti pubblici, a partire dal 13 febbraio prossimo la richiesta di Durc potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti, rimanendo la facoltà per le imprese di verificare, attraverso lo sportello unico previdenziale, l’avvenuta richiesta.