NORMATIVA
RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO
Sulla
Gazzetta Ufficiale del 22.10.1999, n.249 č stato pubblicato il Decreto del
Ministero della Sanitą del 20 agosto 1999 che amplia le normative e le
metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per
rendere innocuo l'amianto, previsti dalla legge 27 marzo 1992, n.257 recante
norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
L'art.2
del provvedimento stabilisce - attraverso un allegato tecnico (all.2) - le
modalitą con cui devono essere effettuati i rivestimenti incapsulanti per la
bonifica di manufatti in cemento amianto.
In
sostanza nell'allegato tecnico vengono ulteriormente dettagliati alcuni aspetti
tecnici gią definiti nel D.M. 6.9.1994.
La
tecnica dell'incapsulamento č un intervento di bonifica di materiali contenenti
amianto da utilizzare per:
-
materiali integri suscettibili di danneggiamento;
-
materiali danneggiati qualora la superficie danneggiata abbia una estensione
superiore al 10% dell'intera area del manufatto.
In
entrambi i casi bisognerą verificare che il manufatto da bonificare sia idoneo
a sopportare il peso dell'incapsulante.
Il
decreto definisce, inoltre, le modalitą di ottenimento - da parte dei
produttori di rivestimenti incapsulanti - dell'attestazione di conformitą
rilasciata dai laboratori autorizzati.Al fine di una migliore informativa si
riepiloga di seguito quali sono gli obblighi dei committenti e delle imprese
esecutrici di interventi di incapsulamento sui manufatti di cemento-amianto.
Il
committente deve:
-
appaltare i lavori ad impresa con idonei requisiti;
-
richiedere al fornitore l'attestazione di conformitą del rivestimento incaspulante;
-
redigere la notifica preliminare da inviare all'organo di vigilanza
territorialmente competente (art.11, comma 1 lettera c) del D.Lgs.494/96);
-
richiedere all'impresa esecutrice l'attestazione della conforme esecuzione dei
lavori;
-
attuare il programma di controllo e di manutenzione.
L'impresa
esecutrice deve:
-
attuare tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori in conformitą ai suoi obblighi;
-
presentare il piano di lavoro all'organo di vigilanza ai sensi dell'art.34 del
D.Lgs.277/91;
-
rilasciare al committente l'attestazione della conforme esecuzione dei lavori.
L'art.3
del decreto - attraverso l'allegato 3 - fornisce i criteri di scelta dei
dispositivi di protezione individuali per le vie respiratorie.
Il
decreto stabilisce che per lavorazioni saltuarie alle quali non sia associato
un elevato rilascio di fibre (č il caso di lavori di rimozione di lastre di
amianto-cemento svolto con opportune precauzioni tipo bagnare, non frantumare,
non utilizzare utensili ad alta velocitą di rotazione, ecc.)l'uso di una
semimaschera con filtro P3 offre sufficienti garanzie anche in relazione ad
eventuali imprevisti che possano provocare significative - ma temporanee -
concentrazioni di fibre di amianto nell'ambiente.