TAR LOMBARDIA - SOSPENSIONE
DELLA DELIBERA DI AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DEI
DIRITTI DI ESCAVAZIONE
Si comunica che in data 15
febbraio 2012 il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è
pronunciato, con ordinanza, sul ricorso presentato da ANEPLA, da Confindustria
Bergamo, e da alcune società che esercitano l’attività di cava (sabbia e
ghiaia), contro Regione Lombardia e il Comune di Peschiera Borromeo, per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della DCR n. IX/279
dell’8.11.2011 in tema di aggiornamento delle tariffe dei diritti di
escavazione.
Tra la documentazione depositata
agli atti, a supporto del ricorso, vi è anche la lettera che ANCE Lombardia ha
condiviso con CONFINDUSTRIA Lombardia, ANEPLA e ATECAP, lo scorso mese di
ottobre, grazie alla quale la tariffa per la categoria “sabbia e ghiaia”, la
cui proposta di aumento iniziale era pari a 0,46 Euro/mc
cavato, è stata infine approvata a 0,70 Euro/mc
cavato, invece che a 1 Euro/mc cavato come
originariamente votato dalla VI Commissione
consiliare.
Facendo seguito alle motivazioni
sopra esposte, il TAR ha accolto la domanda incidentale di sospensione del
provvedimento impugnato, ed ordinato all’Amministrazione regionale il riesame
della deliberazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell’ordinanza, fissando la prima udienza pubblica, per la trattazione di
merito del ricorso, ad ottobre 2013.
Per quanto riguarda l’applicazione
delle nuove tariffe, alla luce degli adeguamenti periodicamente disposti in
passato da Regione Lombardia, il TAR ha ritenuto la retroattività a tutto il
2011 illegittima e particolarmente gravosa per le imprese del settore, nonchè irragionevole e carente di motivazione la
diversificazione tariffaria applicata ai vari materiali oggetto di estrazione.
Con particolare riferimento al
settore merceologico “sabbia e ghiaia”, si fa quindi presente che, la tariffa
di escavazione rimarrà pari a 0,44 Euro/mc cavato
sino all’emanazione di un nuovo provvedimento regionale sul tema.