PIANO
CASA III - APPROVATO IL PROGETTO DI LEGGE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA
È stata pubblicata sul
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (Supplemento n.ll
del 16 marzo 2012) la Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 "Norme per la valorizzazione
del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia
urbanistico-edilizia".
Il progetto di legge
n.133, di iniziativa della Giunta regionale, era stato approvato a maggioranza
nella serata di martedì 6 marzo 2012.
Tale provvedimento, che
mira a incentivare la ripresa degli investimenti nel settore delle costruzioni
in Lombardia in un’ottica anticongiunturale, dopo l’esperienza negativa della
Legge regionale 13/2009 (cosiddetto “piano casa” lombardo), di fatto
“rilancia”, con significative modifiche, alcune linee di intervento della Legge
13/2009, fissando al 31 dicembre 2013 la finestra per la presentazione delle
denunce di inizio attività o le richieste di permesso di costruire.
Di seguito le principali
disposizione contenute nella Legge Regionale approvata:
·
Interventi di
sostituzione edilizia
Viene riproposta la
possibilità di sostituzione degli edifici esistenti, con ampliamenti fino al
40%:
- fino al 30% subordinatamente ad una diminuzione certificata del
fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo
edificio superiore al 30%rispetto al valore limite previsto dai provvedimenti
regionali
- fino ad un ulteriore 10 % per gli interventi che assicurano una
copertura del fabbisogno energetico superiore di almeno il 50%della soglia
minima.
Tale soglia minima è
pari ad una copertura, attraverso fonti rinnovabili, del 20% del fabbisogno
energetico per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Nei casi di sostituzione edilizia con demolizione totale e ricostruzione, i
progetti dovranno assicurare sempre e comunque la copertura della soglia minima
sopracitata.
La novità è che gli
interventi di sostituzione edilizia si potranno realizzare con la totale
demolizione e ricostruzione dell’edificio, anche con modifiche alla sagoma,
purché il nuovo edificio si armonizzi con gli edifici esistenti e con la
possibilità di una diversa collocazione entro il lotto di riferimento.
I volumi dei muri
perimetrali non saranno calcolati all’interno delle volumetrie.
·
Ampliamento di
fabbricati industriali, terziari e alberghieri
I Comuni potranno
individuare entro il 30 settembre prossimo ambiti in cui rendere possibili
ampliamenti di edifici industriali o artigianali, purché ultimati entro il 18
luglio 2009, nella misura massima del 10% della superficie di pavimento
esistente e fino a un massimo di 500 mq. Gli ampliamenti dovranno essere
destinati all’attività produttiva e mantenere un “vincolo pertinenziale” per
almeno 5 anni. Nei comuni individuati dal programma regionale per l’edilizia
residenziale come a fabbisogno acuto, critico o elevato, si potranno
autorizzare, fino al 31 dicembre 2013, con delibera comunale, trasformazioni di
edifici a destinazione terziaria o direzionale, già esistenti ma non più
utilizzati almeno dal 2005, finalizzate al riuso residenziale. In questo caso,
almeno il 20% della superficie lorda di pavimento esistente dovrà essere
destinata ad edilizia residenziale sociale.
Si potranno inoltre
ampliare anche gli edifici a destinazione alberghiera, entro il limite massimo
di 200 mq, con la possibilità di derogare l’altezza massima, definita dallo
strumento urbanistico approvato o adottato, fino a 4 metri, previa delibera
comunale.
·
Interventi di edilizia
residenziale sociale
In deroga alle
previsioni degli strumenti urbanistici adottati o approvati, per favorire la
realizzazione di alloggi sociali, si potranno attuare ampliamenti fino al
40%della volumetria esistente, nel caso di edifici di proprietà pubblica, e del
20%, nel caso di altri edifici, anche con eventuale variazione della
destinazione d’uso. Nei comuni individuati dal programma regionale per
l’edilizia residenziale come a fabbisogno acuto, critico o elevato, sono
possibili ampliamenti fino al 40% anche da parte dei soggetti privati. Le
volumetrie in ampliamento potranno anche essere cedute ad altri operatori,
sempre per la realizzazione di alloggi sociali.
Ulteriori incrementi
volumetrici (per un massimo del 10%) potranno essere consentiti per interventi
di miglioramento dell’efficienza energetica.
É inoltre prevista la
possibilità di riduzione degli oneri di urbanizzazione.
·
Riqualificazione delle
aree dismesse
La legge riscrive anche
la disciplina per il recupero delle aree dismesse. In relazione alle previsioni
del PGT comunale, il comune potrà invitare la proprietà dell’area dismessa o
degradata a presentare una proposta di riutilizzo, con la possibilità di
incrementare fino al 20% la volumetria o la superficie ammessa. Nel caso la
proprietà dell’area non aderisca all’invito, il comune potrà ridefinire la
destinazione urbanistica dell’area, per acquisirla al patrimonio pubblico.
·
Sottotetti
Per il recupero dei
sottotetti resta in vigore la Legge 12/2005, con possibilità di modificare la
altezze “di colmo e di gronda” solo al di fuori dei centri storici
·
Parcheggi in deroga
Per i fabbricati
realizzati prima del 7 aprile 1989, sarà ammessa la realizzazione di
autorimesse interrate in deroga ai “rapporti drenanti” purché siano garantiti
idonei sistemi di raccolta e dispersione
·
Incentivi alla bonifica
delle coperture in amianto
Per incentivare la
rimozione e lo smaltimento dell’amianto si potranno modificare le falde fino ad
una pendenza massima del 40%, anche in deroga ai limiti sull’altezza degli
edifici.
Ai comuni è data la
possibilità di ridurre fino al 50% il contributo di costruzione.
Agli operatori che in
proprio provvederanno allo smaltimento di coperture di costruzioni a
destinazione produttiva è data possibilità di incrementare del 10% la
superficie esistente, fino ad un massimo di 500 mq.
·
Approvazione dei piani
attuativi conformi
I piani attuativi
saranno adottati nei comuni fino a 15.000 abitanti dai Consigli comunali,
mentre nei comuni con oltre 15.000 abitanti direttamente dalle Giunte comunali.
Si pubblica di seguito
il testo della Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4: