NUOVI IMPORTI DOVUTI ALL’AUTORITA’ PER PARTECIPARE ALLE GARE - RIEPILOGO NORMATIVA
Con Deliberazione 21/12/2011 l’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture, in attuazione dell’art.
1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha determinato per
l’anno 2011 i nuovi valori del contributo dovuto all’Autorità stessa in
occasione della partecipazione alle gare pubbliche. La Deliberazione è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 - 2 - 2012 ed entra in vigore
dal 1° gennaio 2012. Con l’occasione sono stati puntualizzati anche alcuni
aspetti legati alla richiesta del CIG e all’individuazione dei soggetti tenuti
al versamento della contribuzione.
Obbligo di richiesta del CIG
L’obbligo è previsto per le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori, quelli individuati agli articoli 32 e 207 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che intendono avviare una procedura
finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all’acquisizione di servizi e
forniture.
Essi devono obbligatoriamente:
a) richiedere il rilascio del numero identificativo
univoco, denominato “Numero gara”, attraverso il Sistema Informativo di
Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area Servizi del sito
dell’Autorità all’indirizzo www.avcp.it;
b) provvedere all’inserimento dei lotti (o dell’unico
lotto) che compongono la gara. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice
identificativo denominato CIG.
La richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i
contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del
contraente adottata e dal valore del contratto ad eccezione delle seguenti
fattispecie:
a) le gare per l’acquisto di energia elettrica o gas
naturale e quelle per l’acquisto di acqua all’ingrosso (art. 25 del D. Lgs. n. 163/2006);
b) i contratti relativi alla produzione e al commercio
di armi, munizioni e materiale bellico (art. 16 del D. Lgs.
n. 163/2006).
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono
riportare il CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella
richiesta di offerta comunque denominata.
Soggetti tenuti alla contribuzione
Sono obbligati alla contribuzione a favore
dell’Autorità i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di
cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
b) le imprese e gli altri operatori economici,
nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del
contraente attivate dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori;
c) le SOA
Esenzioni dalla contribuzione
Sono esentate dall’obbligo della contribuzione
esclusivamente le seguenti fattispecie:
a) i contratti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000 euro per le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori
b) i contratti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 150.000 euro per le imprese e gli altri operatori economici
Modalità e termini di versamento della contribuzione
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei
“Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi dall’Autorità con cadenza
quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni
dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
Le imprese e gli altri operatori economici sono tenuti
al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla
procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al
momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a
titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di
tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente, come
previsto dall’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Le SOA sono tenuti al pagamento della contribuzione da
essi dovuta entro trenta giorni dall’approvazione del proprio bilancio.
Per ciascuna procedura di scelta del contraente per
contratti pubblici, suddivisi in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni
appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore
complessivo posto a base di gara.
Le imprese e gli operatori economici che partecipano a
procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura
di cui all’art. 4, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per
il quale presentano offerta.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, ci si deve
attenere alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità
disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
Obbligo di pagamento anche se non
citato nel bando o nella lettera di invito
Si rammenta che l’obbligo al pagamento del contributo
in parola è chiaramente ribadito al comma 2 dell’art. 3 della deliberazione che
recita: “I soggetti di cui all’art. 1, lettera b) sono tenuti al pagamento
della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di
selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della
presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma e’ causa di
esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma
67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.”.
Pertanto anche se la lettera di invito o il bando non
lo prevedono, il contributo è comunque dovuto e risulta come obbligatorio per
l’ammissibilità dell’offerta.
Riscossione coattiva e interessi di mora
Il mancato pagamento della contribuzione da parte sia
delle stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che delle SOA, secondo le
modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura
di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali
saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della
normativa vigente.
Indebiti versamenti
In
caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a
quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di
rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.
IMPORTO TARIFFA DA VERSARE ALL’AUTORITA’ |
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Importo posto a base di gara |
Quota stazione appaltante |
Quota Imprese |
Inferiore a € 40.000 |
Esente |
Esente |
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 |
€ 30,00 |
Esente |
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 |
€ 225,00 |
€ 20,00 |
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 |
€ 35,00 |
|
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 |
€ 375,00 |
€ 70,00 |
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 |
€ 80,00 |
|
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000 |
€ 600,00 |
€ 140,00 |
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 |
€ 800,00 |
€ 200,00 |
Uguale o maggiore a € 20.000.000 |
€ 500,00 |