IRPEF CONGUAGLIO DI FINE ANNO
2011
Per le operazioni di
conguaglio fiscale relative all’anno 2011, che devono essere effettuate entro
il 28 febbraio 2012, si dovrà tenere conto, tra l’altro, di quanto previsto
dalla Legge n. 122/2010 che ha confermato anche per l’anno 2011 un regime di
tassazione agevolata degli incrementi di produttività (cfr. suppl. n.1 al Not. n. 3/2011). Tale particolare regime, che consiste
nell’applicazione di una imposta sostitutiva del 10%, trova applicazione, fino
al limite di 6.000 euro lordi, per i soli lavoratori dipendenti del settore
privato che nel 2010 hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a
40.000 euro.
Si rammenta, in via
generale, che:
a) il sostituito potrà
richiedere al sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di
lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta doveva
essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio 2012 e deve essere supportata
dalla consegna delle certificazioni uniche rilasciate dagli altri soggetti
eroganti. E’ il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle
operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate
dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Premio inizio attività in edilizia). La Cassa
Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i dipendenti percettori
di tali somme.
b) Le operazioni di
conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2012. Tali operazioni
dovranno tener conto delle somme e dei valori corrisposti fino al 31 dicembre
2011, ovvero al 12 gennaio 2012. Il risultato delle predette operazioni,
peraltro, inciderà sulle somme erogate nel mese in cui il conguaglio è
effettuato.
c) Le operazioni di
conguaglio comportano per il sostituto la necessità di:
- determinare l’ammontare
complessivo per l’anno 2011 delle somme e dei valori fiscalmente imponibili,
secondo le disposizioni di cui all’art. 51 Tuir, che
il sostituto ha corrisposto nell’anno 2011, comprendendo, previa richiesta del
dipendente, gli eventuali altri redditi come precisato al punto a). A tal fine
si rammenta che si dovrà sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili
trattenuti direttamente dallo stesso che non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente ex art. 51, comma 2, lett. h) Tuir
(ad esempio gli assegni periodici corrisposti al coniuge e direttamente
trattenuti dal datore di lavoro);
- applicare all’imponibile
fiscale, come sopra precisato, le aliquote Irpef per scaglioni di reddito,
determinando l’imposta lorda dovuta;
- determinare l’imposta
netta dovuta, sottraendo da quella lorda l’importo delle detrazioni spettanti
al sostituito;
- determinare l’addizionale
regionale e quella comunale all’Irpef;
- effettuare le operazioni
di conguaglio, raffrontando le ritenute fiscali operate in corso d’anno con la
complessiva ritenuta fiscale annua come sopra calcolata.
d) Le modalità sopra
riportate trovano applicazione anche con riferimento ai redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente derivanti da collaborazione coordinata e lavoro a
progetto.
Di seguito si richiamano
alcuni aspetti concernenti le predette operazioni.
1) DETERMINAZIONE
DELL’IMPONIBILE FISCALE
A proposito della
determinazione dell’imponibile fiscale si segnala che:
a) I contributi
complessivamente versati, sia la quota a carico del datore di lavoro che quella
a carico del lavoratore alle forme di previdenza complementare (ad es. PREVEDI
per gli impiegati e gli operai del settore edile) sono deducibili per un importo
complessivamente non superiore ad euro 5.164,57.
b) E’ confermato anche per
l’anno 2011 che i contributi versati al Fasi o ad altri enti e casse aventi
esclusivamente fini assistenziali fino al limite di 3.615,20 euro sono
deducibili.
c) Non concorrono alla
formazione dell’imponibile fiscale su cui applicare le aliquote Irpef per
scaglioni, le somme percepite dal lavoratore dipendente in attuazione di quanto
previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate
a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o
agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del
miglioramento della competitività aziendale (cfr. suppl. n.1 al Not. n 3/2011).
Infatti, ricorrendone i
requisiti, le somme erogate per uno dei titoli sopra richiamati e fino al
limite di 6.000 euro lordi sono sottoposte ad una imposta sostitutiva pari al
10% in luogo della tassazione Irpef ordinaria e delle addizionali regionali e
comunali. Tale limite di 6.000 euro è da considerarsi al lordo della stessa
imposta sostitutiva del 10%. Se il lavoratore percepisce, sempre per i titoli
sopra visti, somme superiori a 6.000 euro lordi, la quota eccedente tale limite
sconterà le imposte secondo il regime ordinario e non quello del 10%.
L’importo di 6.000 euro è
da intendersi come limite complessivo alla cui determinazione concorrono tutte
le voci retributive sopra menzionate. Inoltre tale limite non può essere
superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro.
Tale beneficio trova
applicazione con esclusivo riferimento ai dipendenti del settore privato
titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2010, a
40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2010 alla medesima imposta
sostitutiva del 10% applicata nel 2010 stesso. Se il sostituto d’imposta tenuto
ad applicare l’imposta sostitutiva nel 2011 non è lo stesso che ha rilasciato
la certificazione unica dei redditi per il 2010, il beneficiario attesta per
iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo
anno 2010.
L’Agenzia delle Entrate e
il Ministero del Lavoro con circolare congiunta n. 3E/2011 hanno chiarito che
il datore di lavoro deve attestare nel CUD che le somme (così come per gli anni
2008 - 2010, secondo la prassi della Agenzia delle Entrate e del Ministero del
Lavoro qui richiamata) sono correlate a incrementi di produttività, qualità,
redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati
riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro
elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
L’Agenzia delle Entrate e
il Ministero del Lavoro con circolare 19/E del 10 maggio 2011 hanno precisato
inoltre che le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula
dell’accordo o contratto collettivo non possono essere soggette all’imposta
sostitutiva, anche quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le
somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011.
Pertanto, per quanto
riguarda le imprese iscritte presso la Cassa Edile di Brescia, l’accordo
stipulato in data 24 marzo 2011 (cfr. suppl. n. 1 al Not.
n. 3/2011) permette di assoggettare gli emolumenti in parola a partire dal mese
di marzo 2011.
Infine, qualora tali
requisiti non siano verificati (ad esempio per superamento del limite di
reddito di euro 40.000 ovvero per il superamento del tetto massimo di euro
6.000 dell’importo massimo agevolabile) tali somme, o almeno la parte eccedente
il limite di euro 6.000, vanno sottoposte a tassazione separata, ai sensi
dell’art. 17, comma 1, lett. b del Tuir, e pertanto
l’imposta è determinata applicando alle somme percepite l’aliquota media del
biennio 2009-2010.
d) Con riguardo alle somme
e ai valori erogati nel 2011 concorrono alla formazione del reddito di lavoro
dipendente, per l’intero importo:
- le erogazioni liberali
non superiori nel periodo d’imposta a 258,23 euro concesse in occasione di
festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;
- i sussidi occasionali
concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente.
Peraltro, tali erogazioni
liberali se sono erogate in natura (e dunque sotto forma di beni o servizi o di
buoni rappresentativi degli stessi) non concorrono alla determinazione del
reddito di lavoro dipendente se di importo non superiore, nel periodo
d’imposta, a 258,23 euro, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir.
L’esclusione dal reddito
opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, fermo restando
che se il valore in questione è superiore a detto limite, il complessivo valore
delle liberalità concorre interamente a formare il reddito.
Qualora invece tali
liberalità siano erogate in denaro concorrono interamente alla formazione del
reddito di lavoro dipendente (cfr. da ultimo Not. n.
11/2008).
e) Per l’anno 2011 sono
confermate, secondo le risultanze contabili determinate dalla CAPE, le quote
imponibili ai fini Irpef del contributo dovuto alla stessa (cfr. suppl. n. 4 al
Not. 11/2000) e cioè:
- operai 0,35%
- impiegati iscritti 0,30%
Di dette quote si dovrà
tenere conto, oltre che per le operazioni di conguaglio fiscale 2011. Per le retribuzioni
che verranno erogate dal 1° gennaio 2012 invece sono in vigore nuove quote
imponibili.
g) Sono oneri deducibili,
cioè elementi posti in diminuzione del reddito imponibile ai fini delle imposte
sui redditi, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di
quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Si ribadisce che è
consentita la deducibilità del solo assegno diretto al mantenimento del
coniuge, e non dell’assegno pagato al coniuge per il mantenimento dei figli. La
quota erogata per il mantenimento dei figli dà, invece, diritto all’ex coniuge
erogante alle detrazioni per figli a carico.
2) SCAGLIONI DI REDDITO E RELATIVE ALIQUOTE DI
IMPOSTA
Anche per il 2011 le
aliquote d’imposta ed i relativi scaglioni di reddito sono quelli fissati con
decorrenza 1° gennaio 2007, come riportato ogni mese nella apposita tabella
pubblicata sul Notiziario del Collegio.
3) DETRAZIONI
Circa le tipologie e le
modalità di calcolo delle detrazioni si rinvia agli schemi pubblicati su ogni
numero del Notiziario del Collegio. Di seguito si evidenziano alcuni punti di
particolare interesse.
a) detrazioni per carichi
di famiglia
Ai sensi della Legge
Finanziaria 2008 e come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n.
15/2008, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi famigliari è
necessario che il lavoratore, ogni anno, presenti al datore di lavoro una
specifica dichiarazione di spettanza delle detrazioni in parola, indicando
anche il codice fiscale dei soggetti per i quali beneficia delle detrazioni. La
dichiarazione presentata per un periodo di imposta non trova applicazione per
il periodo successivo.
Le detrazioni per carichi
di famiglia competono, ricorrendone i requisiti, per:
a) il coniuge a carico non
legalmente ed effettivamente separato;
b) i figli, compresi i
figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
c) ogni altra persona
indicata nell’art. 433 cod. civ., convivente con il contribuente o percipiente
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Tali detrazioni sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in
cui sono cessate le condizioni richieste (dunque competono per l’intero mese
iniziale o finale, anche se la condizione insorge o cessa nel corso del mese).
Si rammenta che per la
vivenza a carico è necessario che i familiari possiedano un reddito complessivo
non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili di cui all’art.
10 Tuir. Tale limite di reddito è riferito all’intero
periodo d’imposta ed è irrilevante il momento in cui è prodotto nel corso
dell’anno.
- Detrazioni per figli a
carico
E’ prevista, come regola
generale la ripartizione al 50% della detrazione spettante tra i genitori.
Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata
al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. Non è ammesso
alcun altro tipo di ripartizione.
Se i genitori sono
legalmente ed effettivamente separati, o il matrimonio è stato annullato,
sciolto o ne sono cessati gli effetti civili, la detrazione spetta interamente,
in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di affidamento
congiunto o condiviso, la detrazione deve essere ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in
caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, per limiti di
reddito non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, la detrazione
stessa è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo
tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo
pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al
50% della detrazione stessa.
Ove uno dei coniugi sia
fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione per i figli a carico compete a
tale ultimo coniuge (ossia quello che ha a carico l’altro) per l’intero
importo.
Viene confermata, per il
caso di mancanza del coniuge, la regola del subentro del primo figlio nella
detrazione prevista per il coniuge, se più conveniente. Come in passatosi
verifica l’ipotesi di mancanza del coniuge nei seguenti casi:
- se l’altro genitore manca
o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o, se
coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. A tal
fine si rammenta che la “mancanza del coniuge” si ha solo nel caso di decesso
dell’altro genitore, o qualora l’altro genitore naturale non abbia riconosciuto
i figli (oltre che nel caso di figli adottivi o di affidati o affiliati del
solo contribuente), mentre non c’è “mancanza” nel caso in cui il genitore
manchi perché separato o divorziato;
- se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato
o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
- Ulteriore detrazione per
genitori con almeno quattro figli a carico
A differenza delle normali
detrazioni per carichi di famiglia, l’ulteriore detrazione in commento trova
applicazione nell’intera misura anche se la condizione richiesta dalla norma
(esistenza di almeno quattro figli a carico) sussiste solo per una parte
dell’anno.
Tale detrazione si aggiunge
alle detrazioni per figli a carico ordinariamente spettanti, pertanto è
fruibile soltanto se risultano applicabili le normali detrazioni per familiari
a carico.
- Detrazioni per carichi di
famiglia a favore di lavoratori extracomunitari residenti in Italia
Secondo quanto precisato
dall’Agenzia delle Entrate la disciplina del riconoscimento delle detrazioni
per figli a carico di lavoratori extracomunitari varia a seconda che:
a) i figli siano residenti
in Italia.
In tal caso il legame
familiare può essere documentato dalla certificazione dello stato di famiglia
rilasciato dagli Uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione dei figli
stessi nelle anagrafi della popolazione;
b) i figli siano residenti
all’estero.
In tal caso la
documentazione attestante lo status di familiare a carico deve,
alternativamente, essere costituita da:
- documentazione originale
prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua
italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;
- documentazione con
apposizione dell’Apostille, per i soggetti
provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5
ottobre 1961;
- documentazione
validamente formulata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi
vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal
consolato italiano del Paese d’origine.
L’Agenzia delle Entrate,
con circolare n. 15/2008, ha precisato che:
- la richiesta di
detrazione per gli anni successivi a quello in cui è stata presentata tale
documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione del lavoratore che
confermi il perdurare di tale situazione. Solo nel caso in cui i dati
certificati debbano essere aggiornati, il lavoratore dovrà produrre una nuova
documentazione avente le caratteristiche sopra rammentate;
- l’obbligo di
comunicazione del codice fiscale dei familiari a carico non ammette eccezioni
ed è condizione cui resta subordinato il riconoscimento delle detrazioni
relative.
Pertanto, anche i
lavoratori extracomunitari residenti in Italia, se intendono chiederne
l’attribuzione per i familiari residenti all’estero, devono comunicare
annualmente al datore di lavoro il relativo codice fiscale.
Il codice fiscale va
richiesto agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, che provvederanno al
rilascio previo esame della documentazione attestante la parentela.
b) Altre detrazioni (spese
di produzione del reddito)
Tali detrazioni invece sono
rapportate al periodo di lavoro nell’anno. Ad esempio nel caso di rapporto di
lavoro di durata di 306 giornate, dal 1° marzo al 31 dicembre, al fine di
determinare la detrazione spettante si dovrà rapportare il risultato finale a
306 : 365.
ADDIZIONALE REGIONALE
ALL’IRPEF
In occasione delle
operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se antecedente, il
datore di lavoro deve calcolare e versare l’addizionale regionale all’Irpef
dovuta dal dipendente.
Si ricorda che la base
imponibile delle addizionali è quella stessa determinata per il calcolo
dell’Irpef. Si rammenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le
addizionali in parola sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta
l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Circa le modalità cui i
sostituti si devono attenere per effettuare la trattenuta ed il versamento
delle ritenute in oggetto, dovute sui redditi da lavoro dipendente, si rinvia
alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 3 al Not. n. 12/99 e Not. n. 2/2000).
Peraltro si ricorda che
l’importo dell’addizionale determinato all’atto delle operazioni di conguaglio
di fine anno deve essere trattenuto in un numero massimo di 11 rate nei periodi
di paga successivi a quello in cui incide l’operazione di conguaglio stessa e
non oltre il periodo di paga del mese di novembre 2012, da versare entro il 16
dicembre 2012. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’importo
dell’addizionale deve essere trattenuto in un’unica soluzione.
L’addizionale regionale è
dovuta alla Regione in cui il lavoratore ha il domicilio fiscale alla data di
compimento delle operazioni di conguaglio, e quindi, in linea generale, alla
data del 31 dicembre dell’anno cui l’addizionale si riferisce.
La tabella delle aliquote
in vigore per i redditi conseguiti nell’anno 2011 per la Regione Lombardia è
pubblicata sul Notiziario mensile.
Nell’occasione si rammenta
che che sul BURL Regione Lombardia, Supplemento n. 52
del 29 dicembre 2011 è stata pubblicata la L.R.
28/12/2011, n. 23 con la quale sono state stabilite le nuove aliquote ed i
relativi scaglioni dell’addizionale regionale all’IRPEF per gli anni 2011 e
2012.
Per l’anno 2011:
1. fino a Euro 10.329,14 =
1,23%
2. oltre Euro 10.329,14
fino a Euro 15.493,71 = 1,23%
3. oltre Euro 15.493,71
fino a Euro 30.987,41 = 1,63%
4. oltre Euro 30.987,41
fino a Euro 69.721,68 = 1,73%
5. oltre Euro 69.721,68 =
1,73%
Per l’anno 2012:
1. fino a Euro 15.000,00 =
1,23%
2. oltre Euro 15.000,00
fino a Euro 28.000,00 = 1,58%
3. oltre Euro 28.000,00
fino a Euro 55.000,00 = 1,73%
4. oltre Euro 55.000,00
fino a Euro 75.000,00 = 1,73%
5. oltre Euro 75.000,00 =
1,73%
Il versamento
dell’addizionale da effettuarsi tramite mod. F24, dovrà essere contraddistinto
dal codice tributo 3802: “Addizionale regionale all’I.R.PE.F.
- Sostituto d’imposta”. Dovrà essere indicato l’anno di riferimento nella forma
“AAAA” nonché il codice della Regione (per la Lombardia codice 10).
ADDIZIONALE COMUNALE
ALL’IRPEF
Con la legge 296/2006 è
stato previsto un nuovo metodo di versamento dell’addizionale comunale
all’Irpef. Tale nuovo metodo si basa sul sistema dell’acconto e del saldo (cfr.
suppl. n.1 al Not. n. 2/2007).
Il saldo dell’addizionale
dovuta è determinato in occasione del conguaglio di fine anno ed è trattenuto e
versato in massimo undici rate a partire dal mese successivo a quello di
effettuazione del conguaglio stesso e comunque non oltre il mese di novembre e
dunque con versamento entro il mese di dicembre 2012. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro in corso d’anno il saldo va determinato e versato in
un’unica soluzione.
Per quanto attiene la
determinazione della base imponibile, vale quanto sopra specificato per
l’addizionale regionale.
La ritenuta relativa
all’addizionale comunale deve essere effettuata dal sostituto di imposta
relativamente ai dipendenti che hanno domicilio fiscale nei Comuni che hanno
deliberato in materia. Sul sito internet del Ministero delle Finanze,
www.finanze.gov.it selezionando nella sezione “Aree Tematiche” la voce
“Fiscalità locale” “Addizionale comunale all’Irpef”, è pubblicato l’elenco dei
comuni che hanno adottato tale addizionale. Circa le modalità di versamento si
sottolinea che le stesse sono state modificate con decreto Ministeriale 5
ottobre 2007. Secondo tali nuove disposizioni, con decorrenza 1°gennaio 2008,
l’addizionale comunale all’Irpef deve essere versata direttamente ai comuni
interessati. Operativamente i sostituti di imposta dovranno effettuare il
versamento dell’addizionale all’Irpef specificando sul Mod. F24 quanto dovuto a
ciascun Comune. La compilazione del modello in parola andrà eseguita come
segue:
- indicazione del codice
tributo:
cod. 3847 per l’acconto;
cod. 3848 per il saldo;
- indicazione codice
catastale del Comune da associare al codice tributo. Il codice catastale è
disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si segnala cha il Comune di
Brescia, con apposita delibera dello scorso 27 giugno 2011, ha istituito
l’addizionale comunale con le seguenti aliquote:
- per l’anno 2011: aliquota
dello 0,20%
- per l’anno 2012: aliquota
dello 0,40%.