MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2011 - CONSEGNA 28 FEBBRAIO 2012

 

Con il provvedimento 16 gennaio 2012 del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato, con le relative istruzioni, il nuovo schema di certificazione unica (CUD 2011) riguardante l'attestazione da parte dei datori di lavoro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2011, delle indennità di fine rapporto e delle relative anticipazioni, delle ritenute d'acconto operate, delle deduzioni e delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps.

 

Termini di consegna

La certificazione deve essere rilasciata in duplice copia al dipendente entro il termine del 28 febbraio 2012, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Al dipendente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le istruzioni (Allegato 1 Informazioni per il contribuente).

 

Modalità generali di compilazione

Lo schema di certificazione CUD 2012 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2011, fino all'approvazione di una nuova certificazione. Qualora il sostituto d'imposta abbia già provveduto a consegnare al sostituito la certificazione unica, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2011, i dati previsti nello schema CUD 2012, e non presenti nella certificazione già consegnata, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare sempre entro il 28 febbraio 2012.

Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni sono riportate nella tabella B allegata alle istruzioni, distinte per codice. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione riportata nella citata tabella. Resta fermo l’utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.

L'indicazione del numero telefonico deve essere preceduta dalla lettera "T", mentre quella del numero di fax dalla lettera "F".

Di seguito si riepilogano le modalità di compilazione dei principali punti di interesse del CUD 2012.

 

Obbligo di ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall`Agenzia delle Entrate

 

Si rammenta che è terminata la fase sperimentale dell'invio del flusso telematico del risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4). Dalla dichiarazione del 2012 entra a la procedura del flusso telematico che prevede l’obbligo per i sostituti d’imposta della ricezione in via telematica tramite l’Agenzia delle entrate dei 730-4 dei dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abilitato. La ricezione dei dati può essere attuata direttamente presso la sede telematica del sostituto d’imposta, se questi è abilitato alla trasmissione telematica, oppure tramite un intermediario.

I sostituti non in possesso di abilitazione telematica devono inviare, entro il 31 marzo 2012, all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione per indicare l’indirizzo telematico dell’intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4.

La comunicazione deve essere inviata anche dai sostituti utenti Fisconline o Entratel per indicare il proprio indirizzo telematico o quello dell’intermediario che intendono delegare. Nella casella “codice sede”, il sostituto di imposta che, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, può indicare per ciascuna gestione un codice identificativo.

Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto è costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. Il predetto codice, riportato nel 730-4 messo a disposizione del sostituto, costituisce elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio.

 

Dati generali (Parte A)

E' necessario indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2011 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2012 solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2011, che invece va sempre riportato.

Il punto 8 deve essere compilato nel caso di lavoratori che abbiano aderito ad un fondo di previdenza complementare e/o individuale anche al fine del riconoscimento della deduzione per contributi e/o premi versati in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i lavoratori del settore edile che si sono iscritti a Prevedi, nel punto 8, dovrà essere indicato il codice "1". Nel caso di lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005) dovrà essere riportato il codice "3".

Qualora nel corso dell’anno si siano verificate in capo al lavoratore più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione con il relativo codice e riportare nel punto 8 il codice alfabetico convenzionale “A”.

Nel punto 9 va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005) relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

 

Familiari a carico

Nella certificazione è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2011 sono stati fiscalmente a carico del lavoratore ai fini della corretta verifica dell’attribuzione delle detrazioni.

Nelle annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere indicato: il grado di parentela (indicando “C” per coniuge, “F1” per primo figlio, “F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio portatore di handicap), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un’età inferiore ai tre anni), percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose.

Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera “C”. Se tale detrazione non spetta per l’intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

 

Dati fiscali (Parte B)

Nel punto 1 deve essere indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati (tra cui rientrano anche le collaborazioni a progetto) per i quali è possibile fruire della detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati.

In tale punto devono essere indicati i citati redditi al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 Tuir, che andranno indicati nei punti 127 e 120, al netto dei contributi alla previdenza complementare, che andranno indicati nel punto 120, al netto, infine, dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.

Qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l’ammontare complessivo dei redditi percepiti, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 204 e 205.

Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere, inoltre, indicato l’importo delle eventuali erogazioni liberali in natura nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammontare. Si rammenta che dal 29 maggio 2008 le erogazioni in denaro anche se di importo inferiore a 258,23 euro concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, mentre non vi concorrono, nel limite di 258,23, se si tratta di erogazioni in natura.

Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato.

Nel punto 3 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati. Si ricorda che per l’anno 2011 i giorni utili sono al massimo 365. Nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro qualora questo sia di durata inferiore all’anno (data inizio e data fine).

Nel punto 5 va indicato l’importo delle ritenute Irpef risultante dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d’imposta.

Nel punto 6 va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta.

Nel punto 10 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2011 comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 17.

Nel punto 11 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuto a saldo per il periodo d’imposta 2011.

Nel punto 13 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2012.

Ovviamente i punti 10, 11 e 13 non devono essere compilati con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l’applicazione dell’addizionale.

Gli importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d’imposta successivo, ovvero in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l’informazione che gli importi indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti. In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell’addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell’anno. In particolare andrà indicato al punto 10 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d’acconto; al punto 11 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo. Si precisa che in questo caso il punto 13 non dovrà essere compilato.

Qualora invece, l’ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all’acconto certificato nel CUD rilasciato per il periodo d’imposta precedente, il sostituto d’imposta indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito.

Al punto 101 va indicata l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote Irpef per scaglioni di reddito alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2.

Nel punto 102 va indicato l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico.

Nei punti da 103 a 104 vanno riportate le indicazioni relative alla detrazione per famiglie numerose (per genitori con almeno quattro figli a carico).

Nel punto 107 va indicato l’importo della detrazione per lavoro dipendente. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante. In tale ultima ipotesi si ritiene che nel punto 133 vada indicato il codice B (casi particolari) e ne vada fatta menzione nelle annotazioni con il codice ZZ.

Qualora, infine, il percipiente abbia comunicato l’ammontare di altri redditi al sostituto d’imposta, quest’ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l’importo del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell’ammontare comunicato.

Nel punto 113 va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 102, 103, 107, 108, 109 e 118. Nel caso in cui per incapienza dell’imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato l’importo teoricamente spettante nei punti 102, 107 e 108, nel presente punto andrà indicato l’importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all’imposta lorda del percipiente.

Nei punti da 120 a 125 vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

In particolare, va indicato:

Nel punto 120 l’importo dei contributi e premi (diversi dal TFR) versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2. Si rammenta che, dal periodo di imposta 2009, i contributi complessivamente versati alla previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57.

Nel punto 121 l’importo dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2 ad esempio perché eccedente il limite di euro 5.164,57, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir.

Nel punto 122, da compilare solo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007, va indicato l’importo complessivo dei contributi (a carico lavoratore e a carico datore di lavoro) versati nell'anno.

Nel punto 123, da compilare solo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, va indicato l’importo complessivo dei contributi (a carico lavoratore e a carico datore di lavoro) versati nell'anno e negli anni precedenti limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

I punti 122 e 123 vanno compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione nel punto 8 della parte A è stato indicato un valore diverso da 3.

Nel punto 125 va indicato l’intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico. Nelle annotazioni (cod. AS) dovrà essere fornita distinta indicazione dell’ammontare dei premi e contributi indicati nel punto 125 rispetto ai quali il dipendente ha chiesto al sostituto d’imposta il riconoscimento della deduzione. Di tale ultimo importo occorrerà inoltre specificare la quota parte ricompresa nel punto 120 e quella ricompresa nel punto 121.

Nel punto 129 vanno indicati i contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (ad esempio al FASI). Per quanto attiene la contribuzione versata alla Cassa Edile di Brescia si rammenta che la somma relativa alle prestazioni di carattere sanitario, da indicare nel punto 129, per gli operai è pari alla misura dell'1,75% per il periodo da gennaio a febbraio 2011 e 1,858% fino a dicembre 2011 dell'imponibile Cassa Edile. Per gli impiegati iscritti la misura è pari allo 0,10% dell'imponibile Cassa Edile.

Si rammenta che tali contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente nel limite di euro 3.615,20 annui.

Nei punti da 251 a 255 vanno indicati gli importi relativi alle somme erogate per l'incremento della produttività (tra cui rientra anche l'E.E.T.) ai sensi del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2008.

In particolare nel punto 251 va indicata la quota della somma erogata per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e per premi di produttività fino a 6.000 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Nel punto 251, inoltre, devono essere indicati:

- l’intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. c), del D.L. n. 93 del 2008 nonché le indennità o maggiorazioni di turno (Ris.Agenzia delle Entrate n. 83 del 2010);

- la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello sulle predette somme, dell’imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato.

A seguito della compilazione del punto 251, nelle annotazioni (cod. BX) deve essere certificato che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale (cfr. supp. n. 1 al Not. n. 3/2011); tale certificazione assolve all’obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/2010.

Nel caso in cui sul suddetto importo sia stata applicata l’imposta sostitutiva del 10% va indicato l’importo dell’imposta nel punto 252. Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l’importo di dette somme non eccedenti i 6.000 euro, tale importo oltre ad essere ricompreso evidentemente nel punto 1 del CUD 2012, dovrà essere indicato anche nel punto 251, avendo cura di barrare il punto 254. In tale ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 252. Nelle annotazioni (cod. AF) si dovrà indicare la motivazione per la quale il sostituto ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su dette somme.

Nei punti da 401 a 408 vanno indicati i dati relativi all’ammontare del TFR, e alle altre indennità, nonché i relativi acconti e le anticipazioni, soggette a tassazione separata erogati nell’anno 2011 ed eventualmente in anni precedenti, e le ritenute operate.

Si segnala che nel punto 401 vanno indicate le somme erogate, a titolo di TFR, nell’anno 2011; nel punto 402 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 404 e 406 rispettivamente, le ritenute operate nell’anno e quelle operate in anni precedenti - senza indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva.

Nel punto 403 va indicata la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2.4.2008 (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 3/2008).

Circa l'ammontare del TFR erogato da riportare nei punti richiamati si ricorda che esso va determinato al netto dello 0,50% destinato al Fondo Pensioni IVS, al netto di quanto destinato al fondo pensione complementare e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva dell’11%. Il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 401 e 402, distinguendo quanto maturato fino al 31.12.2000 e dal 1.1.2001. Nel caso l'importo riportato nel campo 401 si riferisca ad una anticipazione con il medesimo codice AY nelle annotazioni va riportata l'aliquota applicata.

I punti da 409 a 413 vanno sempre compilati, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro e indipendentemente dall’erogazione di somme da indicare nel punto 124.

Nel punto 409 va indicato l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel punto 410 si deve riportare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato a Fondinps, ossia il TFR "girato" all'Inps dalle imprese con più di 50 dipendenti) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall’1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive. Nel punto 411 va indicato l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari. Nel punto 412 va indicato l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari. Nel punto 413 infine va indicato l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.

 

Dati previdenziali ed assistenziali (Parte C)

Anche la certificazione CUD 2012 deve essere compilata, ai fini contributivi, indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta, per quanto qui rileva, all’Inps, nonché l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti all’Istituto.

Si rammenta che per l'anno 2011, sull'E.E.T. non è stato autorizzato lo sgravio di 25 punti percentuali previsto dalla Legge n. 247/07.