CENTRALI DI COMMITTENZA OBBLIGATORIE DAL 1-4-2013 PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI
Si segnala che la Legge n. 214/2011, di conversione
con modificazioni del Decreto Legge n. 201/2011, ha introdotto una importante
novità in materia di gestione delle procedure di evidenza pubblica, con specifico
riferimento agli affidamenti gestiti dai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.
Infatti, il comma 4 dell’art. 23 della Legge in
commento, rubricato “Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di
Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province”, ha aggiunto
all’art. 33 del Codice dei contratti il comma 3-bis, secondo il quale i Comuni
con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di
ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei
Comuni, laddove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile
fra i comuni medesimi, e avvalendosi degli uffici competenti. Ai sensi della legge di conversione del D.L.
216/2011, art. 29, comma 11-ter, la modifica in commento dovrà essere applicata
alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013, cioè sostanzialmente fra un
anno..
Si ricorda brevemente che le unioni di Comuni sono
previste dall’art. 32 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs.
n. 267/2000, il quale dispone che “le unioni di Comuni sono enti locali
costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 31, comma 1, dello stesso
testo normativo, i Comuni possono istituire consorzi per “la gestione associata
di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni”.
Quanto alle centrali di committenza, disciplinate
dall’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, esse svolgono le funzioni di
amministrazioni aggiudicatrici, sono sottoposte al Codice dei contratti ed
acquistano forniture o servizi o aggiudicano appalti pubblici, concludono
accordi quadro di lavori, servizi e forniture destinate ad altre
amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori.
Peraltro, rientra fra le centrali di committenza anche
la SUA, Stazione Unica Appaltante, prevista dall’art. 13 della Legge n.
136/2010, cui ha dato attuazione il D.P.C.M. 30
giugno 2011; quest’ultima ha ambito regionale, e cura, per conto degli enti
aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di
lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi
dell’art. 33 del Codice dei contratti, svolgendo tale attività in ambito
regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.
Alla stessa possono aderire, fra gli altri soggetti
elencati dall’art. 2 dello stesso D.P.C.M., anche le
unioni ed i consorzi costituiti da Comuni.
Con la modifica normativa in commento, quindi, il
sistema di acquisizione di lavori, servizi e forniture dei Comuni con meno di
5.000 abitanti muterà radicalmente, poiché questi ultimi non potranno più
bandire gare d’appalto in via autonoma, ma dovranno necessariamente ricorrere a
centrali di committenza, mediante le unioni di Comuni già esistenti oppure
concludendo accordi consortili.
Il legislatore, in buona sostanza, ha reso
obbligatoria la costituzione dei consorzi fra Comuni, in virtù della facoltà
prevista dal comma 7 dell’art. 31 del D.Lgs. n.
267/2000, che prevede che in caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato possa prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per
l’esercizio di determinate funzioni e servizi, demandandone l’attuazione alle
leggi regionali.
Le unioni esistenti o i consorzi appositamente
costituiti, dunque, potranno optare per la costituzione di una centrale di
committenza ad hoc, ovvero per l’adesione alla SUA regionale, laddove
esistente, mediante la stipula di un’apposita convenzione.
Sebbene la modifica introdotta nell’ordinamento
comporterà la costituzione di organismi altamente specializzati nella gestione
delle procedure di evidenza pubblica, consentendo il superamento della gestione
frammentata e spesso inadatta delle gare d’appalto, i termini previsti dal
legislatore, anche se prorogati di per
l’organizzazione delle procedure sarebbero stati eccessivamente ristretti. Per
non incorrere in un blocco delle procedure di gara a decorrere dal 1° aprile
2012, come detto, il d.l. 216/2011,nella sua conversione in legge, ha spostato
tale termine di un anno, portandolo al 31 marzo 2013.
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (in Suppl. ordinario n. 251 alla Gazz.
Uff., 6 dicembre, n. 284). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 22
dicembre 2011, n. 214. - Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici.
(SALVA-ITALIA)
(6) Comma modificato dall’articolo 1, comma
1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sede di conversione
4. All’articolo 33 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel
territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica
centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
dei competenti uffici” (6).
5. L’articolo 33, comma 3-bis,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si
applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
Legge di conversione del D.L. 216/2011
Art. 29 – comma 11-ter
Il termine di cui all’articolo 23,comma 5, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, è prorogato di dodici mesi.