DECRETO
SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI - ILLUSTRAZIONE DELLE MISURE FISCALI D'INTERESSE PER
IL SETTORE
La Gazzetta Ufficiale n. 52/2012 ha
pubblicato il testo del Decreto Legge n.16 del 2 marzo 2012, conosciuto come
“Decreto sulle semplificazioni fiscali”, recante “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento
e potenziamento delle procedure di accertamento”.
Il provvedimento, che entra in vigore
il giorno 2 marzo 2012, contiene numerose disposizioni per il settore edile,
specie in materia fiscale.
Si esaminano di seguito le principali
novità introdotte dal dettato legislativo in parola.
Compensazione
IVA
Il D.L. "Semplificazioni fiscali"
abbassa, da 10.000 a 5.000 euro, la soglia dei crediti IVA liberamente
compensabili.
La compensazione, ai fini IVA, del
credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori
a 5.000 euro annui, potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
I termini e le modalità attuative
della disposizione verranno stabiliti con successivo provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate.
Elenco
clienti - fornitori
Dal 1° gennaio 2012 viene reintrodotto
il cd. "elenco clienti-fornitori" ovverosia l'obbligo di
comunicazione di tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA effettuate
per ciascun cliente e fornitore.
Tale elenco sostituisce la
Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle sole operazioni di
importo superiore a 3.000 euro (cd. spesometro).
Inoltre, viene stabilito che, per le
operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la
comunicazione debba essere inviata unicamente se le stesse sono di importo non
inferiore a 3.600 euro (al lordo dell'IVA).
Deduzione
IRAP sul costo del lavoro
La cd. "Manovra Monti" ha
introdotto, a decorrere dal periodo d`imposta 2012, l'integrale deducibilità,
ai fini IRES/IRPEF, della quota IRAP gravante sul costo del lavoro dipendente e
assimilato.
Il D.L. 16/2012, modificando la norma
precedente, consente ai contribuenti di presentare istanza di rimborso
dell'IRAP relativa ai periodi d'imposta precedenti al 2012, per i quali non
siano ancora scaduti i termini (48 mesi dalla data del versamento).
Modalità e termini dovranno essere
stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Studi
di Settore e accertamento
Il Decreto "Semplificazioni
fiscali" rimodula l'ambito applicativo dell'accertamento induttivo (basato
su "presunzioni semplici") in caso di omessa o infedele compilazione
dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore.
Quest'ultima disposizione, nel testo
previgente, prevedeva l'utilizzabilità dell'accertamento induttivo, nei casi di
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli, di indicazione di
cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti
e, in ogni caso, a condizione che il maggior reddito, accertato a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, fosse superiore al 10% del
reddito dichiarato.
La nuova norma, ora, stabilisce l'applicabilità
dell'accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione dei modelli, di indicazione
di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non
sussistenti, di infedele compilazione dei modelli, solo qualora sia accertata
una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi stimati
applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati
sulla base dei dati indicati in dichiarazione.
Le novità si applicano agli
accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012, data di entrata in vigore
del D.L. 16/2012, mentre la normativa previgente resta applicabile agli
accertamenti notificati in precedenza.
Rateizzazione
dei debiti fiscali
Il D.L. 16/2012 stabilisce che, in
caso di decadenza dalla rateazione già riconosciuta, il contribuente, all'atto
della ricezione della cartella di pagamento relativa alle rate residue iscritte
a ruolo, potrà richiedere all'agente della riscossione una nuova dilazione.
Il decreto modifica anche le
disposizioni che regolano la rateizzazione introducendo la possibilità di
chiedere la stessa con rate variabili d'importo crescente, e non costante. La
domanda può essere presentata sia nel caso di prima istanza di dilazione dei
pagamenti dei debiti tributari che in sede di eventuale proroga della
dilazione, così come finora previsto. Tale modifica non interessa i piani di
rateazione a rata costante concessi prima del 2 marzo 2012 (data di entrata in
vigore del decreto).
Inoltre, viene previsto che la
decadenza dal beneficio della rateizzazione operi solo in caso di mancato
pagamento di 2 rate consecutive (e non più all'omesso versamento della prima
rata o di 2 delle rate successive).
Per quanto attiene all'iscrizione di
ipoteca sugli immobili del debitore da parte di Equitalia
viene stabilito che quest'ultima, una volta ricevuta la richiesta di
rateazione, possa procedere con l'iscrizione dell'ipoteca solo nell'ipotesi di
mancato accoglimento dell'istanza o in caso di decadenza dal beneficio della
dilazione (sono fatte salve, comunque, le ipoteche già iscritte alla data di
concessione della rateizzazione).
Più in generale, viene previsto che, a
decorrere dal 2 marzo 2012, l'ipoteca non può essere comunque iscritta per
debiti di ammontare complessivo inferiore a 20.000 euro.
Il D.L. 16/2012 interviene pure in
materia di espropriazione immobiliare, limitando tale procedura alla sola
ipotesi in cui l'importo complessivo del debito superi i 20.000 euro.
Adempimenti
per accedere ad agevolazioni fiscali
Il decreto in parola stabilisce che,
in caso di inosservanza degli adempimenti formali necessari per fruire di
benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, il contribuente possa,
tardivamente, presentare le comunicazioni obbligatorie ovvero assolvere i
particolari adempimenti previsti, a condizione che:
-
abbia
i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
-
effettui
la comunicazione o esegua l'adempimento entro il termine di presentazione della
prima dichiarazione fiscale utile;
-
versi
contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro mediante F24;
-
che
la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già avviate
attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto
formale conoscenza.
Tassazione
immobili all'estero
Vengono introdotte alcune novità sulla
nuova imposta patrimoniale introdotta, dal 2011, sugli immobili detenuti all'estero
da persone fisiche.
L'imposta si applica con aliquota
dello 0,76% sul valore degli immobili, costituito dal costo d'acquisto
risultante in atto, o, in mancanza di questo, dal valore di mercato. Inoltre,
dall'imposta dovuta, si detrae l'eventuale imposta patrimoniale versata nello
Stato in cui è situato l'immobile (sino a concorrenza dell'ammontare di imposta
dovuta in Italia).
L'imposta non è dovuta qualora non
superi l'importo di 200 euro.
TARES
(Tassa sui rifiuti e servizi)
In merito al nuovo tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARES), che dal 2013 sostituirà la tassa (o tariffa)
sullo smaltimento dei rifiuti, viene previsto che, per gli immobili privi di
planimetria catastale o con attribuzione di rendita presunta, l'Agenzia del
Territorio procederà alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla
base degli elementi in proprio possesso.
Deducibilità
dei costi da reato
Il D.L. 16/2012 interviene sulla
deducibilità dei costi dei beni e delle prestazioni di servizi direttamente
utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come "delitto
non colposo".
Il provvedimento specifica che l'indeducibilità
riguarda i costi direttamente connessi al compimento dei soli reati più gravi,
consistenti in atti o attività qualificabili come "delitto non colposo"
(per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale), facendo così
salva la deducibilità degli oneri correlati al compimento dei "delitti
colposi", in ragione della non intenzionalità del reato commesso.
Il medesimo principio ha effetti anche
ai fini IRAP ed è applicabile anche in caso di reati commessi prima del 2 marzo
2012, ove più favorevole (tenuto conto delle imposte, o maggiori imposte
dovute), a condizione che i provvedimenti emessi in base alla previgente
disposizione non si siano resi definitivi.
Nelle ipotesi di "delitti non
colposi", per i quali vige il regime di indeducibilità dei costi, viene
altresì specificato che, qualora intervenga una sentenza definitiva di
assoluzione, compete il rimborso delle maggiori imposte versate e dei relativi
interessi.
Esclusione
dagli appalti pubblici per irregolarità fiscale
Intervenendo sull’art.38, co.2, terzo periodo, del D.Lgs.
163/2006 (cd. “Codice degli appalti pubblici”), il D.L. in commento precisa le
condizioni di esclusione dalle gare d'appalto pubbliche, in caso di violazioni
di obbligo di pagamento di imposte e tasse (di cui al citato art.38, co.1, lett. g, del ”Codice degli appalti pubblici”).
In particolare, viene specificato che
la suddetta causa di esclusione opera solo nel caso in cui i debiti tributari,
oltre ad essere definitivamente accertati e di importo superiore a 10.000 euro,
siano anche “certi, scaduti ed esigibili”.
Tale precisazione normativa, si
ritiene diretta ad escludere la situazione di “irregolarità fiscale” per l'impresa
che abbia ottenuto la rateizzazione del proprio debito fiscale definitivamente
accertato. In questo caso, pertanto, non opererà la causa di esclusione dalla
gara d’appalto, di cui al citato art.38, co.1, lett.g, del “Codice degli appalti pubblici”.