SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA:
NON POSSONO ESSERE RILASCIATI CERTIFICATI DA PRESENTARE A SOGGETTI PUBBLICI
Come noto, dal primo gennaio 2012
sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di documentazione
amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, prevista dall’art. 15
della legge 11 dicembre 2011 n. 183 ( legge di stabilità 2012).
Le nuove norme hanno introdotto
l’obbligo per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi di richiedere
ai soggetti privati unicamente le dichiarazioni sostitutive di certificati e
atti di notorietà, limitando la validità delle certificazioni rilasciate dalla
pubblica amministrazione ai soli rapporti tra privati.
Riassumendo brevemente le novità
introdotte in materia di semplificazione, si sottolineano in particolare i
seguenti aspetti.
Obbligatoria Sostituzione di
Certificazioni Con Dichiarazioni Sostitutive
La validità dei certificati
rilasciati dalle amministrazioni é stata limitata ai soli rapporti tra privati,
statuendo, per i rapporti intercorrenti con le pubbliche amministrazioni, l’obbligo
di sostituire i certificati e gli atti di notorietà con dichiarazioni
sostitutive elencate rispettivamente, agli articoli 46 e 47 del DPR 445 2000
(articolo 40 comma 01).
A rafforzare tale obbligo viene
inoltre previsto che , ogni qual volta l’amministrazione proceda al rilascio di
un certificato, é tenuta ad apportare su di esso a pena di nullità la seguente
dicitura:
“il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori
di pubblici servizi”.( articolo 40 comma 02).
In coerenza con tale nuova
impostazione, l’articolo 43 é stato emendato introducendo l’obbligo per le
amministrazioni di acquisire d’ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni
sostitutive relative non soltanto a certificati bensì anche ad atti di
notorietà.
Per quanto concerne la possibilità
di produrre una dichiarazione sostitutiva al DURC, tale possibilità deve
ritenersi preclusa alla luce delle indicazioni fornite della recente circolare
del Ministero del lavoro del 16/01/2012, in relazione al nuovo articolo 44 bis
del decreto in esame, a norma del quale “le informazioni relative alla
regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio dalle amministrazioni....”.
Rimandando, per un commento
approfondito sulla questione, alla nota predisposta dal servizio relazioni
industriali dell’Ance (tra gli argomenti correlati), si ritiene tuttavia
opportuno ribadire in questa sede che, secondo l’interpretazione espressa dal
Ministero, l’art. 44 bis si limita a descrivere la modalità di acquisizione e
gestione del DURC, non potendo dunque esso ricomprendersi tra quelle
dichiarazioni che, ex art. 46, insistono su stati, fatti o qualità personali.
Ciò in quanto il rilascio del DURC presuppone complesse valutazioni contabili
da parte dell’istituto previdenziale non effettuabili dal privato.
Violazione dei doveri d’ufficio
Secondo la nuova normativa,
costituisce violazione del dovere d’ufficio la richiesta o l’accettazione di
certificati o atti di notorietà, nonché il rilascio di certificati privi della
apposita dicitura di cui al secondo comma dell’articolo 40. ( articolo 74).
Viene dunque rafforzato, anche
sotto il profilo sanzionatorio, l’obbligo da parte di una amministrazione o di
un concessionario di servizio pubblico di accettare dichiarazioni sostitutive
di certificazione o atti di notorietà.
Istituzione di un ufficio
responsabile presso le amministrazioni certificanti
Al fine di rendere maggiormente
snelli i meccanismi di controllo e di accertamento, le amministrazioni
certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile volto a
verificare e garantire la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi
da parte delle amministrazioni procedenti.
A tale ufficio sono attribuiti
compiti di pubblicità in relazione alle misure organizzative adottate per
l’acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli.
La mancata effettuazione del
controllo entro trenta giorni dalla richiesta viene sanzionata quale violazione
del dovere d’ufficio, venendo inoltre tale comportamento preso in
considerazione per la valutazione della performance individuale dei
responsabili dell’omissione (articolo 72)
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L’intervento emendativo ora
descritto, volto a ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese, ha
tuttavia evidenziato, in ambito applicativo, evidenti difficoltà di
coordinamento tra le amministrazioni certificanti, da un lato, e le stazioni
appaltanti, dall’altro, con conseguenti ritardi nell’effettuazione dei debiti
controlli nei tempi previsti dalle norme attualmente vigenti. Per quanto
riguarda le SOA va rammentato come le stesse non siano chiaramente equiparate
alle pubbliche amministrazioni, nè siano gestori di
pubblico servizio. Si ritiene pertanto che sia necessario un maggior
approfondimento per potere giungere ad applicare le norme in esame alle SOA per
la loro attività di attestazione.
Si riporta tuttavia all’attenzione
delle imprese che, superato un iniziale momento di disagio dovuto a problemi
organizzativi interni alle pubbliche amministrazioni, la manovra presentata,
prevedendo una forte responsabilizzazione dei committenti pubblici nonché delle
amministrazioni certificanti, é idonea a concretizzare un rilevante snellimento
burocratico nonché una notevole diminuzione di costi, in concordanza, dunque,
con le istanze sollevate dal mondo imprenditoriale di alleggerire i vincoli a
carico delle imprese.
Ciò considerato, si ritiene che,
per quanto concerne l’accertamento circa l’insussistenza di situazioni
rilevanti ai fini della verifica antimafia, con l’entrata in vigore della nuova
normativa le Camere di commercio non siano più autorizzate a rilasciare i certificati
contenenti la dicitura antimafia di cui all’ articolo 9 del DPR . 252 del 3
giugno 1998, con la conseguenza che solo le amministrazioni potranno richiedere
alla prefettura la comunicazione, ovvero la certificazione antimafia.