PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI
PER LE PMI RIGUARDANTI
SCARICO DI ACQUE REFLUE E IMPATTO ACUSTICO
Il D.P.R. 19/10/2011, n. 227 pubblicato
sulla G.U. 03/02/2012, n. 28 (“Regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a
norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) definisce
le semplificazioni per le Piccole e Medie Imprese (PMI) in materia di
autorizzazione agli scarichi e di documentazione di impatto acustico.
Tali imprese attestano l’appartenenza alle
categorie (definite all’articolo 2 del DM 18/04/2005 , n. 19470), mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’articolo 46 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.)
Autorizzazione agli scarichi
Per ciò che riguarda il rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, (fermo restando quanto
previsto dall’articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
tratta dell’iter procedurale per l’autorizzazione allo scarico) il titolare
dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, ai fini del rinnovo
dell’autorizzazione, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai
presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all’autorità competente
un’istanza corredata di dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’articolo 47
del decreto del DPR 28/12/2000, n. 445), che attesti che sono rimaste immutate:
a) le caratteristiche quali-quantitative
dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze
scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se,
non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa
la capacità di produzione;
c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le
relative quantità;
d) gli impianti aziendali di trattamento delle
acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
e) la localizzazione dello scarico.
La modalità semplificata di rinnovo
dell’autorizzazione non si applica per gli scarichi contenenti sostanze
pericolose come definisce l’articolo 108 del D.Lgs 3
aprile 2006, n. 152.
Disposizioni in materia
di inquinamento acustico
Si descrivono di seguito le semplificazione della documentazione di
impatto acustico.
Sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di cui
all’art. 8, commi 2, 3 e 4, della L. 26/10/1995, n. 447 (comma 2:
documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o
al potenziamento delle opere; comma 3: valutazione previsionale del clima
acustico delle aree interessate; comma 4: documentazione di previsione di
impatto acustico), le attività a bassa rumorosità, ad eccezione per l’esercizio
di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco,
palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora
ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata
documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2,
della L. 26/10/1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma
5, della L. 26/10/1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione
di rumore di citati nel prossimo paragrafo.
Per le attività diverse da quelle sopra indicate, le cui emissioni di
rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione
acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia
stato adottato, ai limiti individuati dal DPCM in data 14/11/1997, pubblicato
nella GU n. 280 del 1/12/1997, la documentazione di cui all’articolo 8, commi
2, 3 e 4, della L. 26/10/1995, n. 447,
può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
In tutti i casi in cui le attività comportino
emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove
questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la
documentazione di cui all’articolo 8, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, (misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate
dall’attività o dagli impianti), predisposta da un tecnico competente in
acustica.
Disposizioni attuative
Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione,
le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale
esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive
competente per territorio (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010, n. 160).
E’ adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di
autorizzazione.
Monitoraggio
I Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello
sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza
Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono
forme di monitoraggio sull’attuazione del presente regolamento. Le
amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni
sopracitate, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.