NIENTE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER PARCHEGGI OBBLIGATORI
(Consiglio di Stato, sentenza 6154/2011)
Il Consiglio di Stato con la sentenza 6154/2011 ha
stabilito che i posti auto da realizzare obbligatoriamente negli edifici di
nuova costruzione sono esenti dal contributo di costruzione.
Secondo la normativa in vigore, la costruzione di
nuove abitazioni prevede l’obbligo di realizzazione posti auto nella misura di
un metro quadro di parcheggio per ogni dieci metri cubi di costruzione.
I parcheggi realizzati per ottemperare a queste norme
sono esenti dal contributo di costruzione. Al contrario, pagano il contributo
quelli costruiti in eccedenza.
In CdS
ha esaminato il caso di un’azienda che dopo aver costruito uno stabile a uso
abitativo e i relativi parcheggi, tra i contributi di costruzione si era vista
erroneamente addebitare anche quelli per la realizzazione dei posti auto.
Dopo aver preso in considerazione le dimensioni dei
posti auto e l’esistenza di un vincolo di pertinenza con la costruzione
principale, i giudici hanno ribadito che l’esenzione dal contributo di
costruzione vale solo per i parcheggi obbligatori.
Diversamente i posti auto
realizzati in aree private per libera scelta speculativa sono assimilabile a
tutte le altre forme di edificazione soggette a concessione e ai relativi
oneri.
SENTENZA
FATTO
Con la sentenza in epigrafe
impugnata, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sede di Bari -
ha accolto il ricorso proposto dalla società odierna appellata “...”, volto ad
ottenere la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione odierna appellante
di restituire le somme percepite a titolo di contributo di concessione connesso
alla concessione edilizia n…/2000 emessa il ... /2002
e la conseguente condanna del Comune di Bari a corrispondere le somme dovute,
unitamente ad interessi e rivalutazione.
Il primo giudice, affermata d’ufficio la propria
giurisdizione in subiecta materia, ha rilevato che
l’odierna appellata aveva ottenuto la concessione edilizia n…./2000
emessa il … 2002, per la realizzazione di fabbricato ad uso residenziale, ed
aveva realizzato anche i relativi parcheggi pertinenziali
ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, per complessivi mq. 9.679,20.
Nel contributo di concessione il
Comune erroneamente aveva conteggiato anche i parcheggi, nella misura
complessiva pari a lire 208.507.191 (euro 107.684,98): detta somma era stata
interamente versata dalla... .
Quest’ultima, secondo il Tribunale amministrativo,
aveva il diritto di ripetere detta somma posto che l’art. 11 della legge 24
marzo 1989, n. 122 stabiliva che le opere e gli interventi da essa previsti “
costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett.
f), della l. 28 gennaio 1977 n. 10” e, dunque, non erano soggette a contributo concessorio.
Né in senso contrario poteva rilevare la disposizione
di cui all’art 17 del dPR 6 giugno 2001 n.380 in
quanto inapplicabile ratione temporis
alla fattispecie.
In ultimo, la pertinenzialità del parcheggio era documentata dall’ atto
pubblico di costituzione di vincolo a parcheggio del 7 Febbraio 2001.
L’amministrazione comunale rimasta soccombente ha
impugnato la detta decisione criticandola sotto numerosi angoli prospettici e
chiedendone l’annullamento riproponendo i motivi di censura prospettati nel
mezzo di primo grado.
In particolare ha rilevato che ai sensi della legge 24
marzo 1989, n. 122 l’esonero dal contributo di costruzione riguardava soltanto
i parcheggi pertinenziali; detta pertinenzialità
non sussisteva in quanto, seppure il detto vincolo era effettivamente contenuto
nell’ atto pubblico di costituzione di vincolo a parcheggio del 7 Febbraio 2001,
tuttavia il progetto prevedeva la costruzione di una autorimessa dimensionata
in ragione di 500 metri cubi per posto macchina: detta estensione, tuttavia,
non era direttamente riferibile alle prescrizioni di cui alla legge 24 marzo
1989, n. 122 ma alle prescrizioni di cui agli artt. 22 e 56 e delle NTA al Prg comunale (che non avevano la stessa ratio
delle prescrizioni contenute nella legge 24 marzo 1989, n. 122).
Ne discendeva la impossibilità di
far discendere dall’atto di asservimento il diritto al rimborso.
L’appellata ha chiesto di respingere l’appello
depositando una sintetica memoria.
Alla odierna camera di consiglio del 4 novembre 2011
la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Stante la completezza del contraddittorio e la
mancata opposizione delle parti rese edotte della possibilità di immediata
definizione della causa, la controversia può essere decisa nel merito tenuto
conto della infondatezza dell’appello.
2. Nella incontestabile inapplicabilità ratione temporis del disposto di
cui all’art. 17 d.p.r. 6 giugno 2001 n.380 (il citato testo normativo, come
noto, è entrato in vigore in data 30 giugno 2003, e quindi ben successivamente
al rilascio della concessione) la disposizione che governa la fattispecie è
quella di cui all’art. 11 comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 che così
prevede: “Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono
opere di urbanizzazione anche ai sensi dell’articolo 9, primo comma, lettera
f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10. “.
Il richiamo ivi contenuto a tale ultima disposizione
(“il contributo di concessione non è dovuto: per gli impianti, le attrezzature,
le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite
anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”) consente di
ricomprendere i parcheggi in tale esenzione.
Tale disposizione, peraltro, non risulta abrogata -
come inesattamente sostenuto dall’appellante amministrazione- ma è stata
riconfermata nella sua validità dal d.p.r. 6 giugno 2001 n.380.
2.1. La pertinenzialità del
parcheggio eseguito (come da progetto) dall’appellata è evidente in relazione
all’atto di destinazione contenuto nell’ atto pubblico di costituzione di
vincolo a parcheggio del 7 febbraio 2001 né sussiste - o è stato anche soltanto
prospettato - elemento alcuno che possa indurre a dubitare della costituzione
del vincolo mercè il soprarichiamato atto pubblico.
2.2. Si rammenta peraltro che per pacifica e risalente
giurisprudenza di questo Consiglio di Stato la realizzazione dei parcheggi
obbligatori è esonerata dall’onere di pagamento del contributo di
urbanizzazione. (Consiglio Stato, sez. V, 14 ottobre 1992, n. 987) mentre di
converso si è rilevato che i parcheggi costruiti in aree private per libera
scelta speculativa di un imprenditore rappresentano una modificazione edilizia
del territorio realizzata su domanda del soggetto interessato, assimilabile a
tutte le altre forme di edificazione soggette a concessione e ai relativi oneri.
(Consiglio Stato, sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7344).
2.3. L’appellante amministrazione non ha contestato
che il parcheggio realizzato, in quanto avvinto da vincolo pertinenziale
con il fabbricato ad uso residenziale realizzato, rientri nella prima categoria.
La circostanza che esso sia stato dimensionato in
ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 22 e 56 e delle NTA al Prg comunale non può certo valere ad escludere il nesso di pertinenzialità, ricadendosi
altrimenti nell’incomprensibile aporia per cui la esenzione prescritta dalla
legge non potrebbe mai trovare applicazione salva la ipotesi in cui il progetto
non fosse conforme alle precitate norme d’attuazione.
Invero la disposizione di legge ricollega alla
realizzazione dei parcheggi pertinenziali la
esenzione dal contributo di concessione; è ovvio che nella realizzazione dei
medesimi ci si debba rifare alle disposizioni pianificatorie
generali dettate dai comuni, ma non può trarsi argomento dal rispetto di queste
ultime per negare l’applicabilità della prevista esenzione.
3.Ne consegue la reiezione dell’appello.
4. La natura della controversia legittima la
compensazione tra le parti delle spese processuali sostenute.
P.Q.M.
Il CdS respinge l’appello.