TRASPORTI - CIRCOLAZIONE A
TARGHE ALTERNE
A seguito delle elevate
concentrazioni di PM10 (polveri sottili) nell’aria, il Comune di Brescia ha
emesso un’ordinanza di limitazione della circolazione a targhe alterne dei
veicoli.
Il divieto opera dalle ore 9.00
alle ore 18.00, dal 22 febbraio 2012 fino a cessata esigenza.
La
circolazione a targhe alterne è istituita, per tutti gli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori ed interessa il territorio comunale di Brescia e di
altri 18 comuni appartenenti alla Zona critica A1 della provincia. I comuni
interessati sono: Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Castelmella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone Valtrompia, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Nave, Rezzato, Roncadelle, Sarezzo, Villa Carcina.
La circolazione dovrà avvenire
secondo le seguenti modalità:
• nei giorni pari è ammessa la
circolazione ai veicoli con targa pari, nei giorni dispari a quelli con targa
dispari - il carattere numerico 0 della targa è considerato elemento pari.
• In ogni caso i veicoli (a
prescindere dal numero di targa), devono comunque rispettare quanto previsto
dalla Legge Regionale 24/06 – D.G.R. 29.07.2009
n.8/9958: pertanto, dalle 07,30 alle 19,30, dal lunedì al venerdì, fino al 15
aprile 2012, restano soggetti al divieto di circolazione, indipendentemente se
dotati di targa pari o dispari, i veicoli euro 0 benzina e euro 0, 1 e 2
diesel;
• i ciclomotori ed i motoveicoli a
due tempi, di classe pre-euro 1, indipendentemente
dalla targa, non possono circolare.
Si consiglia alle aziende che
devono transitare nelle aree interessate dal provvedimento di limitazione al
traffico, di consultare l’ordinanza emessa dal Sindaco del Comune,
(generalmente pubblicata sul sito internet comunale), per verificare eventuali
modifiche o differenze rispetto a quanto indicato di seguito (in particolare in
merito alle strade escluse dal divieto e alle deroghe per i veicoli diesel euro
3 e 4 dotati di filtro antiparticolato), oppure di contattare direttamente gli
Uffici della Polizia Locale del Comune di interesse.
Veicoli esclusi dalla limitazione
alla circolazione
Sono esclusi dalla limitazione
alla circolazione:
• gli autoveicoli in categoria
euro 4 e euro 5;
• gli autoveicoli ad emissione
nulla (motore esclusivamente elettrico);
• i motoveicoli, i motocicli e i
ciclomotori non soggetti alle limitazioni previste dalla normativa regionale
vigente (Legge Regionale 24/06, D.G.R. 29.07.2009
n.8/9958);
• gli autoveicoli, con motore ad
accensione comandata alimentati a carburanti gassosi, ossia metano o GPL;
• le autovetture equipaggiate con
motore ibrido-elettrico e termico;
• gli autoveicoli con a bordo
almeno 3 persone (car pooling);
• gli autoveicoli del servizio car-sharing.
• Strade escluse dalla limitazione
alla circolazione
• i tratti autostradali, le strade
provinciali, statali e la Tangenziale Sud di Brescia;
• i tratti stradali di
collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in
corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici (“parcheggi scambiatori”)
e cioè al piazzale antistante l’Ortomercato, per i veicoli provenienti dal
casello autostradale di BS-ovest e per quelli
provenienti dalla Tangenziale Sud (SP BS11) in uscita sulla Tangenziale Ovest,
ed al parcheggio area “spettacoli viaggianti” di via Borgosatollo
per i veicoli in uscita dal casello autostradale di BS-centro
e dall’uscita della Tangenziale Sud (SP BS11) su Via della Volta.
Deroghe alla limitazione della
circolazione
Non sono soggetti alle limitazioni
di cui sopra:
• autoveicoli utilizzati dai
lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di
trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro, con indicati orari e
tragitto da e per il luogo di lavoro (è ammessa l’autocertificazione dei soli
datori di lavoro);
• veicoli adibiti a trasporto
merci (autocarri), veicoli ad uso speciale e trasporto specifico, intestati a
ditte o titolari e soci di attività commerciali, artigianali e industriali, ed
utilizzate per lavoro, per il trasporto di merce o attrezzature di lavoro;
• autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei
corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
• autoveicoli di pronto soccorso;
• mezzi di trasporto pubblico e
scuola bus;
• autoveicoli utilizzati per il
trasporto di disabili, muniti del relativo contrassegno, con il soggetto
disabile a bordo o senza la presenza del disabile, esclusivamente sul percorso
per le esigenze di accompagnamento del soggetto medesimo;
• autoveicoli appartenenti a
soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di
pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con
certificazione del datore di lavoro, come – a titolo esemplificativo - gli
operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno
successivo (come luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di
sollevamento, impianti termici, sistemi di vigilanza e allarme, soccorso
stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti,
distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa)
gli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
• autoveicoli di medici e
veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini o
di tesserino di riconoscimento, operatori sanitari ed assistenziali in servizio
con certificazione del datore di lavoro;
• autoveicoli utilizzati per il
trasporto di persone sottoposte a interventi o terapie indispensabili ed
indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in
grado di esibire relativa certificazione medica;
• autoveicoli dei sacerdoti e dei
ministri del culto per le funzioni del proprio ministero;
• veicoli degli operatori
dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di
lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento (è ammessa l’autocertificazione
dei soli datori di lavoro);
• veicoli di operatori commerciali
su aree pubbliche (ambulanti) diretti ai mercati o da essi provenienti;
• veicoli degli rappresentanti ed
agenti di commercio, in possesso della certificazione accertante l’iscrizione
alla Camera di Commercio;
• veicoli delle concessionarie o
autofficine che circolano con esposizione della targa “prova”;
• veicoli delle autoscuole
utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per
il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art.116 del Decreto
legislativo 285/1992;
• veicoli storici, purché in
possesso dell’attestato di storicità o del certificato di
identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione degli appositi
registri storici ai sensi dell’art.60, comma 4, del Codice della Strada, D.lgs.
285/92 e che si recano o fanno ritorno da raduni o manifestazioni
preventivamente calendarizzate, come da
certificazione del comitato organizzatore dell’evento.
L’Amministrazione comunale di
Brescia informa che presso il Comando di Polizia Locale, Ufficio Relazioni con
il Pubblico (URP) e centralino sono attivate le linee telefoniche rispettivamente:
030/45001 – 800401104 - 030/29771, per ottenere tutte le informazioni
necessarie, nonché le indicazioni per l’ottenimento ed il rilascio di permessi
in deroga riferiti a particolari e motivate esigenze.
Si avverte, infine, che i
trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dall’art. 7, comma 13 del
Codice della Strada (euro 80).
Il
provvedimento di circolazione a targhe alterne verrà sospeso nel momento in cui
i livelli di PM10 saranno rientrati al di sotto del livello di 50 microgrammi al
metro cubo per 2 giorni consecutivi, in almeno 3 delle 4 centraline di
rilevamento delle polveri inquinanti posizionate nell’area critica della
provincia di Brescia.