INSTALLAZIONE
DI FILTRI ANTI PARTICOLATO (FAP) SUI MEZZI DA
CANTIERE - RIAPERTURA DEL BANDO REGIONALE ED ESTENSIONE DELL'AGEVOLAZIONE AGLI
AUTOCARRI CLASSIFICATI MEZZI D'OPERA
Si segnala che, dopo la temporanea
sospensione, è stato riaperto il bando relativo all'assegnazione di contributi per l'
installazione di filtri anti particolato (FAP) sui mezzi da cantieri.
Diversamente da quanto comunicato con
le precedenti informative, si segnala che la Regione Lombardia ha precisato che
la domanda di contributo può essere
presentata, oltre che per le macchine operatrici anche per gli autocarri classificati "mezzi d'opera (1)"
utilizzati dalle imprese per il trasporto dei materiali edili.
Le imprese che avevano già presentato la
domanda di contributo, prima della temporanea sospensione, saranno contattate
direttamente dall'ACI di Milano e avranno 30 giorni per compilare il nuovo allegato
2 del provvedimento (che sostituisce la versione precedente).
Si segnala, infine, che la data di chiusura del bando è stata,
inoltre, posticipata al 15 maggio
2012.
Note:
(1)
D.Lgs. n.285/92 (Codice della Strada)
Art.
54 - Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a
motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:
(omissis)
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di
particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o
di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e
materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo
produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o
complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 (potenziale ndr) e non superiori a quelli di
cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali
fissati nell'art. 61.
I mezzi d'opera devono essere,
altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto
su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in
relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli
da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per
usi speciali.
Art.
58 - Macchine operatrici
1. Le macchine operatrici sono
macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su
strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature.
In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e
per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina
stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento
di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su
strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la
costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o
per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o
ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla
movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi,
in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero
di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su
strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote
non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 15 km/h.