RECUPERO DELLE ACCISE SUL
GASOLIO SUI CONSUMI DEL 2011
L’Agenzia delle Dogane ha
pubblicato sul suo sito il modello software per la richiesta di recupero delle
accise sul gasolio per autotrazione relativo all’anno 2011 (1° gennaio – 31
dicembre). Le modalità di fruizione sono state pubblicate sul medesimo sito il
4 gennaio scorso.
Il periodo di riferimento va
considerato in base alla fattura di acquisto del gasolio, che comprova i
consumi effettuati dall’impresa.
Si ricorda che possono richiedere
il rimborso i soggetti esercenti trasporto merci in c/proprio ed in c/terzi con
veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonn.
Rimangono esclusi da tale
beneficio coloro che effettuano trasporto merci, in c/proprio o in c/terzi, con
mezzi di peso inferiore alle 7,5 tonn., poiché al
momento la Commissione UE, su richiesta di specifica deroga, ancora non si è
espressa.
L’agevolazione che è possibile
richiedere è pari a:
- € 19,78609 per mille litri di
prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio al 5
aprile 2011;
- € 27,08609 per mille litri di
prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 6 aprile al 27 giugno
2011;
- € 67,08609 per mille litri di
prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 28 al 30 giugno 2011;
- € 68,98609 per mille litri di
prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° luglio al 31
ottobre 2011;
- € 77,88609 per mille litri di
prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° novembre al 6
dicembre 2011;
- € 189,98609 per mille litri di
prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 7 al 31 dicembre
2011.
Il termine per la presentazione
delle istanze è fissato al 30 giugno 2012.
Come ribadito dall’Agenzia, con
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1, comma 53, è stato fissato un limite
annuale, pari a 250.000 euro, per l’utilizzo in compensazione dei crediti
d’imposta da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi.
Il limite va inteso come importo
complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel quadro RU (Risoluzione n. 9/E
del 3 aprile 2008).
Il recupero del beneficio può
avvenire o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare
in compensazione con il modello F24, entro l’anno solare cui il credito è
sorto.
Nel caso di utilizzo del credito
in compensazione mediante il modello F24 il codice tributo da utilizzare è 6740
e l’anno di riferimento da indicare è il 2012 (anno nel quale si effettua la
compensazione del credito).
Il credito potrà essere compensato
trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione ed entro il termine
tassativo del 31 dicembre 2012.
Per le eventuali eccedenze di
credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno in corso, le
imprese dovranno presentare apposita istanza di rimborso in denaro entro il 30
giugno 2013 agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.
Analogamente, il credito maturato
a seguito della precedente dichiarazione - relativa all’anno di consumi 2010 -
e non utilizzato in tutto o in parte entro il 31 dicembre 2011, potrà essere
tramutato in rimborso in denaro presentando all’ufficio domanda di “cambio di
fruizione” entro il termine tassativo del 30 giugno 2012 pena la decadenza dal
beneficio
Le domande per ottenere il
beneficio (modulo reperibile sul sito www.agenziadogane.it compreso il
software) possono essere presentate in forma cartacea e consegnate agli uffici
dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.
E’ altresì possibile inviare l’istanza
per via telematica, attraverso il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Sul sito dell’Agenzia delle Dogane sono disponibili
le istruzioni per l’abilitazione di tale servizio.