TRASPORTI - CALENDARIO DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI PER IL 2000
Con
Decreto 30 novembre 1999 (registrato dalla Corte dei Conti il 16 dicembre 1999)
in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministro dei lavori
pubblici ha definito il calendario, per l'anno 2000, dei giorni vietati alla
circolazione dei veicoli con massa complessiva massima autorizzata superiore a
7,5 t.
Rispetto
agli anni passati non si segnalano particolari novità e pertanto la
circolazione sarà vietata nei seguenti giorni:
Per
i veicoli classificati mezzi d'opera, per i veicoli eccezionali e per i
trasporti eccezionali il divieto alla circolazione è integrato con i seguenti
ulteriori periodi:
Tali
integrazioni non si applicano nel caso in cui il veicolo mezzo d'opera circoli
nei limiti di massa legali indicati all'art. 62 del codice della strada.
La
circolazione nei periodi vietati dei veicoli classificati mezzi d'opera e per
trasporti eccezionali potrà essere autorizzata dal Prefetto, previo parere
degli enti proprietari delle strade o concessionari, "esclusivamente per
esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili".
Si
riporta di seguito il testo del Decreto ministeriale in esame.
VISTO
l'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTE
le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di attuazione e di
esecuzione del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
CONSIDERATO
che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza
nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si
rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei
veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
CONSIDERATO
che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione
dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei
veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4,
del Nuovo Codice della strada;
Art.
1
1.
Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed
ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari
giorni dell'anno 2000 di seguito elencati:
a)
tutte le domeniche dei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre
e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
b)
tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre,
dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
c)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e)
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 aprile;
f)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 22 aprile;
g)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 24 aprile;
h)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
i)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 29 aprile;
j)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° maggio;
k)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 24 giugno;
l)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° luglio;
m)dalle
ore 7,00 alle ore 24,00 dell' 8 luglio;
n)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 luglio;
o)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 22 luglio;
p)
dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 28 luglio;
q)
dalle ore 7,00 del 29 luglio alle ore 7,00 del 30 luglio;
r)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 5 agosto;
s)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 12 agosto;
t)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
u)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 19 agosto;
v)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 26 agosto;
w)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 settembre;
x)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 9 settembre;
y)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1 novembre;
z)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
aa)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre.
ab)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
2.
Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel
caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al
comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa
del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con
la tara dello stesso.
Art.
2
1.
Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto
è posticipato di ore quattro.
2.
Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è
anticipato di ore due.
3.
Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti
di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano,
Rivalta Scrivia, Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto
Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci
destinate, tramite gli stessi, all'estero . Detti veicoli devono essere muniti
di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione
delle merci.
4.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la
rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione
attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di
inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore
due.
5.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati
esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi,
sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio
nazionale.
Art.
3
1.
Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i
complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a)
adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che
trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco,
Protezione civile, etc.);
b)
militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c)
utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti
di servizio;
d)
delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio
Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni
comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti
di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e)
appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste
Italiane, purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema
"Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di
apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera;
f)
del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni
di servizio;
g)
adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati
alla distribuzione e consumo;
h)
adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in
manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle
quarantotto ore;
i)
adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che
trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l)
adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili
destinati alla marina mercantile, purchè muniti di idonea documentazione;
m)
adibiti esclusivamente al trasporto di:
m1)
giornali, quotidiani e periodici;
m2)
prodotti per uso medico;
m3)
latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè,
in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al
caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di
altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza
pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul
retro;
n)
classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose,
che circolano su strade non statali;
o)
costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p)
adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari.
Art.
4
1.
Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione
prefettizia:
a)i
veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi, carni
e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o
provenienti dall'estero, latticini freschi, derivati del latte freschi, sementi
vive e altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori
climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto
necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di
deposito o vendita;
b)
i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati
al trasporto di cose, che circolano su strade statali;
c)
i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed
urgenza.
2.
I veicoli di cui ai punti a) e c) del precedente comma autorizzati alla
circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera "a"
minuscola
di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
Art.
5
1.
Per i veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla
Prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1
dell'art. 4, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a.l'arco
temporale di validità, non superiore a tre mesi o, solo per le necessità
connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente
alle stesse, che in ogni caso deve essere indicato;
b.la
targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le
targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;
c.le
località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle
situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una
provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la
circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d.il
prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
e.la
specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei
prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in modo
ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di
colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m.
2.
Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell'art.
4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter
circolare, alla Prefettura della
provincia
interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà
indicato:
a)
l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di
produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno
solare;
b)
le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con
l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o
semiportato, autorizzati a circolare;
c)
l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali
strade sulle quali permanga il divieto.
3.
Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, nel caso in
cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello
stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia
dei prodotti trasportati, è
ammessa
la facoltà, da parte della Prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed
in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa,
mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta
inoltrata da parte del soggetto interessato.
Art.
6
1.
Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile,
di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le
necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e
generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul
quale sarà indicato:
a)
il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione
alla lunghezza del percorso da effettuare;
b)
la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in
relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;
c)
le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle
situazioni di traffico;
d)
il prodotto oggetto del trasporto;
e)
la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto
di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli
indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 5,
comma 1, punto e).
2.
Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), in via
sperimentale, per l'anno 2000 e limitatamente ai veicoli utilizzati per lo
svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di
attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso
soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa
tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture, ove non sussistono
motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale
non superiore a tre mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni
giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli
autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.
Art.
7
1.
L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere
rilasciata anche dalla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la
Ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del
trasporto. In tal caso la Prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio
il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio
preventivo benestare.
2.
Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla
circolazione può essere presentata alla Prefettura della provincia di confine,
dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal
destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli
interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Sigg.
Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi
di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le
località di confine.
3.
Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di
confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti
dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site in
prossimità della frontiera.
Art.
8
1.
Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei
divieti di circolazione, di cui all'art. 1, è integrato con i seguenti
ulteriori periodi: dal 23 giugno al 10 settembre compresi, dalle ore 18.00 di
ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva; dal 3 al 18 giugno e dal
16 al 24 settembre compresi, dalle ore 16.00 di ogni sabato alle ore 24.00
della domenica successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli
eccezionali "mezzi d'opera" che circolano nei limiti di massa complessiva
a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli
fissati dall'art. 62 del D. Lg.vo 30.4.92, n. 285.
Art.
9
1.
Il calendario di cui all'art. 1, così come integrato dall'art. 8, non si
applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a)
adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che
trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco,
Protezione civile, etc.);
b)
militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c)
utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti
di servizio;
d)
delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio
Nettezza Urbana" nonché quelli che per conto delle amministrazioni
comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti
di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e)
appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste
Italiane, purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema
"Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di
apposita documentazione rilasciata
dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera;
f)
del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni
di servizio;
g)
adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati
alla distribuzione e consumo;
h)
macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano
su strade non statali.
Art.
10
1.
Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le Prefetture
possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli
enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito,
esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili,
secondo le stesse modalità già fissate agli artt. 5, 6 e 7.
2.
Il suddetto assenso può essere richiesto dagli interessati e rilasciato dagli
enti proprietari e concessionari delle strade contestualmente
all'autorizzazione alla circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 o
dell'art. 104 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
Art.
11
1.
Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di
cui all'articolo 168, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa
complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati
all'art. 1, dal 2 giugno al 24 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni
venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.
2.
Per tali trasporti non sono ammesse au0torizzazioni prefettizie alla
circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella
IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del
testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga
nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi
temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza
della circolazione stradale.
3.
In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate
autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la
realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi
di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile,
sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la
lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
Dette
autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni
limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano
costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli.
Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le
modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto
delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale.
Dovranno
essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la
massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla
deroga.
Art.
12
1.
Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli
che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si
verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del
trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa; ai
veicoli a temperatura controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto
e che sono stati autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto
di prodotti deperibili.
Art.
13
1.
Le Prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della
strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a
darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché
ad ogni altro ente od associazione interessati.