LIBRO UNICO - DIFFERIMENTO TERMINE DI COMPILAZIONE - LEGGE N. 214/2011 - DECRETO “SALVA ITALIA”

 

In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, l’art. 40 della Legge n. 214/2011, al comma 4, modifica il comma 3 dell’art. 39 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nel testo novellato dal suddetto art. 40, il comma 3 dispone ora che la compilazione del Libro Unico del Lavoro deve avvenire entro la fine del mese successivo e non più entro il giorno 16 del mese successivo.