MODELLO
DI CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2011 - CONSEGNA 28
FEBBRAIO 2012
Con il provvedimento 16 gennaio 2012 del direttore
dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato, con le relative istruzioni, il
nuovo schema di certificazione unica (CUD 2011) riguardante l'attestazione da
parte dei datori di lavoro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
corrisposti nell'anno 2011, delle indennità di fine rapporto e delle relative
anticipazioni, delle ritenute d'acconto operate, delle deduzioni e delle
detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla
contribuzione versata e/o dovuta all'Inps.
Termini
di consegna
La certificazione deve essere rilasciata in duplice copia
al dipendente entro il termine del 28 febbraio 2012, ovvero entro 12 giorni
dalla richiesta del lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Al
dipendente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che
può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le
istruzioni (Allegato 1 Informazioni per il contribuente).
Modalità
generali di compilazione
Lo schema di certificazione CUD 2012 può essere utilizzato
anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2011, fino
all'approvazione di una nuova certificazione. Qualora il sostituto d'imposta
abbia già provveduto a consegnare al sostituito la certificazione unica, a
seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro
avvenuta nell'anno 2011, i dati previsti nello schema CUD 2012, e non presenti
nella certificazione già consegnata, devono essere contenuti in una
certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da
rilasciare sempre entro il 28 febbraio 2012.
Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente
nelle annotazioni sono riportate nella tabella B allegata alle istruzioni,
distinte per codice. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare
nelle annotazioni la descrizione riportata nella citata tabella. Resta fermo
l’utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra
informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.
L'indicazione del numero telefonico deve essere preceduta
dalla lettera "T", mentre quella del numero di fax dalla lettera
"F".
Di seguito si riepilogano le modalità di compilazione dei
principali punti di interesse del CUD 2012.
Obbligo
di ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili
dall`Agenzia delle Entrate
Si rammenta
che è terminata la fase sperimentale dell'invio del flusso telematico del
risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4). Dalla dichiarazione del 2012
entra a la procedura del flusso telematico che prevede l’obbligo per i
sostituti d’imposta della ricezione in via telematica tramite l’Agenzia delle entrate
dei 730-4 dei dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un
professionista abilitato. La ricezione dei dati può essere attuata direttamente
presso la sede telematica del sostituto d’imposta, se questi è abilitato alla
trasmissione telematica, oppure tramite un intermediario.
I sostituti
non in possesso di abilitazione telematica devono inviare, entro il 31 marzo
2012, all’Agenzia
delle entrate l’apposita comunicazione per indicare l’indirizzo telematico
dell’intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4.
La
comunicazione deve essere inviata anche dai sostituti utenti Fisconline o Entratel per
indicare il proprio indirizzo telematico o quello dell’intermediario che
intendono delegare. Nella casella “codice sede”, il sostituto di imposta che,
per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di
dipendenti, può indicare per ciascuna gestione un codice identificativo.
Tale codice,
autonomamente determinato dal sostituto è costituito esclusivamente da valori numerici
compresi tra il valore 001 ed il valore 999. Il predetto codice, riportato nel
730-4 messo a disposizione del sostituto, costituisce elemento identificativo
della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni
di conguaglio.
Dati
generali (Parte A)
E' necessario indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre
2011 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché
il domicilio fiscale al 1° gennaio 2012 solo se diversi dal domicilio fiscale
al 1° gennaio 2011, che invece va sempre riportato.
Il punto 8 deve essere compilato nel caso di
lavoratori che abbiano aderito ad un fondo di previdenza complementare e/o
individuale anche al fine del riconoscimento della deduzione per contributi e/o
premi versati in sede di dichiarazione dei redditi.
Per i lavoratori del settore edile che si sono iscritti a
Prevedi, nel punto 8, dovrà essere indicato il codice "1". Nel caso
di lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (data di
entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005) dovrà
essere riportato il codice "3".
Qualora nel corso dell’anno si siano verificate in capo al
lavoratore più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà
dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione
con il relativo codice e riportare nel punto 8 il codice alfabetico
convenzionale “A”.
Nel punto 9
va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare
effettuata successivamente al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005) relativamente ai lavoratori di prima
occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Familiari a carico
Nella certificazione è prevista l’indicazione dei dati
relativi ai familiari che nel 2011 sono stati fiscalmente a carico del
lavoratore ai fini della corretta verifica dell’attribuzione delle detrazioni.
Nelle annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere
indicato: il grado di parentela (indicando “C” per coniuge, “F1” per primo
figlio, “F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per
figlio portatore di handicap), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico,
figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il
figlio ha avuto un’età inferiore ai tre anni), percentuale di detrazione
spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose.
Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per
coniuge a carico per l’intero anno, indicare come percentuale di detrazione
spettante la lettera “C”. Se tale detrazione non spetta per l’intero anno,
occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia
la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.
Dati
fiscali (Parte B)
Nel punto 1
deve essere indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di
quelli a questi assimilati (tra cui rientrano anche le collaborazioni a
progetto) per i quali è possibile fruire della detrazione per redditi da lavoro
dipendente e assimilati.
In tale punto devono essere indicati i citati redditi al
netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 Tuir,
che andranno indicati nei punti 127 e 120, al netto dei contributi alla
previdenza complementare, che andranno indicati nel punto 120, al netto,
infine, dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a
formare il reddito.
Qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà di
chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro
dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati:
l’ammontare complessivo dei redditi percepiti, le ritenute operate e le
detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono
altresì evidenziati ai successivi punti 204 e 205.
Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH)
deve essere, inoltre, indicato l’importo delle eventuali erogazioni liberali in
natura nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del
rapporto indipendentemente dal loro ammontare. Si rammenta che dal 29 maggio
2008 le erogazioni in denaro anche se di importo inferiore a 258,23 euro
concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, mentre non vi
concorrono, nel limite di 258,23, se si tratta di erogazioni in natura.
Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti 1 e 2,
nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita distinta indicazione di
ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e
continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo,
specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o
indeterminato.
Nel punto 3
va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di
lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione per redditi da
lavoro dipendente e assimilati. Si ricorda che per l’anno 2011 i giorni utili
sono al massimo 365. Nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione
del periodo di lavoro qualora questo sia di durata inferiore all’anno (data
inizio e data fine).
Nel punto 5
va indicato l’importo delle ritenute Irpef risultante dalle operazioni di
conguaglio effettuate dal sostituto d’imposta.
Nel punto 6 va indicato l’ammontare
dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta.
Nel punto 10 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente
trattenuta a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2011 comprensivo di
quello eventualmente indicato nel punto 17.
Nel punto 11
va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuto a saldo per il
periodo d’imposta 2011.
Nel punto 13
va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta a titolo
d’acconto per il periodo d’imposta 2012.
Ovviamente i punti 10, 11 e 13 non devono essere compilati
con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto
l’applicazione dell’addizionale.
Gli importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono
determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l’obbligo per il
sostituto d’imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo
d’imposta successivo, ovvero in un’unica soluzione in caso di cessazione del
rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AL) devono
contenere l’informazione che gli importi indicati nei punti 6, 10 e 11 sono
stati interamente trattenuti. In caso di cessazione di rapporto di lavoro è
necessario effettuare il calcolo dell’addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell’anno. In particolare andrà indicato
al punto 10 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente
trattenuta dal sostituto a titolo d’acconto; al punto 11 l’importo
dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a
titolo di saldo. Si precisa che in questo caso il punto 13 non dovrà essere
compilato.
Qualora invece, l’ammontare dovuto a titolo di addizionale
comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all’acconto certificato
nel CUD rilasciato per il periodo d’imposta precedente, il sostituto d’imposta
indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale
effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente
restituito.
Al punto 101
va indicata l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote Irpef per
scaglioni di reddito alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2.
Nel punto 102
va indicato l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per
coniuge e familiari a carico.
Nei punti da 103 a
104 vanno riportate le indicazioni relative alla detrazione per
famiglie numerose (per genitori con almeno quattro figli a carico).
Nel punto 107 va indicato l’importo della
detrazione per lavoro dipendente. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo
determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno (inizio o
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno), limitatamente ai
redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione
minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto al
percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per
l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata
attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro
datore di lavoro e risulti effettivamente spettante. In tale ultima ipotesi si
ritiene che nel punto 133 vada indicato il codice B (casi particolari) e ne
vada fatta menzione nelle annotazioni con il codice ZZ.
Qualora, infine, il percipiente abbia comunicato l’ammontare
di altri redditi al sostituto d’imposta, quest’ultimo ne deve tenere conto ai
fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro
dipendente e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando
distintamente l’importo del reddito dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze, se ricompreso nell’ammontare comunicato.
Nel punto 113 va indicato il totale
complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 102, 103, 107, 108, 109 e
118. Nel caso in cui per incapienza dell’imposta
lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato
l’importo teoricamente spettante nei punti 102, 107 e 108, nel presente punto
andrà indicato l’importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in
relazione all’imposta lorda del percipiente.
Nei punti da 120 a 125 vanno
indicati i dati relativi alla previdenza complementare.
In particolare, va indicato:
Nel punto 120 l’importo dei contributi e premi
(diversi dal TFR) versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2. Si rammenta che, dal
periodo di imposta 2009, i contributi complessivamente versati alla previdenza
complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro, sono deducibili dal
reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57.
Nel punto 121 l’importo dei contributi e premi
non escluso dai citati punti 1 e 2 ad esempio perché eccedente il limite di
euro 5.164,57, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir.
Nel punto 122, da compilare solo per i lavoratori di prima
occupazione successiva al 1 gennaio 2007, va indicato l’importo complessivo dei
contributi (a carico lavoratore e a carico datore di lavoro) versati nell'anno.
Nel punto 123,
da compilare solo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1°
gennaio 2007, va indicato l’importo complessivo dei contributi (a carico
lavoratore e a carico datore di lavoro) versati nell'anno e negli anni
precedenti limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari.
I punti 122 e 123 vanno compilati anche se per il lavoratore
di prima occupazione nel punto 8 della parte A è stato indicato un valore
diverso da 3.
Nel punto 125
va indicato l’intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a
carico. Nelle annotazioni (cod. AS) dovrà essere fornita distinta indicazione
dell’ammontare dei premi e contributi indicati nel punto 125 rispetto ai quali
il dipendente ha chiesto al sostituto d’imposta il riconoscimento della
deduzione. Di tale ultimo importo occorrerà inoltre specificare la quota parte
ricompresa nel punto 120 e quella ricompresa nel punto 121.
Nel punto 129
vanno indicati i contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale (ad esempio al FASI). Per quanto attiene la contribuzione versata
alla Cassa Edile di Brescia si rammenta che la somma relativa alle prestazioni
di carattere sanitario, da indicare nel punto 129, per gli operai è pari alla
misura dell'1,75% per il periodo da gennaio a febbraio 2011 e 1,858% fino a
dicembre 2011 dell'imponibile Cassa Edile. Per gli impiegati iscritti la misura
è pari allo 0,10% dell'imponibile Cassa Edile.
Si rammenta che tali contributi versati dal datore di lavoro
o dal lavoratore non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente nel
limite di euro 3.615,20 annui.
Nei punti da
251 a 255 vanno
indicati gli importi relativi alle somme erogate per l'incremento della
produttività (tra cui rientra anche l'E.E.T.) ai
sensi del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.
126/2008.
In particolare nel punto 251 va indicata la quota della somma
erogata per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e per premi di
produttività fino a 6.000 euro, al netto delle trattenute previdenziali
obbligatorie.
Nel punto 251, inoltre, devono essere indicati:
- l’intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la
sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario,
ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. c), del D.L. n. 93 del 2008 nonché le
indennità o maggiorazioni di turno (Ris.Agenzia delle
Entrate n. 83 del 2010);
- la quota di sgravio contributivo concesso sulle
retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo
livello sulle predette somme, dell’imposta sostitutiva del 10 per cento
prevista per i premi di produttività e di risultato.
A seguito della compilazione del punto 251, nelle
annotazioni (cod. BX) deve essere certificato che le somme sono state erogate a
titolo di incremento della produttività del lavoro in attuazione di quanto
previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o
aziendale (cfr. supp. n. 1 al Not.
n. 3/2011); tale certificazione assolve all’obbligo del rilascio di apposita
dichiarazione previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/2010.
Nel caso in cui sul suddetto importo sia stata applicata
l’imposta sostitutiva del 10% va indicato l’importo dell’imposta nel punto 252. Qualora il sostituto
abbia assoggettato a tassazione ordinaria l’importo di dette somme non
eccedenti i 6.000 euro, tale importo oltre ad essere ricompreso evidentemente nel
punto 1 del CUD 2012, dovrà essere indicato anche nel punto 251, avendo cura di
barrare il punto 254. In tale
ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 252. Nelle
annotazioni (cod. AF) si dovrà indicare la motivazione per la quale il sostituto
ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su dette somme.
Nei punti da 401 a 408 vanno indicati i dati
relativi all’ammontare del TFR, e alle altre indennità, nonché i relativi
acconti e le anticipazioni, soggette a tassazione separata erogati nell’anno
2011 ed eventualmente in anni precedenti, e le ritenute operate.
Si segnala che nel punto
401 vanno indicate le somme erogate, a titolo di TFR, nell’anno 2011;
nel punto 402 quelle erogate
in anni precedenti, nei punti 404 e 406
rispettivamente, le ritenute operate nell’anno e quelle operate in anni
precedenti - senza indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva.
Nel punto 403
va indicata la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del
20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2.4.2008 (cfr. suppl. n.
2 al Not. n. 3/2008).
Circa l'ammontare del TFR erogato da riportare nei punti
richiamati si ricorda che esso va determinato al netto dello 0,50% destinato al
Fondo Pensioni IVS, al netto di quanto destinato al fondo pensione
complementare e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1°
gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva dell’11%. Il
sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli
importi erogati esposti nei punti 401 e 402, distinguendo quanto maturato fino
al 31.12.2000 e dal 1.1.2001. Nel caso l'importo riportato nel campo 401 si
riferisca ad una anticipazione con il medesimo codice AY nelle annotazioni va
riportata l'aliquota applicata.
I punti da 409 a 413
vanno sempre compilati, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di
lavoro e indipendentemente dall’erogazione di somme da indicare nel punto 124.
Nel punto 409
va indicato l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di
eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR
destinato a forme pensionistiche complementari.
Nel punto 410
si deve riportare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo
di quanto destinato a Fondinps, ossia il TFR "girato"
all'Inps dalle imprese con più di 50 dipendenti) al lordo di eventuali acconti,
anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme
pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle
rivalutazioni maturate dall’1/1/2001 al netto delle relative imposte
sostitutive. Nel punto 411 va
indicato l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme
pensionistiche complementari. Nel punto
412 va indicato l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31
dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari. Nel punto 413 infine va indicato
l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme
pensionistiche complementari.
Dati
previdenziali ed assistenziali (Parte C)
Anche la certificazione CUD 2012 deve essere compilata, ai
fini contributivi, indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi
alla contribuzione versata o dovuta, per quanto qui rileva, all’Inps, nonché
l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore
versati e/o dovuti all’Istituto.
Si rammenta che per l'anno 2011, sull'E.E.T.
non è stato autorizzato lo sgravio di 25 punti percentuali previsto dalla Legge
n. 247/07.