DECRETO - LEGGE N. 5 DEL 09/02/2012 SULLE SEMPLIFICAZIONI - LE NOVITÀ PER IL SETTORE PRIVATO E I PARCHEGGI PERTINENZIALI
É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.33 del 9
febbraio 2012 il decreto legge del 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
Il decreto, in particolare, contiene una pluralità di
misure di semplificazione in diverse materie al fine di assicurare una
riduzione degli oneri amministrativi posti a carico delle imprese e dare
sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese.
Di seguito un’analisi delle principali innovazioni
apportate nel settore privato.
Art. 1 - Conclusione del procedimento e poteri
sostitutivi.
L’art. 1 prevede alcune modifiche e integrazioni alla
Legge 241/90 in materia di mancata o tardiva conclusione del procedimento
amministrativo in tema di responsabilità dei soggetti preposti alle funzioni
amministrative e poteri sostitutivi.
La prima riguarda l’art. 2, comma 9, della Legge
241/90 che attualmente dispone che la mancata emanazione del provvedimento nei
termini di legge costituisce elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale.
La modifica apportata dal decreto, invece, ricollega
anche alla tardiva emanazione e non solo alla mancata emanazione del
provvedimento una responsabilità disciplinare e contabile sia del dirigente che
del funzionario inadempiente costituendo tale comportamento elemento di
valutazione della “perfomance individuale”.
La seconda, invece, é
un’integrazione al testo vigente con cui si prevede la facoltà concessa al
privato, in casi di inutile decorso del termine per la relativa conclusione del
procedimento, di rivolgersi al dirigente individuato nella struttura come il
soggetto titolare del potere sostitutivo affinché concluda il procedimento,
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario, entro un
termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
Le modifiche e integrazioni apportate aggiungono un
nuovo e importante tassello nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati
prevedendo una maggiore responsabilizzazione in capo all’ Amministrazione
Pubblica.
Art. 2 - Semlificazioni
delle procedure amministrative mediante SCIA.
L’art. 2 introduce un’ulteriore semplificazione in
tema di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevedendo che le
attestazioni e le asseverazioni dei tecnici abilitati siano corredate alla
stessa solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme
vigenti.
La modifica apportata interviene a chiarire altri
aspetti procedurali legati a tale nuovo strumento di semplificazione in linea
con quanto già operato da alcuni e recenti interventi legislativi ossia dal DL 70/2011 e dal DL 138/2011.
Art. 10 - Parcheggi pertinenziali.
L’art. 10 riguarda i parcheggi da realizzare a
servizio di edifici esistenti ai sensi dell’art. 9 della Legge 122/1989 “Legge Tognoli”. Tali parcheggi attualmente non possono essere
ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, pena la nullità dei relativi atti di
cessione.
La norma contenuta nel decreto legge, pur confermando
il legame pertinenziale tra il posto auto e
l’immobile, consente la cedibilità del posto auto realizzato su area privata,
purché lo stesso mantenga l’esclusiva destinazione a parcheggio e diventi
pertinenza di altro immobile sito nello stesso Comune. Tale nuova normativa non
si applica ai parcheggi realizzati su aree pubbliche i quali, quindi, non potranno
essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale erano stati “pertinenzializzati” originariamente.
Art. 43 - Semplificazioni in materia di verifica
dell’interesse culturale nell’ambito delle procedure di dismissione del
patrimonio immobiliare pubblico.
Semplificazioni sono state
introdotte al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico: l’art. 43, infatti, demanda ad un decreto del
Ministero dei beni culturali la definizione di modalità tecniche operative,
anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica
dell’interesse culturale di cui all’articolo 12 del D.Lgs.
42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
I procedimenti di dismissione interessati dalla
presente norma sono in particolare quelli previsti da:
- art. 6 della legge 183/ 2011, n. 183 (immobili dello
Stato destinati ad uso diverso da quello residenziale da conferire a fondi di
investimento immobiliari o a società);
- art. 66 del decreto legge 1/2012 (terreni agricoli e
a vocazione agricola);
- art. 27 del decreto legge 201/2011 (patrimonio
immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane,
Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali
relativi ai beni immobili, anche demaniali);
- art. 307 comma 10 e art. 314 del D.Lgs.
66/2010 (immobili militari)
Il termine previsto per l’adozione del regolamento di
semplificazione é di 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 44 - Semplificazioni in materia di interventi di
lieve entità.
L’art. 45 interviene in materia autorizzazione
paesaggistica semplificata, prevedendo l’emanazione, entro un anno dall’entrata
in vigore del decreto legge, di un regolamento volto ad introdurre disposizioni
modificative e integrative al regolamento di cui all’articolo 146, comma 9 del
decreto legislativo n. 42/2004 (D.P.R. 139/2010). Tutto ciò allo scopo di
rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità per i quali é
possibile ricorrere ad una procedura semplificata per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, nonché al fine di operare ulteriori
semplificazioni procedimentali in materia.
L’articolo in esame modifica l’art. 181 del Codice dei
beni culturali relativo alle sanzioni penali per le opere eseguite in assenza
di autorizzazione o in difformità da essa. Viene integrato l’art. 181, comma 1 ter, il quale, nella nuova formulazione, prevede che
qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica non trovi applicazione
anche la sanzione della reclusione (da uno a quattro anni) nel caso di lavori
eseguiti su immobili od aree che siano stati dichiarati di notevole interesse
pubblico in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori. Sono comunque
fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 167 del
Codice stesso.
Art. 53 - Piano nazionale di edilizia scolastica.
La norma prevede l’approvazione di un Piano nazionale
di edilizia scolastica volto a garantire l’ammodernamento e la
razionalizzazione di tale patrimonio immobiliare attraverso interventi di
recupero di edifici esistenti e la costruzione e il completamento di nuovi
manufatti.
In particolare, per l’attuazione del Piano é previsto
il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche mediante la permuta di
immobili di proprietà pubblica a uso scolastico con immobili già esistenti o da
edificare e da destinare a nuove scuole. Per semplificare le procedure é,
inoltre, prevista l’acquisizione automatica del vincolo di destinazione ad uso
scolastico per i nuovi edifici e cessazione per quelli oggetto di permuta.