DURC - NON AUTOCERTIFICABILITA’ - stazione appaltante
OBBLIGATA A richiedere il durc nel caso di APPALTI
pubblici - NOTA MINISTERO DEL LAVORO INPS E INAIL
Non è possibile sostituire
il Durc con una autocertificazione. E’ questa, in
sintesi, la rispossta fornita dal Ministero del LAvoro e da Inps e Inail con due distinte note.
Il Ministero del Lavoro,
con nota del 16 gennaio 2012, ha dato risposta ai quesiti formulati
dall’Ance con i quali si chiedevano
chiarimenti in ordine alla non autocertificabilità
del Durc, a seguito di alcune notizie apparse anche
sugli organi di stampa.
Nella nota il dicastero ha
ribadito che la certificazione relativa al regolare versamento della
contribuzione obbligatoria, non costituisce una certificazione
dell’effettuazione di una mera somma a titolo di contribuzione (come si intende
dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) ma è un’attestazione dell’Istituto
previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà
aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile
derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche,
contrattuali e previdenziali.
Pertanto, con
l’introduzione dell’art. 15 della L. n. 183/2011, il legislatore ha ribadito
esclusivamente una modalità di acquisizione del Durc
da parte della Pubblica Amministrazione (modalità tra l’altro già espressa
nell’art. 16-bis comma 10 della L. n. 2/2009), senza intaccare il principio già
in passato espresso secondo il quale le valutazioni effettuate da un Organismo
tecnico non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, che non insiste
evidentemente nè su fatti, nè
su status, nè tantomeno su qualità personali.
L’art. 44bis, inoltre,
avrebbe precisato, secondo il dicastero, che nel procedere al controllo delle
informazioni relative alla regolarità contributiva ai sensi dell’art. 71, la
Pubblica Amministrazione può acquisire un Durc, non
autocertificabile, dal soggetto interessato i cui contenuti potranno essere
vagliati dall’amministrazione con le stesse modalità previste per
l’autocertificazione (ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).
Successivamente Inps e
Inail, con una nota congiunta del 26 gennaio 2012, hanno recepito, con alcune
precisazioni, quanto contenuto nella circolare del Ministero del Lavoro del 16
gennaio, con riferimento alla non autocertificabilità
del Durc, stante una diversa interpretazione
effettuata da alcune amministrazioni provinciali in merito alla norma di cui
all’art. 15 della L. n. 183/2011.
Oltre a ribadire il noto
principio della non autocertificabilità del Durc, in quanto le valutazioni effettuate da un Organismo
tecnico non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, gli Istituti
hanno confermato la non applicabilità a tale Documento della normativa
sull’autocertificazione e, in particolare, dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000
secondo cui: ‘’sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e
apposta, a pena di nullità, la dicitura: ‘’il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della p.a. o ai privati gestori di pubblici
servizi”.
Essendo l’interesse del
legislatore, nell’introduzione della norma dell’art. 15 della L. n. 183/2011,
esclusivamente quello di riconfermare l’acquisizione d’ufficio del Durc da parte della Pubblica Amministrazione, rimane fermo
che solo nei casi in cui la legge preveda espressamente la presentazione di un Durc da parte dei privati, i contenuti dello stesso
potranno essere vagliati dalla Pubblica Amministrazione con le medesime
modalità previste per la verifica delle autocertificazioni (es. art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).
Con la nota gli Istituti
comunicano inoltre che, nei casi di appalti pubblici, a partire dal 13 febbraio
prossimo la richiesta di Durc potrà essere effettuata
esclusivamente dalle stazioni appaltanti, rimanendo la facoltà per le imprese
di verificare, attraverso lo sportello unico previdenziale, l’avvenuta
richiesta.