APPRENDISTATO - PART-TIME - LICENZIAMENTI - CHIARIMENTI
DEL MINISTERO DEL LAVORO
Si rende noto che il 20
gennaio 2012 sono state pubblicate, su Italia Oggi, le risposte fornite dal
Ministero del Lavoro ai quesiti degli esperti del quotidiano medesimo,
nell’ambito del Videoforum 2012, tenutosi il 18
gennaio 2012, che si trasmettono in allegato.
Il Direttore Generale per
le Attività Ispettive del Ministero del lavoro Paolo Pennesi è intervenuto per
sanare alcuni dubbi emersi durante il Forum in materia di apprendistato, part- time, contratti di inserimento e licenziamento.
Apprendistato
Con riferimento alla
disciplina dell’apprendistato, da ultimo modificato dalla c.d. Legge di
Stabilità 2012 (L. n. 183/2011), i quesiti sottoposti al rappresentante del Dicastero
hanno riguardato, in particolar modo, l’agevolazione contributiva prevista al
comma 1 dell’art. 22 della suddetta legge che, con l’obiettivo di favorire
l’inserimento lavorativo dei giovani, consente ai datori di lavoro che hanno un
numero di dipendenti pari o inferiore a nove, di fruire di uno sgravio
contributivo del 100%, per un periodo di tre anni, per tutti i contratti di
apprendistato, a prescindere dalla durata, stipulati a decorrere dal 1° gennaio
2012 e fino al 31 dicembre 2016.
A tal proposito, il
Dicastero ha chiarito che, per l’ottenimento del beneficio contributivo in
questione, rileva la data di assunzione e, pertanto, anche a seguito del
superamento del limite previsto di 9 lavoratori, il datore di lavoro non
perderà la possibilità di fruire della decontribuzione totale.
Resta fermo quindi che
‘’quello che va visto nella logica dei benefici contributivi è il momento
genetico del rapportò’.
È stato inoltre chiarito
che l’agevolazione suddetta riguarda tutti i tipi di apprendistato, non
sussistendo ragionevoli motivi di esclusione di talune forme del contratto
medesimo.
Per ciò che concerne il
computo del limite dei nove lavoratori, è stato precisato che occorre riferirsi
ai criteri generali di quantificazione dei limiti dimensionali delle imprese,
escludendo dal calcolo gli apprendisti, i contratti di inserimento e di
reinserimento e considerando i contratti a tempo parziale in proporzione
all’orario di lavoro concordato tra le parti, nonchè
le prestazioni del semestre per i lavoratori intermittenti.
Relativamente alle
sanzioni, in caso di violazioni sulla formazione è stato chiesto al Direttore
generale per l’attività ispettiva di chiarire la posizione del datore di lavoro
in caso di ‘’carenza di formazione pubblicà’.
A tal riguardo, è stato
precisato che le responsabilità per la mancata erogazione della formazione
pubblica, che dovrà essere prevista dal sistema formativo regionale, non potrà
essere totalmente ascrivibile al datore di lavoro.
Nell’eventualità in cui la
contrattazione collettiva abbia demandato al datore di lavoro anche la
previsione di tale tipologia di formazione, sarà egli stesso ad attivarsi in
caso di assenza di formazione pubblica e ne sarà pertanto responsabile;
viceversa, in assenza di delega e in mancanza di attivazione da parte delle
regioni, il datore di lavoro non avrà alcun tipo di responsabilità.
Sempre in tema di
formazione, è stato precisato che è possibile un’oscillazione o una
diversificazione delle ore di formazione previste annualmente, mentre risulta
particolarmente rischiosa la concentrazione della formazione alla fine del
rapporto di lavoro, in quanto potrebbero sorgere problemi in sede di verifiche
e controlli.
Altro punto su cui è
intervenuto il Ministero ha riguardato la possibilità, nel caso di riassunzione
di un apprendista il cui rapporto sia stato risolto precedentemente con lo
stesso datore di lavoro, di poter sommare più punti del periodo di
apprendistato ove non siano trascorsi più di 12 mesi.
Tale possibilità, prevista
dalla L. n. 25/1995 e non ripresa dal T. U. dell’apprendistato, D.Lgs. n. 167/2011, sarà pertanto conseguibile solo
attraverso una delega della contrattazione collettiva che dovrà altresì
stabilire in che modo considerare i precedenti rapporti.
Part-time
Con riferimento ai contratti
di lavoro a part-time, il Dicastero ha chiarito che pur non essendo più
prevista la convalida della trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo
parziale, è comunque preferibile, ove possibile, la comunicazione dell’avvenuta
trasformazione mediante il sistema Unilav, così come
indicato da alcune circolari ministeriali.
Relativamente alla
possibilità di variare alcune clausole del contratto, come ad esempio la
collocazione temporale della prestazione di lavoro, nei casi in cui è previsto
un rimando a quanto disposto dal Ccnl che, però,
nulla prevede al riguardo, il Ministero ha risposto che sarà possibile
intervenire senza alcun problema, così come per i nuovi contratti per i quali
tale materia è ora rimessa alle parti.
Inserimento
Altro tema sul quale il
Ministero è stato chiamato ad intervenire è stato il contratto di inserimento
per le donne, così come modificato dalla Legge di stabilità 2012.
Al tal proposito, è stato
chiarito che laddove sussistano delle condizioni di svantaggio diverse da quelle
espressamente previste per tale tipologia di contratto, come ad esempio uno
stato di disoccupazione superiore ai 2 anni, sarà possibile usufruire delle
agevolazioni previste per tale fattispecie ( L. n. 407/90) ma non quelle
relative al contratto di inserimento.
Licenziamento
In materia di
licenziamenti, è stato esaminato il caso di licenziamento di un lavoratore che,
raggiunto il requisito pensionistico, abbia deciso di continuare a lavorare.
Poichè continuare a lavorare fino
a 70 anni è un diritto del lavoratore, così come previsto dal Decreto legge
201/11 (Decreto Monti), per poter operare il licenziamento di tale lavoratore
dovrà sussistere o una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento,
non potendo pertanto intervenire un recesso ad nutum
non motivato.
Con riferimento alla
suddetta fattispecie, la tutela prevista dall’art. 18 della L. n.300/70
(statuto dei lavoratori), è applicabile alle aziende con più di 15 dipendenti,
mentre per gli altri si applica il principio indennitario
della Legge n. 604/1966.